Statuto |
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CAPO I Art. 1 - Costituzione CAPO II Art. 4 - Classificazioni CAPO III SEZIONE I Art. 12 - Organi centrali CAPO III SEZIONE II Art. 39 - Sezioni CAPO IV Art. 47 - Soci - Sede CAPO V Art. 54 - Congresso Nazionale
L'Associazione si propone i seguenti scopi: 1) dare opera affinché il carattere, le funzioni e le prerogative del potere giudiziario, rispetto agli altri poteri dello Stato, siano definiti e garantiti secondo le norme costituzionali; Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni. indice Capo I I soci si distinguono in Soci d'onore, Soci effettivi e Soci aggregati. indice Capo II I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali. a) di una tassa d'iscrizione Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione. indice Capo II La qualità di socio si perde: a) per dimissioni; L'iscrizione all'A.N.M. è incompatibile con l'iscrizione a partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche. indice Capo II Il socio può dimettersi in ogni tempo, ma le sue dimissioni non hanno effetto se non dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Sezionale. indice Capo II Entro il 15 gennaio di ogni anno il tesoriere deve trasmettere alle sezioni ed alle sottosezioni l'elenco dei soci che non hanno versato direttamente o attraverso delega le quote relative agli anni precedenti. I soci che non risultano in regola con le quote relative ai tre anni precedenti sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto. indice Capo II I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l'Ordine Giudiziario. indice Capo II Le sanzioni disciplinari sono: a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite della Giunta Sezionale, dal Presidente dell'Associazione, in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale; Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Centrale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento. indice Capo II Organi centrali dell'Associazione sono: 1) l'Assemblea Generale; indice Capo III L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto. indice Capo III L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Roma ogni due anni, nella prima domenica di maggio, per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione di eventuali altri argomenti. L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno tre Sezioni o di almeno duecentocinquanta soci, per una data che non superi i quaranta giorni dalla richiesta. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei soci richiedenti. In ogni caso nell'ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 11 ed al 4° comma dell'art. 13, pervenuti al Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno. Nel disporre la convocazione dell'Assemblea, il Comitato Direttivo Centrale nomina l'ufficio verifica poteri, composto di cinque membri, che eleggono nel loro seno un presidente e un segretario. Detto ufficio s'insedia nei locali ove è indetta l'Assemblea sin dal giorno precedente a quello di inizio dei lavori. indice Capo III L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata, al Presidente di ciascuna Sezione almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul giornale dell'Associazione o sul bollettino di informazioni. I Presidenti delle Sezioni, a loro volta, devono comunicare per iscritto l'avviso di convocazione a ciascun socio almeno quattordici giorni prima della data suddetta. In caso d'urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Centrale, approvata da almeno due terzi dei suoi componenti - possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione. indice Capo III Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea. Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che eventualmente li abbiano delegati nelle Assemblee sezionali e sottosezionali secondo le norme degli articoli 41 e 46. Ciascun partecipante, prima della votazione, deve munirsi del certificato elettorale, rilasciato dall'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sul quale è segnato anche il numero dei voti eventualmente riportati nelle Assemblee di cui al comma precedente. A tal fine deve essere esibito all'ufficio verifica poteri il certificato di cui all'art. 41, comma 7°. indice Capo III L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un'ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione locale, elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due o più questori e tre scrutatori. Al Presidente spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed, eventualmente, la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati. indice Capo III Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno 1/6 dei partecipanti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto: a) le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare; Le deliberazioni in materia di ordinamento giudiziario e quelle su riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione della componente commissione permanente e dalla convocazione sull'oggetto delle Assemblee sezionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee sezionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate con esse. indice Capo III La mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, ove non sia formulata in sede di richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, a norma del 2° comma dell'art. 14, deve essere presentata, a pena di decadenza, nella stessa Assemblea da almeno 50 soci, subito dopo la relazione del Presidente. indice Capo III L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti. indice Capo III Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Centrale tra i componenti del Comitato medesimo. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente. indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da trentasei membri eletti dall'Assemblea Generale. Fa anche parte del Comitato Direttivo Centrale il Presidente della Sezione autonoma magistrati a riposo, che ha voto deliberativo solo nelle materie riflettenti gli interessi specifici dei magistrati a riposo. I componenti del C.D.C. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica. indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati-concorrenti. L'assegnazione dei seggi fra le lista concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di domenica, lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del primo biennio dall'insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura in carica. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima dalla data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo contemporaneamente nomina l'ufficio elettorale centrale di cinque componenti i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario e s'insediano nella Segreteria generale dell'Associazione tre giorni prima della data d'inizio delle votazioni. Entro la domenica precedente la data d'inizio delle operazioni di voto le Giunte Sezionali nominano gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali di tre componenti ciascuno compreso il presidente eletto a norma del comma precedente, i quali sovrintendono alle operazioni di voto presso le sezioni e le sottosezioni. Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro quindici giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi. indice Capo III Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire. Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilita' - essere garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere. con arrotondamento per eccesso all'unita'. La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza. Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.C. per più di due volte consecutive. indice Capo III Ciascuna lista, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché dell'eventuale designazione da parte di questi ultimi della persona, autorizzata a nominare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato, da pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria. Verificata la regolarità delle liste presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione. Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono contenere per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno e debbono recare in calce a ciascuna lista cinque righi in bianco per l'espressione dei voti di preferenza. La stessa Segreteria provvede a far stampare i manifesti contenenti le liste in gara, da affiggere nelle sale di votazione e nelle loro immediate adiacenze. All'uopo trasmette a tutte le sezioni e sottosezioni i manifesti e le schede necessari alla votazione almeno tre giorni prima dalla data d'inizio delle operazioni relative: cura inoltre che sia consegnato, entro lo stesso termine, il certificato elettorale a ciascun socio. indice Capo III Dalle ore 9 del terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, l'Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell'art. 24, provvede alla verifica dell'adempimento degli incombenti di cui all'articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna. Nel giorno precedente quello d inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la segretezza del voto; procedono alla vidimazione delle schede e ricevono le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, uno per ciascuna. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione di cui all'art. 8, 1° comma. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di cinque candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco. Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di cinque, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata. I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni degli uffici cui sono addetti e possono far inserire nei relativi verbali eventuali osservazioni e reclami. indice Capo III Esaurite le operazioni di votazione, gli uffici elettorali sottosezionali trasmettono immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale sezionale le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali, il verbale delle operazioni e i relativi allegati. L'ufficio elettorale sezionale, verifica la corrispondenza del numero delle schede votate nelle sottosezioni col numero dei votanti, imbussola le schede nell'urna dell'ufficio sezionale mescolandole opportunamente. Dopo l'imbussolamento di tutte le schede di tutte le sottosezioni, procede allo scrutinio. Dopo di che trasmette immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle di scrutinio, le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali e gli eventuali reclami. indice Capo III L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato. Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza). A parità di voti è preferito il candidato più anziano) di età qualora siano appartenenti al medesimo genere, qualora siano di generi diversi, e' preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati eletti dalla lista. I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori. indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale: a) elegge con voto segreto il Presidente dell'Associazione e la Giunta Esecutiva Centrale; indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale è convocato dal Presidente dell'Associazione. indice Capo III La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Direttore del giornale e da altri quattro membri. indice Capo III La Giunta Esecutiva Centrale è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione. Ad essa spetta: a) di amministrare il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Direttivo Centrale formulando le relative proposte di deliberazioni; indice Capo III Spetta al Segretario Generale: a) di eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale aventi carattere interno cd organizzativo; Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento ed in ogni caso collabora con lui nell'espletamento dei compiti di cui sopra. indice Capo III Il Tesoriere provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali intestati all'Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente. indice Capo III Il Comitato Direttivo Centrale può votare la sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale. Alla votazione prendono parte anche i componenti della Giunta. indice Capo III Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente. Spetta al Collegio dei Probiviri: a) di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 11; Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti. indice Capo III Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente. Esso dura in carica due anni ed ha il compito: a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione Tale relazione, insieme con il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale, deve essere trasmessa dal Segretario Generale entro il 31 marzo alle singole Sezioni, le quali curano che venga depositata per almeno quindici giorni nella Segreteria, affinché i soci ne abbiano visione. indice Capo III Le Commissioni Permanenti di studio sono composte da almeno due componenti del Comitato Direttivo Centrale e da soci od estranei all'associazione che abbiano riportato nella relativa votazione almeno cinque voti. Ogni componente del Comitato Direttivo Centrale può indicare fino a tre nomi per ciascuna commissione, tra i quali almeno un componenti del CDC, a pena di nullità del voto. Esse sono presiedute dal componente del CDC che abbia riportato nella relativa votazione il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età. Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno cinque componenti del CDC, il Presidente riferisce sullo stato dei lavori della Commissione con una relazione che viene pubblicata sulla rivista "La Magistratura". Sono Commissioni Permanenti di studio quelle sull'Ordinamento giudiziario e sulle riforme legislative. Il CDC può istituire altre Commissioni Permanenti su qualsiasi argomento inerente gli scopi dell'Associazione. indice Capo III In ogni sede di Corte di Appello è costituita una sezione dell'Associazione, della quale fanno parte i soci che prestai servizio nell'ambito del distretto. I soci in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione costituiscono la Sezione della Corte di Cassazione avente sede in Roma. indice Capo III Gli Organi della Sezione sono: 1) l'Assemblea; indice Capo III Per l'Assemblea sezionale si seguono, in quanto applicabili, le norme fissate per l'Assemblea Generale. Essa è convocata, in via ordinaria, ogni due anni, nel mese di febbraio, per l'approvazione del rendiconto della gestione. Può essere, inoltre, convocata, in via straordinaria, ogni volta che la Giunta Esecutiva sezionale lo ritenga opportuno e deve essere convocata, su richiesta di almeno un quinto dei soci, per discutere e votare mozioni su tutte le materie inerenti agli scopi sociali indicati nell'art. 2. Essa è inoltre convocata, per una data precedente di almeno tre giorni quella di qualsiasi Assemblea Generale - e comunque dopo che siano state convocate le assemblee delle sottosezioni per lo stesso oggetto - allo scopo di dibattere gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Generale medesima ed eventualmente di designare i delegati. A tali fini, il Presidente dell'Assemblea, dopo la chiusura della discussione invita i partecipanti a conferire deleghe palesi su mozioni e proposte illustrate all'Assemblea, scegliendo i delegati fra i soci della sezione che abbiano proposto la loro candidatura prima dell'inizio della votazione, purché presenti in Assemblea. I soci cui siano state conferite deleghe nelle Assemblee sottosezionali, ai sensi dell'art. 46, possono a loro volta nell'Assemblea sezionale fan confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di venti deleghe complessive. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono valide. Le deliberazioni delle Assemblee sezionali non sono valide se non siano adottate con la partecipazione personale di almeno 1/10 dei soci della Sezione. indice Capo III La Giunta Esecutiva Sezionale duna in carica quattro anni cd è composta di sette membri, i quali nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Spetta alla Giunta: a) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea sezionale; La Giunta Esecutiva Sezionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza dei 2/3 del C.D.C., il quale nomina un Commissario, cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato. indice Capo III Le elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale sono indette dalla Giunta uscente per gli stessi giorni fissati per le elezioni del Comitato Direttivo Centrale. Esse si svolgono a suffragio universale, con voto personale diretto e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. La Giunta Esecutiva Sezionale nomina gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali ai sensi del secondo comma dell'art. 24; lo scrutinio è effettuato dall'ufficio elettorale sezionale, che esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale. Si seguono, in quanto applicabili, le norme degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, con le modifiche di cui appresso. Le liste dei candidati sono depositate presso la Segreteria della Sezione nella quale si insedia l'Ufficio elettorale nominato dalla Giunta Esecutiva Sezionale. Ogni lista di candidati non può comprendere più di sette nomi. Essa deve essere presentata da un numero di soci non inferiore ad un decimo di tutti gli iscritti alla Sezione. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per non più di tre candidati della lista prescelta. La cura della stampa delle schede per la votazione e dei manifesti contenenti le liste in gara è affidata alla Segreteria della Sezione. indice Capo III L'Assemblea sezionale vota a maggioranza la sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale. Se la mozione è approvata, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e nel termine di sessanta giorni provvede ad indire le nuove elezioni. indice Capo III Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Sezionale. indice Capo III Possono istituirsi sottosezioni in ogni sede di Tribunale, per iniziativa della Sezione o di un gruppo di soci residenti nel circondano del Tribunale. Non è ammessa la costituzione di sottosezioni nei circondari ove hanno sede le sezioni. La costituzione della sottosezione deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Centrale. L'Assemblea della sottosezione si riunisce ogni due anni per l'elezione, con voto personale, diretto e segreto, del Presidente e del Segretario cd inoltre in occasione della convocazione di assemblee sezionali o generali per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale designazione di delegati, ai sensi dell'art. 41. Essa è sempre convocata dalla Giunta sezionale di concerto col Presidente della sottosezione e vi possono partecipare anche i soci non appartenenti alla sottosezione, purché appartenenti alla sezione, i quali possono anche votare per l'elezione dei delegati all'Assemblea sezionale o generale, purché non abbiano già votato in altre assemblee sottosezionali convocate con lo stesso oggetto. Le assemblee sottosezionali per la designazione di delegati devono essere tenute sempre prima dell'assemblea sezionale. I soci delegati dalle assemblee sottosezionali, da scegliere tra i presenti, devono appartenere alla sottosezione e possono partecipare direttamente coi voti riportati alle Assemblee Generali o riversare i voti dei delegati ed il proprio sui delegati eletti nelle assemblee sezionali. Alle assemblee sottosezionali si applicano le norme dell'Assemblea Generale e sezionale in quanto compatibili: a cura del Presidente viene inviata copia del verbale di assemblea alle altre sottosezioni, alla sezione cd all'ufficio di cui all'art. 14, comma 5°. La sezione determina ogni anno la quota del contributo sociale di propria spettanza, da destinarsi per il funzionamento delle Sottosezioni. indice Capo III La Sezione autonoma magistrati a riposo ha sede in Roma. Di essa fanno parte di diritto tutti i magistrati soci dell'Associazione salvo espressa dichiarazione di volontà contraria, e possono ad essa iscriversi i magistrati collocati a riposo per anzianità di servizio, i quali godano di pensione vitalizia in dipendenza delle funzioni esercitate di magistrato. La Sezione autonoma magistrati a riposo, oltre gli scopi di cui all'art. 2, si propone in modo particolare quello di tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati a riposo conformemente al prestigio della già esercitata funzione giudiziaria. indice Capo IV Tutti i soci della Sezione autonoma magistrati a riposo hanno diritto di votare nelle Assemblee. indice Capo IV Il contributo sociale dovuto dai magistrati a riposo è due terzi di quello stabilito per i soci in attività di servizio. indice Capo IV Il Presidente della Sezione autonoma la rappresenta e dirige. Egli fa parte di diritto del Comitato Direttivo Centrale nei sensi con limiti dell'art. 32 comma secondo. indice Capo IV La Giunta Esecutiva della Sezione autonoma può nominare un proprio fiduciario in ogni sede di sezione dell'Associazione, quando nella circoscrizione di essa sono residenti almeno dieci magistrati a riposo iscritti all'Associazione medesima. Per quanto non previsto espressamente nel presente capo, valgono le norme relative alle altre Sezioni dell'Associazione. indice Capo IV Ogni due anni è tenuto un congresso nazionale ad esclusivo scopo di studio. Il Comitato Direttivo Centrale ne stabilisce la data, la sede e i temi da discutere, nominando i relatori. Predispone, altresì, il regolamento e provvede all'organizzazione del Congresso, con facoltà di avvalersi di un Comitato esecutivo speciale. Ai congressi non si applica la norma del comma dell'art. 16. indice Capo V Il Comitato Direttivo Centrale può indire referendum per voto segreto con carattere consultivo su questioni di interesse generale. indice Capo V Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dal Comitato Direttivo Centrale o di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro sezioni ovvero di trecento soci. indice Capo V L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei votanti. In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo all'Istituto di Previdenza fra i Magistrati. indice Capo V Il Comitato Direttivo Centrale ha facoltà di emanare norme regolamentari per l'esecuzione del presente Statuto e procedere alle loro modificazioni o sostituzioni. indice Capo V Ogni socio può pubblicare propri scritti su «La Magistratura». indice Capo V Le Giunte Esecutive sezionali in carica, che siano state elette prima del 31.3.1979, decadono in occasione delle prossime elezioni del 17, 18 e 19 febbraio 1980, in cui si procederà al rinnovo, oltre che del C.D.C., di tutte le Giunte sezionali; quelle elette successivamente al 31.3.1979 restano in carica e saranno rinnovate in occasione delle elezioni generali successive a quelle del 1980. Il Comitato Direttivo Centrale e le Giunte Esecutive sezionali che saranno eletti nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1980 dureranno in carica fino a due anni dopo l'insediamento del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura.
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Area tematica dedicata alle riforme della giustizia penale (processo penale, intercettazioni, pacchetto sicurezza, ect.)
Vai al forumArea tematica dedicata alle riforme della giustizia civile (modifiche del processo civile, del processo del lavoro, osservazioni sul pacchetto giustizia civile, ect.)
Area tematica dedicata alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario a seguito dell'applicazione della L. 111 del 30/07/2007 e i relativi decreti legislativi attuativi (principali novità introdotte, norme abrogate dalla L. 111/07, ect.)
Vai al forumIn occasione dell'incontro con il Ministro Alfano del 28/05/08 l'ANM ha consegnato nove schede contenenti proposte concrete e articolate in materia di processo penale, processo civile e del lavoro, nonché in tema di organizzazione, revisione delle circoscrizioni giudiziarie, recupero delle spese di giustizia, processo civile telematico e magistratura onoraria.