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Premessa
Il seguente
testo del “codice etico” è stato adottato dal Comitato Direttivo Centrale
dell’Associazione Nazionale Magistrati, a seguito di un’ampia consultazione
degli associati, nel termine prescritto dall’art. 58 bis del decreto legislativo
n. 29/93 (introdotto dal decreto legislativo n. 546/93).
L’ANM, pur ritenendo di dubbia costituzionalità tale norma sia sotto il
profilo dell’eccesso di delega sia sotto quello della violazione della
riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha ritenuto
di darvi attuazione considerando comunque opportuna l’individuazione delle
regole etiche cui, secondo il comune sentire dei magistrati, deve espirarsi
il loro comportamento.
Si tratta, peraltro, di indicazioni di principio prive di efficacia giuridica,
che si collocano su un piano diverso rispetto alla regolamentazione giuridica
degli illeciti disciplinari.
L’operata individuazione di norme di comportamento, ispirate all’attuazione
dei valori morali fondamentali propri dell’ordinamento della categoria,
è inevitabilmente condizionata dall’assetto normativo vigente e dalla
ricognizione delle questioni di maggiore rilevanza attuale: per ogni eventuale
modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la
medesima procedura, che prevede la sottoposizione di un progetto alla
discussione delle sezioni locali dell’ANM e la successiva approvazione
da parte del Comitato Direttivo Centrale.
I. Le regole generali
Art. 1
– Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza,
sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale
il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza
e di imparzialità.
Art. 2 –
Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato
tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della
dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione
comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione
della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la
sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.
Art. 3 –
Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi
nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori
in cui svolge la propria attività.
Art. 4 –
Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano
impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma
di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di
efficienza del servizio giudiziario.
Art. 5 –
Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone
per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali
su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo
svolgimento o sull’esito di essi.
Art. 6 –
Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato
non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività
di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute
per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività
giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini
e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la
reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di
canali informativi personali riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il
magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni
ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.
Art. 7 –
Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione
di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla
partecipazione degli associati
II.
Indipendenza, imparzialità, correttezza
Art. 8
– L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie
funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici
che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne
l’immagine.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto
svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le
modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.
Art. 9 –
L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni
e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità
impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla
comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione
delle norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità
sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore
la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni
di opportunità.
Art. 10 –
Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni
di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire
impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano
in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze
istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni
di sede e conferimento di incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali,
rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce
il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.
La
condotta nell’esercizio delle funzioni
Art. 11
– La condotta nel processo
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio
da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle
altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori
e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce
riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del
processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per
tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia
in questione la libertà e la reputazione delle persone.
Art. 12 –
La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente
il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere
di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio
delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a
continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica
occasione di arricchimento professionale e personale.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente
le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina
adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti. Non sollecita
né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza
evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa,
di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri
magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai
fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.
Art. 13 –
La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del
suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli
elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza
di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi,
che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene
da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica
in via informale conoscenze sul processo in corso.
Art. 14 –
I doveri del dirigenti
Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione
e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da
ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico
che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con
gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di
ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità
del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed
equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza
esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio,
in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni.
Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli
altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e
assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal
fine deve essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo
intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti
scorretti.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni
sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui
è messa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con
il C.S.M.
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati,
del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione
del principio del giudice naturale.

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