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Statuto

CAPO I
DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Scopi
Art. 3 - Patrimonio

CAPO II
DEI SOCI

Art. 4 - Classificazioni
Art. 5 - Diritti ed obblighi sociali
Art. 6 - Perdita della qualità di socio
Art. 7 - Dimissioni
Art. 8 - Morosità
Art. 9 - Sezioni disciplinari
Art. 10 - Specie delle sanzioni
Art. 11 - Procedimento disciplinare

CAPO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

SEZIONE I
ORGANI CENTRALI

Art. 12 - Organi centrali
Art. 13 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea
Art. 15 - Avviso di convocazione dell'Assemblea
Art. 16 - Modalità di partecipazione all'Assemblea
Art. 17 - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento
Art. 18 - Assemblea Generale - Votazioni
Art. 19 - Mozioni di sfiducia
Art. 20 - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni
Art. 21 - Presidente
Art. 22 - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata
Art. 23 - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema
Art. 24 - Convocazione dei comizi elettorali
Art. 25 - Liste dei candidati
Art. 26 - Modalità di presentazione delle liste
Art. 27 - Modalità della votazione
Art. 28 - Operazioni degli uffici elettorali sezionali e sottosezionali
Art. 29 - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale
Art. 30 - Attribuzioni del C.D.C.
Art. 31 - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale
Art. 32 - Giunta Esecutiva Centrale
Art. 33 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale
Art. 34 - Attribuzioni del Segretario Generale
Art. 35 - Attribuzioni del Tesoriere
Art. 36 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale
Art. 37 - Collegio dei Probiviri
Art. 38 - Collegio dei Revisori
Art. 38 bis - Commissioni Permanenti

CAPO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

SEZIONE II
ORGANI PERIFERICI

Art. 39 - Sezioni
Art. 40 - Organi della Sezione
Art. 41 - Assemblea
Art. 42 - La Giunta Esecutiva Sezionale
Art. 43 - Elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale
Art. 44 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale
Art. 45 - Il Presidente della Sezione
Art. 46 - Sottosezioni

CAPO IV
SEZIONE AUTONOMA MAGISTRATI A RIPOSO

Art. 47 - Soci - Sede
Art. 48 - Scopi
Art. 49 - Votazione
Art. 50 - Contributo sociale
Art. 51 - Presidente
Art. 52 - Fiduciari sezionali
Art. 53 - Rinvio

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 54 - Congresso Nazionale
Art. 55 - Referendum
Art. 56 - Modifiche dello Statuto
Art. 57 - Scioglimento dell'Associazione
Art. 58 - Regolamento
Art. 59 - Pubblicazioni su «La Magistratura»

CAPO VI

Art. 60 - Norma transitoria



Art. 1. - Costituzione
E' costituita l'Associazione Nazionale tra i Magistrati italiani, con sede in Roma.

indice Capo I

Art. 2. - Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

1) dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali;
2) propugnare l'attuazione di un Ordinamento Giudiziario che realizzi l'organizzazione autonoma della magistratura in conformità delle esigenze dello Stato di diritto in un regime democratico;
3) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria;
4) promuovere il rispetto del principio di parità di genere tra i magistrati in tutte le sedi associative ed in particolare assicurare la presenza equilibrata di donne ed uomini negli organismi dirigenti centrali, distrettuali e sottosezionali dell'Associazione, nonche' in tutte le articolazioni del lavoro associativo e nei casi in cui l'Associazione sia chiamata a designazioni di suoi rappresentanti.
5) dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura nella elaborazione delle riforme legislative, con particolare riguardo all'Ordinamento Giudiziario;
6) curare la pubblicazione di un periodico.
L'Associazione non ha carattere politico.

indice Capo I

Art. 3. - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni.

indice Capo I
Art. 4. - Classificazioni

I soci si distinguono in Soci d'onore, Soci effettivi e Soci aggregati.
Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all'unanimità dal C.D.C., per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Sono soci effettivi i Magistrati in attività di servizio, compresi gli uditori giudiziari.
Sono soci aggregati i Magistrati a riposo ed i Magistrati onorari.

indice Capo II
Art. 5. - Diritti ed obblighi sociali

I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.
Tutti i soci hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall'Associazione.
I soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti al pagamento:

a) di una tassa d'iscrizione
b) di un contributo sociale annuo, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno in cui è acquistata la qualità di socio fino al 31 dicembre di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.

Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione.
I soci che assumono cariche di vertice dell'Associazione si impegnano a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l'intera durata del Comitato Direttivo Centrale e per le elezioni immediatamente successive.

indice Capo II
Art. 6. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;
b) per cessazione della qualità di magistrato;
c) per espulsione;
d) per contemporanea iscrizione ad altra associazione di magistrati che si contrapponga all'A.N.M.

L'iscrizione all'A.N.M. è incompatibile con l'iscrizione a partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche.
L'accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative determina la decadenza da incarichi rappresentativi nell'A.N.M.
Costituisce causa di incompatibilità con l'iscrizione all'A.N.M. l'appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento.

indice Capo II
Art. 7. - Dimissioni

Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Sezionale.
Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.

indice Capo II
Art. 8. - Morosità

Entro il 15 gennaio di ogni anno il tesoriere deve trasmettere alle sezioni ed alle sottosezioni l'elenco dei soci che non hanno versato direttamente o attraverso delega le quote relative agli anni precedenti. I soci che non risultano in regola con le quote relative ai tre anni precedenti sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.
Il socio moroso che effettui il pagamento, per intero, delle quote dovute è riammesso nell'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.
I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver versato l'intera quota relativa all'anno in corso o aver firmato la delega per la riscossione automatica mensile.

indice Capo II
Art. 9. - Sezioni disciplinari

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l'Ordine Giudiziario.

indice Capo II
Art. 10. - Specie delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite della Giunta Sezionale, dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale;
b) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore ad un anno
c) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il socio sia stato destituito dall'Ordine Giudiziario.
indice Capo II
Art. 11. - Procedimento disciplinare

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Centrale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento.
Il parere del Collegio dei Probiviri vincola la decisione del Comitato Direttivo Centrale solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.
Il Comitato Direttivo Centrale delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale dell'Associazione.
Contro il provvedimento del Comitato Centrale è ammesso il ricorso dell'Assemblea generale entro venti giorni dalla comunicazione. In tal caso il Comitato Direttivo Centrale, su parere del Collegio dei Probiviri, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino all'esito del ricorso.

indice Capo II
Art. 12. - Organi centrali

Organi centrali dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea Generale;
2) il Presidente;
3) il Comitato Direttivo Centrale;
4) la Giunta Esecutiva Centrale;
5) il Collegio dei Probiviri;
6) il Collegio dei Revisori;
7) le Commissioni Permanenti di Studio .

indice Capo III
Art. 13 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2.
Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell'Associazione.
L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.

indice Capo III
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Roma ogni due anni, nella prima domenica di maggio, per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione di eventuali altri argomenti. L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno tre Sezioni o di almeno duecentocinquanta soci, per una data che non superi i quaranta giorni dalla richiesta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei soci richiedenti.

In ogni caso nell'ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 11 ed al 4° comma dell'art. 13, pervenuti al Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno.

Nel disporre la convocazione dell'Assemblea, il Comitato Direttivo Centrale nomina l'ufficio verifica poteri, composto di cinque membri, che eleggono nel loro seno un presidente e un segretario. Detto ufficio s'insedia nei locali ove è indetta l'Assemblea sin dal giorno precedente a quello di inizio dei lavori.

indice Capo III
Art. 15. - Avviso di convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata, al Presidente di ciascuna Sezione almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul giornale dell'Associazione o sul bollettino di informazioni.

I Presidenti delle Sezioni, a loro volta, devono comunicare per iscritto l'avviso di convocazione a ciascun socio almeno quattordici giorni prima della data suddetta.

In caso d'urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Centrale, approvata da almeno due terzi dei suoi componenti - possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione.

indice Capo III
Art. 16. - Modalità di partecipazione all'Assemblea

Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea.

Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che eventualmente li abbiano delegati nelle Assemblee sezionali e sottosezionali secondo le norme degli articoli 41 e 46.

Ciascun partecipante, prima della votazione, deve munirsi del certificato elettorale, rilasciato dall'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sul quale è segnato anche il numero dei voti eventualmente riportati nelle Assemblee di cui al comma precedente.

A tal fine deve essere esibito all'ufficio verifica poteri il certificato di cui all'art. 41, comma 7°.

indice Capo III
Art. 17. - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un'ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Prima di iniziare i lavori l'Assemblea, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione locale, elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due o più questori e tre scrutatori.

Al Presidente spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed, eventualmente, la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

indice Capo III
Art. 18. - Assemblea Generale - Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno 1/6 dei partecipanti.

Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:

a) le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare;
b) le deliberazioni sui ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 13;
c) le deliberazioni sulle mozioni di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale;
d) le votazioni per l'elezione a qualsiasi incarico.

Le deliberazioni in materia di ordinamento giudiziario e quelle su riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione della componente commissione permanente e dalla convocazione sull'oggetto delle Assemblee sezionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee sezionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate con esse.

indice Capo III
Art. 19. - Mozioni di sfiducia

La mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, ove non sia formulata in sede di richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, a norma del 2° comma dell'art. 14, deve essere presentata, a pena di decadenza, nella stessa Assemblea da almeno 50 soci, subito dopo la relazione del Presidente.

indice Capo III
Art. 20. - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti.

Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.

indice Capo III
Art. 21. - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Centrale tra i componenti del Comitato medesimo.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

indice Capo III
Art. 22. - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata

Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto da trentasei membri eletti dall'Assemblea Generale. Fa anche parte del Comitato Direttivo Centrale il Presidente della Sezione autonoma magistrati a riposo, che ha voto deliberativo solo nelle materie riflettenti gli interessi specifici dei magistrati a riposo.

I componenti del C.D.C. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.

indice Capo III
Art. 23. - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema

Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati-concorrenti.

L'assegnazione dei seggi fra le lista concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

indice Capo III
Art. 24. - Convocazione dei comizi elettorali

Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di domenica, lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del primo biennio dall'insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura in carica. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima dalla data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo contemporaneamente nomina l'ufficio elettorale centrale di cinque componenti i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario e s'insediano nella Segreteria generale dell'Associazione tre giorni prima della data d'inizio delle votazioni.

Entro la domenica precedente la data d'inizio delle operazioni di voto le Giunte Sezionali nominano gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali di tre componenti ciascuno compreso il presidente eletto a norma del comma precedente, i quali sovrintendono alle operazioni di voto presso le sezioni e le sottosezioni.

Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro quindici giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.

indice Capo III
Art. 25. - Liste dei candidati

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire.

Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilita' - essere garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere. con arrotondamento per eccesso all'unita'.

La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza.

Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.C. per più di due volte consecutive.

indice Capo III
Art. 26. - Modalità di presentazione delle liste

Ciascuna lista, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché dell'eventuale designazione da parte di questi ultimi della persona, autorizzata a nominare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria.

Verificata la regolarità delle liste presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono contenere per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno e debbono recare in calce a ciascuna lista cinque righi in bianco per l'espressione dei voti di preferenza.

La stessa Segreteria provvede a far stampare i manifesti contenenti le liste in gara, da affiggere nelle sale di votazione e nelle loro immediate adiacenze. All'uopo trasmette a tutte le sezioni e sottosezioni i manifesti e le schede necessari alla votazione almeno tre giorni prima dalla data d'inizio delle operazioni relative: cura inoltre che sia consegnato, entro lo stesso termine, il certificato elettorale a ciascun socio.

indice Capo III
Art. 27. - Modalità della votazione

Dalle ore 9 del terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, l'Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell'art. 24, provvede alla verifica dell'adempimento degli incombenti di cui all'articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna.

Nel giorno precedente quello d inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la segretezza del voto; procedono alla vidimazione delle schede e ricevono le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, uno per ciascuna.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione di cui all'art. 8, 1° comma. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di cinque candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di cinque, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata.

I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni degli uffici cui sono addetti e possono far inserire nei relativi verbali eventuali osservazioni e reclami.

indice Capo III
Art. 28. - Operazioni degli uffici elettorali sezionali e sottosezionali

Esaurite le operazioni di votazione, gli uffici elettorali sottosezionali trasmettono immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale sezionale le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali, il verbale delle ope­razioni e i relativi allegati.

L'ufficio elettorale sezionale, verifica la corrispondenza del numero delle schede votate nelle sottosezioni col numero dei votanti, imbussola le schede nell'urna dell'ufficio sezionale mescolandole opportunamente. Dopo l'imbussolamento di tutte le schede di tutte le sottosezioni, procede allo scrutinio. Dopo di che trasmette immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle di scrutinio, le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali e gli eventuali reclami.

indice Capo III
Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale

L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato.

Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza). A parità di voti è preferito il candidato più anziano) di età qualora siano appartenenti al medesimo genere, qualora siano di generi diversi, e' preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati eletti dalla lista.

I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.

indice Capo III
Art. 30. - Attribuzioni del C.D.C.

Il Comitato Direttivo Centrale:

a) elegge con voto segreto il Presidente dell'Associazione e la Giunta Esecutiva Centrale;
b) conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore di cui al 2° comma dell'art. 4;
c) delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
d) impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa;
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
f) delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria
g) indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
h) provvede in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
i) organizza i Congressi nazionali a scopo di studio;
l) vota le mozioni di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale;
m) nomina il Comitato di redazione del giornale «La Magistratura», il tesoriere, eventuali segretari, assumendo anche impiegati retribuiti;
n) costituisce le Commissioni Permanenti di Studio;
o) indice referendum tra i soci per voto segreto, con carattere consultivo su questioni d'interesse generale; il referendum deve essere indetto entro 40 giorni, quando ne facciano richiesta scritta trecento soci;
p) determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati, nonché la tassa di iscrizione;
q) provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto;
r) nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima seduta, i componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori, scegliendoli tra tutti i soci e preferibilmente tra i componenti di precedenti C.D.C., pure se collocati a riposo.

indice Capo III
Art. 31. - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale è convocato dal Presidente dell'Associazione.
Esso deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla verifica della regolarità dei titoli dei suoi componenti ed all'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale, del Direttore del giornale e degli altri componenti della Giunta Esecutiva, nonché del Tesoriere.
Successivamente, il Comitato Direttivo Centrale si riunisce in Roma ogni tre mesi. Inoltre il Presidente può convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve convocarlo quando lo chiedono almeno sei dei suoi componenti, per una data non successiva ai venti giorni dalla richiesta.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno diciotto componenti oltre il Presidente.
Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dall'art. 11 comma terzo, dall'art. 15 comma terzo e dall'art. 42 ultimo comma.
In ogni riunione esso elegge un Presidente di seduta.
E' data facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale con voto consultivo al Presidente o in sua vece al delegato di ciascuna Sezione distrettuale.
All'uopo sarà cura della Segreteria generale di comunicare a tutte le Sezioni la data della riunione e l'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale entro dieci giorni dalla convocazione.
Inoltre copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale ad ogni Sezione nel termine di dieci giorni per essere tenuta a disposizione dei soci.
Se l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, questo s'intende immediatamente dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data delle nuove elezioni fissate nella mozione.

indice Capo III
Art. 32. - Giunta Esecutiva Centrale

La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Direttore del giornale e da altri quattro membri.
Tutti i componenti devono essere scelti fra i membri del Comitato Direttivo Centrale.
La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che la ha eletta, salvo il caso di cui all'art. 36.
E' sciolta di diritto, quando l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale.
La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
Essa delibera a maggioranza di voti.

indice Capo III
Art. 33. - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale

La Giunta Esecutiva Centrale è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione.

Ad essa spetta:

a) di amministrare il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Direttivo Centrale formulando le relative proposte di deliberazioni;
b) di attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale in relazione alle materie di cui all'art. 2;
c) di adottare, in caso di assoluta urgenza sempre in tali materie, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare subito ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta successiva.

indice Capo III
Art. 34 - Attribuzioni del Segretario Generale

Spetta al Segretario Generale:

a) di eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale aventi carattere interno cd organizzativo;
b) di dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale, a norma dell'art. 30;
c) di espletare gli incombenti di cui all'art. 26;
d) di predisporne il bilancio preventivo annuale che, previo esame da parte della Giunta, deve essere trasmesso per la relazione al Collegio dei Revisori entro il termine di cui all'art. 38 lett. b);
e) di compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.

Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento ed in ogni caso collabora con lui nell'espletamento dei compiti di cui sopra.

indice Capo III
Art. 35 - Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali intestati all'Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente.

indice Capo III
Art. 36 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale può votare la sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale. Alla votazione prendono parte anche i componenti della Giunta.
Se la mozione è approvata a maggioranza, la Giunta s'intende immediatamente dimissionaria e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.
Nel termine di sessanta giorni successivi il Comitato Direttivo Centrale procede all'elezione della nuova Giunta Esecutiva.

indice Capo III
Art. 37 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.
Esso dura in carica due anni.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

a) di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
b) di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.

Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza dei voti.

indice Capo III
Art. 38 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.

Esso dura in carica due anni ed ha il compito:

a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione
b) di redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che la Giunta Centrale deve ad esso trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tale relazione, insieme con il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale, deve essere trasmessa dal Segretario Generale entro il 31 marzo alle singole Sezioni, le quali curano che venga depositata per almeno quindici giorni nella Segreteria, affinché i soci ne abbiano visione.
Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente, e si riunisce in Roma almeno due volte l'anno. Deve essere, inoltre, convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza dei voti.

indice Capo III
Art. 38 bis - Commissioni Permanenti

Le Commissioni Permanenti di studio sono composte da almeno due componenti del Comitato Direttivo Centrale e da soci od estranei all'associazione che abbiano riportato nella relativa votazione almeno cinque voti. Ogni componente del Comitato Direttivo Centrale può indicare fino a tre nomi per ciascuna commissione, tra i quali almeno un componenti del CDC, a pena di nullità del voto. Esse sono presiedute dal componente del CDC che abbia riportato nella relativa votazione il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno cinque componenti del CDC, il Presidente riferisce sullo stato dei lavori della Commissione con una relazione che viene pubblicata sulla rivista "La Magistratura".

Sono Commissioni Permanenti di studio quelle sull'Ordinamento giudiziario e sulle riforme legislative. Il CDC può istituire altre Commissioni Permanenti su qualsiasi argomento inerente gli scopi dell'Associazione.

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Art. 39 - Sezioni

In ogni sede di Corte di Appello è costituita una sezione dell'Associazione, della quale fanno parte i soci che prestai servizio nell'ambito del distretto.

I soci in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione costituiscono la Sezione della Corte di Cassazione avente sede in Roma.

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Art. 40 - Organi della Sezione

Gli Organi della Sezione sono:

1) l'Assemblea;
2) la Giunta Esecutiva;
3) il Presidente.

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Art. 41- Assemblea

Per l'Assemblea sezionale si seguono, in quanto applicabili, le norme fissate per l'Assemblea Generale.

Essa è convocata, in via ordinaria, ogni due anni, nel mese di febbraio, per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Può essere, inoltre, convocata, in via straordinaria, ogni volta che la Giunta Esecutiva sezionale lo ritenga opportuno e deve essere convocata, su richiesta di almeno un quinto dei soci, per discutere e votare mozioni su tutte le materie inerenti agli scopi sociali indicati nell'art. 2.

Essa è inoltre convocata, per una data precedente di almeno tre giorni quella di qualsiasi Assemblea Generale - e comunque dopo che siano state convocate le assemblee delle sottosezioni per lo stesso oggetto - allo scopo di dibattere gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Generale medesima ed eventualmente di designare i delegati.

A tali fini, il Presidente dell'Assemblea, dopo la chiusura della discussione invita i partecipanti a conferire deleghe palesi su mozioni e proposte illustrate all'Assemblea, scegliendo i delegati fra i soci della sezione che abbiano proposto la loro candidatura prima dell'inizio della votazione, purché presenti in Assemblea.

I soci cui siano state conferite deleghe nelle Assemblee sottosezionali, ai sensi

dell'art. 46, possono a loro volta nell'Assemblea sezionale fan confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di venti deleghe complessive. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono valide.

Le deliberazioni delle Assemblee sezionali non sono valide se non siano adottate con la partecipazione personale di almeno 1/10 dei soci della Sezione.

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Art. 42 - La Giunta Esecutiva Sezionale

La Giunta Esecutiva Sezionale duna in carica quattro anni cd è composta di sette membri, i quali nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Spetta alla Giunta:

a) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea sezionale;
b) di dirigere cd amministrare gli affari della Sezione;
c) di convocare l'Assemblea sezionale sia in via ordinaria che in via straordinaria;
d) di esprimere voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell'Associazione;
e) di deliberare sulle domande di ammissione e di dimissione dei soci.
f) di provvedere ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto.

La Giunta Esecutiva Sezionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza dei 2/3 del C.D.C., il quale nomina un Commissario, cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.

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Art. 43 - Elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale

Le elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale sono indette dalla Giunta uscente per gli stessi giorni fissati per le elezioni del Comitato Direttivo Centrale. Esse si svolgono a suffragio universale, con voto personale diretto e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

La Giunta Esecutiva Sezionale nomina gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali ai sensi del secondo comma dell'art. 24; lo scrutinio è effettuato dall'ufficio elettorale sezionale, che esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale. Si seguono, in quanto applicabili, le norme degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, con le modifiche di cui appresso.

Le liste dei candidati sono depositate presso la Segreteria della Sezione nella quale si insedia l'Ufficio elettorale nominato dalla Giunta Esecutiva Sezionale.

Ogni lista di candidati non può comprendere più di sette nomi. Essa deve essere presentata da un numero di soci non inferiore ad un decimo di tutti gli iscritti alla Sezione.

Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per non più di tre candidati della lista prescelta.

La cura della stampa delle schede per la votazione e dei manifesti contenenti le liste in gara è affidata alla Segreteria della Sezione.

indice Capo III
Art. 44 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale

L'Assemblea sezionale vota a maggioranza la sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale.

Se la mozione è approvata, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e nel termine di sessanta giorni provvede ad indire le nuove elezioni.

indice Capo III
Art. 45 - Il Presidente della Sezione

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Sezionale.

indice Capo III
Art. 46 - Sottosezioni

Possono istituirsi sottosezioni in ogni sede di Tribunale, per iniziativa della Sezione o di un gruppo di soci residenti nel circondano del Tribunale.

Non è ammessa la costituzione di sottosezioni nei circondari ove hanno sede le sezioni.

La costituzione della sottosezione deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Centrale.

L'Assemblea della sottosezione si riuni­sce ogni due anni per l'elezione, con voto personale, diretto e segreto, del Presidente e del Segretario cd inoltre in occasione della convocazione di assemblee sezionali o generali per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale designazione di delegati, ai sensi dell'art. 41. Essa è sempre convocata dalla Giunta sezionale di concerto col Presidente della sottosezione e vi possono partecipare anche i soci non appartenenti alla sottosezione, purché appartenenti alla sezione, i quali possono anche votare per l'elezione dei delegati all'Assemblea sezionale o generale, purché non abbiano già votato in altre assemblee sottosezionali convocate con lo stesso oggetto.

Le assemblee sottosezionali per la designazione di delegati devono essere tenute sempre prima dell'assemblea sezionale.

I soci delegati dalle assemblee sottosezionali, da scegliere tra i presenti, devono appartenere alla sottosezione e possono partecipare direttamente coi voti riportati alle Assemblee Generali o riversare i voti dei delegati ed il proprio sui delegati eletti nelle assemblee sezionali.

Alle assemblee sottosezionali si applicano le norme dell'Assemblea Generale e sezionale in quanto compatibili: a cura del Presidente viene inviata copia del verbale di assemblea alle altre sottosezioni, alla sezione cd all'ufficio di cui all'art. 14, comma 5°.

La sezione determina ogni anno la quota del contributo sociale di propria spettanza, da destinarsi per il funzionamento delle Sottosezioni.

indice Capo III
Art. 47 - Soci - Sede

La Sezione autonoma magistrati a riposo ha sede in Roma.

Di essa fanno parte di diritto tutti i magistrati soci dell'Associazione salvo espressa dichiarazione di volontà contraria, e possono ad essa iscriversi i magistrati collocati a riposo per anzianità di servizio, i quali godano di pensione vitalizia in dipendenza delle funzioni esercitate di magistrato.

indice Capo IV
Art. 48 - Scopi

La Sezione autonoma magistrati a riposo, oltre gli scopi di cui all'art. 2, si propone in modo particolare quello di tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati a riposo conformemente al prestigio della già esercitata funzione giudiziaria.

indice Capo IV
Art. 49 - Votazione

Tutti i soci della Sezione autonoma magistrati a riposo hanno diritto di votare nelle Assemblee.
In quelle elettorali il voto è personale, diretto e segreto; alle altre, si applica la norma dell'art. 18.

indice Capo IV
Art. 50 - Contributo sociale

Il contributo sociale dovuto dai magistrati a riposo è due terzi di quello stabilito per i soci in attività di servizio.
Il ricavato annuo dei contributi dei magistrati a riposo spetta per metà all'Associazione e per metà alla Sezione autonoma.

indice Capo IV
Art. 51 - Presidente

Il Presidente della Sezione autonoma la rappresenta e dirige. Egli fa parte di diritto del Comitato Direttivo Centrale nei sensi con limiti dell'art. 32 comma secondo.

indice Capo IV
Art. 52 - Fiduciari sezionali

La Giunta Esecutiva della Sezione autonoma può nominare un proprio fiduciario in ogni sede di sezione dell'Associazione, quando nella circoscrizione di essa sono residenti almeno dieci magistrati a riposo iscritti all'Associazione medesima.
Il fiduciario interviene alle Assemblee sezionali come osservatore: egli cura i rapporti con gli organi della Sezione, dei magistrati a riposo fra loro e quelli con la Giunta Esecutiva della Sezione autonoma ed adempie agli altri incarichi da questa conferiti.

indice Capo IV
Art 53 - Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente capo, valgono le norme relative alle altre Sezioni dell'Associazione.

indice Capo IV
Art. 54 - Congresso Nazionale

Ogni due anni è tenuto un congresso nazionale ad esclusivo scopo di studio. Il Comitato Direttivo Centrale ne stabilisce la data, la sede e i temi da discutere, nominando i relatori. Predispone, altresì, il regolamento e provvede all'organizzazione del Congresso, con facoltà di avvalersi di un Comitato esecutivo speciale.

Ai congressi non si applica la norma del comma dell'art. 16.

indice Capo V
Art. 55 - Referendum

Il Comitato Direttivo Centrale può indi­re referendum per voto segreto con ca­rattere consultivo su questioni di inte­resse generale.
Il referendum deve essere indetto, ove sia richiesto da almeno trecento soci.

indice Capo V
Art. 56 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dal Comitato Direttivo Centrale o di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro sezioni ovvero di trecento soci.
Le modifiche debbono essere approvate dall'Assemblea Generale a maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

indice Capo V
Art. 57 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei votanti. In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo all'Istituto di Previdenza fra i Magistrati.

indice Capo V
Art. 58 - Regolamento

Il Comitato Direttivo Centrale ha facoltà di emanare norme regolamentari per l'esecuzione del presente Statuto e procedere alle loro modificazioni o sostituzioni.

indice Capo V
Art. 59 - Pubblicazioni su «La Magistratura»

Ogni socio può pubblicare propri scritti su «La Magistratura».
In caso di mancata pubblicazione, il Comitato di redazione deve spiegare con lettera i motivi all'interessato.

indice Capo V
Art. 60 - Norma transitoria

Le Giunte Esecutive sezionali in carica, che siano state elette prima del 31.3.1979, decadono in occasione delle prossime elezioni del 17, 18 e 19 febbraio 1980, in cui si procederà al rinnovo, oltre che del C.D.C., di tutte le Giunte sezionali; quelle elette successivamente al 31.3.1979 restano in carica e saranno rinnovate in occasione delle elezioni generali successive a quelle del 1980.

Il Comitato Direttivo Centrale e le Giunte Esecutive sezionali che saranno eletti nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1980 dureranno in carica fino a due anni dopo l'insediamento del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura.

   


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Area tematica dedicata alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario a seguito dell'applicazione della L. 111 del 30/07/2007 e i relativi decreti legislativi attuativi (principali novità introdotte, norme abrogate dalla L. 111/07, ect.)

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In occasione dell'incontro con il Ministro Alfano del 28/05/08 l'ANM ha consegnato nove schede contenenti proposte concrete e articolate in materia di processo penale, processo civile e del lavoro, nonché in tema di organizzazione, revisione delle circoscrizioni giudiziarie, recupero delle spese di giustizia, processo civile telematico e magistratura onoraria.


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