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6 luglio 2015

La riforma della magistratura onoraria

Intervento del Presidente Sabelli al convegno CSM

Il disegno di legge delega AS 1738 vuol mettere fine a una vicenda risalente e controversa, che, fra gli altri suoi effetti, ha trasformato la temporaneità della magistratura onoraria nell'ossimoro di una "precaria stabilizzazione".
In linea generale, va espresso apprezzamento per i punti qualificanti del DDL delega AS1738:



  • previsione di uno statuto unico della magistratura onoraria, con disciplina omogenea dell’accesso, della durata, della formazione, del sistema disciplinare, nel rispetto del principio di indipendenza;

  • superamento della concezione del magistrato onorario come mero supplente del magistrato impedito o assente e previsione di uno specifico ruolo e di specifiche funzioni, fermo il carattere della temporaneità dell'incarico, in coerenza col principio di onorarietà e con la previsione di cui all'articolo. 106 Cost.;

  • introduzione di un doppio regime, che distingua la posizione dei magistrati onorari attualmente in servizio da quelli di nuovo reclutamento;

  • impiego della magistratura onoraria nello sviluppo dell’ufficio del processo, analogamente a quanto avviene in altri Paesi.


I profili critici, invece,  riguardano anzitutto la disciplina del compenso.
L'art. 2 comma 13 lett. c) così recita: “prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti”.
Fermo restando il carattere onorario del servizio, l’esclusione di un rapporto di lavoro caratterizzato da professionalità e strutturato in termini di “carriera”, e la natura indennitaria e non corrispettiva del compenso, tuttavia appare necessario sottrarre la corresponsione di tale compenso all’alea di valutazioni sottratte a rigorosi parametri oggettivi.
Si vede con favore l’eliminazione di ogni criterio di “cottimo”. Tuttavia:



  • dovrebbe prevedersi una porzione fissa del compenso, auspicabilmente preponderante, riferita alla misura di una funzione di base che dovrà essere assicurata;

  • eventuali meccanismi incentivanti dovrebbero essere definiti in modo rigorosamente oggettivo, sì da escludere qualsiasi profilo di discrezionalità / arbitrarietà nella relativa misura del compenso, oltre che impostazioni di stampo aziendalistico.


L’individuazione di una porzione fissa, di entità adeguata, e di criteri oggettivi di misura della eventuale porzione variabile (di carattere, si ripete, residuale), appare anche in linea con la previsione di meccanismi previdenziali coerenti con il criterio di delega di cui all’art. 2 comma 13 lett. e) che così dispone: “individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante risorse incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)”.
Altri profili critici toccano il regime transitorio.
In via ordinaria, la durata massima dell’incarico è fissata in quattro anni, salvo conferma per altri due quadrienni, previa accertata idoneità alle funzioni: dunque per un tempo massimo di dodici anni, non oltre i sessantacinque anni d’età (art. 2 comma 7 lett. a), b), c), f).
La disciplina transitoria è invece prevista dall’art. 2 comma 16 lett. a). Anche in questo caso la conferma nell’incarico è possibile soltanto per tre quadrienni, con due eccezioni: i magistrati onorari in servizio di età inferiore ai quaranta anni possono essere confermati per quattro quadrienni, mentre coloro che hanno già compiuto i sessantacinque anni possono essere confermati fino al raggiungimento dei sessantotto anni, limite previsto per la cessazione dell’incarico di tutti i magistrati onorari già in servizio.
Tale disciplina costruisce un regime alquanto ridotto di “doppio binario”, posto che, con la sola eccezione degli infraquarantenni, in sostanza non distingue fra magistrati onorari di nuovo reclutamento e magistrati onorari già in servizio, ai quali si limita a far salvo il periodo di servizio già trascorso.
Se indubbiamente va sottolineato il carattere onorario del servizio e l’assenza di qualsivoglia rapporto organico (ma solo funzionale) con la pubblica amministrazione, tuttavia non si può disconoscere la circostanza che, per effetto delle numerose e ripetute proroghe, quel servizio ha assunto in molti casi un carattere stabile, che ha determinato da un lato nei magistrati onorari una ragionevole aspettativa di conferma reiterata, dall’altro un disallineamento tra la situazione di fatto determinatasi e lo schema normativo preesistente.
A fronte di tale situazione di fatto, appare ragionevole prevedere una più ampia possibilità di conferma quadriennale, previa verifica di idoneità, eventualmente calibrata in ragione dell’epoca di reclutamento. Ciò anche al fine di consentire a chi ha maturato una maggiore anzianità anagrafica di conseguire più favorevoli prestazioni previdenziali.



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