Codice etico
Approvato il 13 novembre 2010

Premessa
Lo scorso 13 novembre 2010 il Comitato direttivo centrale
dell'Associazione nazionale magistrati ha approvato il nuovo codice
etico della magistratura.
E' giunto così a compimento il
lavoro che, dalla scorsa primavera, ha coinvolto prima un'apposita
Commissione, scelta in modo da rappresentare le varie
sensibilità della magistratura e poi lo stesso Comitato direttivo,
che in due sedute esclusivamente dedicate ha infine licenziato il
testo nella sua definitiva versione.
Il nuovo codice etico aggiorna la
figura del magistrato, inserito in una società ormai in continua
evoluzione. Ricorda, nella sua premessa, che il magistrato opera al
solo fine di conseguire la piena effettività dei diritti delle
persone. Ne sottolinea parimenti la responsabilità nel buon
andamento del servizio giustizia, ma al contempo ne tutela
l'indipendenza sia nei rapporti esterni che nell'ambito
dell'autogoverno. Prende significativa posizione sul delicato
versante dei rapporti col mondo dell'informazione e soprattutto con
le degenerazioni delle comunicazioni di massa. Ribadisce
espressamente che, una volta eletto in organismi rappresentativi,
il magistrato opera senza vincoli di mandato rispetto agli elettori
ovvero ai gruppi associati. Con scrupolo rammenta e indica le
condotte del magistrato nei suoi rapporti con gli altri
protagonisti del processo.
Il magistrato che viene così
disegnato è un soggetto consapevole della sua funzione, attento
alle esigenze della collettività e rispettoso dei ruoli, sensibile
altresì alle richieste di assoluta trasparenza. Un soggetto, in
altre parole, che intende svolgere al meglio il delicato ed alto
compito che gli è stato affidato, con serietà e distacco ma senza
nascondersi le difficoltà di operare in un contesto non sempre
facile.
Il risultato del lavoro svolto può
contribuire a migliorare il nostro Paese. Ed è con questa
convinzione che viene offerto ai cittadini ed alle
Istituzioni.
I. LE REGOLE GENERALI
___________________
Art. 1 - Valori e principi
fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità,
correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di
autogoverno ed in ogni comportamento
professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse
personale, di indipendenza, anche interna,
e di imparzialità.
Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena
effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le
prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere
alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme
concorrono all'esercizio della giurisdizione
e ne valorizza il contributo.
Art. 2 - Rapporti con le
istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della
giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e
rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni
pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad
influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione
della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza
la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare
vantaggi a sé o ad altre persone. Si astiene da ogni forma di
intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione
della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o
altrui.
Art. 3 - Doveri di operosità
e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed
operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si
corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.
Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di
riflessione comune interni all'ufficio. Conserva ed accresce il
proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e
approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la
propria attività e partecipando alle iniziative di formazione,
anche comuni agli altri operatori del diritto.
Art. 4 - Modalità di impiego
delle risorse dell'amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse
d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione
istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva
utilizzazione,adotta iniziative organizzative che perseguano
obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Art. 5 - Informazioni di
ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni
di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede
informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua
segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di
essi.
Art. 6 - Rapporti con la
stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di
comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie
attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni
per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio
o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie
sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta
informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca,
ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la
costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali
riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero,
il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura
nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri
mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in
ogni dichiarazione destinati alla diffusione.
Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le
vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di
rappresentazione in forma scenica.
Art. 7 - Adesione ad
associazioni
Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni
che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non
assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli
associati.
II. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA
_________________________________________
Art. 8 - L'indipendenza del
magistrato
Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e
all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle
proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di
indipendenza.
Nell'espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno,
centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto
all'elettorato e ai gruppi associativi.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o
affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni
o comunque appannarne l'immagine. Non permette che le relazioni dei
suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato
professionale.
Il magistrato continua ad operare con spirito di indipendenza e di
imparzialità nello svolgimento di funzioni amministrative. Di esse
limita comunque nel tempo la durata.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e
corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la
fonte e le modalità del conferimento, possano comunque
condizionarne l'indipendenza.
In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle
incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel
territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato
evita di accettare candidature e di assumere incarichi
politico-amministrativi negli enti locali.
Art. 9 - L'imparzialità del
magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza
discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di
razza, di religione.
Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore
dell'imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i
pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e
valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle
norme.
Assicura inoltre che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine
di imparzialità sia
sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo
rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per
gravi ragioni di opportunità.
Art. 10 - Obblighi di
correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o
associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per
altri.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad
assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera
al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né
accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad
esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni,
trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di
incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti
formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto;
rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di
tutti i collaboratori.
LA CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
________________________________________
Art. 11 - La condotta nel
processo
Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato,
consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli
orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma
lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi
ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento
eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di
quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni
degli altri protagonisti del processo assicurando loro le
condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di
giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo,
soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione
delle persone.
Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole
durata del processo.
Art. 12 - La condotta del
giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di
svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in
considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle
camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei
giudizi. Nell'esercizio delle sue
funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a
continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla
dialettica occasione di arricchimento professionale e
personale.
Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza
esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di
pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa,
di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di
altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano
indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel
processo.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone
fedelmente le ragioni
della decisione, elaborate nella camera di consiglio.
Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui
trattati.
Art. 13 - La condotta del
pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello
svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo
anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al
giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o
dell'imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei
testimoni e dei terzi, che non sia conferenti rispetto alla
decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti
sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura
opportunamente la promozione.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli
comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.
Art. 14 - I doveri dei
dirigenti
Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura al
meglio l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e
materiali disponibili. in modo da ottenere il miglior risultato
possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve
garantire.
Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici,
nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna
istituzione.
Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro
di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed
equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni
interferenza esterna. Cura in particolare l'inserimento dei giovani
magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo.
Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica
nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e
spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative
generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo
magistrato.
Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e
dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la
fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare
disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in
ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale
amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei
suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.
Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell'ufficio da parte
di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso,
degli avvocati.
Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le
relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando
con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il
Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere
benefici o privilegi per se o per altri.