L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

Linee guida sulle intercettazioni

di Armando Spataro - 31 gennaio 2017

linee-guida-interecettazioni.jpg

Paragrafo 6: Anna Cefaliello - Dirigente


 
LINEE GUIDA SU: MODALITÀ DL DEPOSITO E RILASCIO DI COPIE SU SUPPORTO MAGNETICO O IN CARTACEO (INCLUSI I C.D. “BROGLIACCI” REDATTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA) DI REGISTRAZIONI E/O TRASCRIZIONI DL CONVERSAZIONI TELEFONICHE O AMBIENTALI, NONCHÉ DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE.


ATTIVAZIONE NECESSARIA DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 268 CO. 5, 6, 7 E 8 CPP, A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE O AMBIENTALI, NONCHÉ DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE, IN QUANTO INUTILIZZABILI O SENSIBILI AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY.


SPESE RELATIVE AL RILASCIO DELLE COPIE RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE


INDICE: l) Premessa generale: distinzione delle fasi processuali che prevedono deposito e rilascio di copie su supporto magnetico o in cartaceo (inclusi i c.d. “brogliacci” redatti dalla Polizia Giudiziaria) di registrazioni e/o trascrizioni di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche; 2) Necessità di deposito degli atti posti a base delle richieste di misure cautelari personali di cui al Titolo I del Libro IV del CPP (anche in vista di possibili richiese di riesame ex art. 309 cpp o di appello ex art. 310 cpp avverso le misure cautelari emesse); 3) Fase di attivazione della procedura di trascrizione peritale di conversazioni e comunicazioni, nonché di stralcio di quelle manifestamente irrilevanti e di cui è vietata la utilizzazione, ai sensi dell’art. 268 cpp, co. 6, 7 e 8 e dell’art. 269 cpp.; 4) Deposito degli atti relativi alle intercettazioni (trascrizioni su “brogliacci”, registrazioni di conversazioni e scambi di comunicazioni informatiche o telematiche) a seguito di chiusura delle indagini preliminari, avviso ex art. 415 bis cpp e in vista di promovimento dell’azione penale; 5) Attivazione della procedura di cui all’art. 268 cpp, co. 6, 7 e 8 e dell’art. 269 co. 3 cpp., contestualmente all’avviso ex art.415 bis cpp, al fine di ottenere lo stralcio e la secretazione di verbali o supporti audio/informatici relativi a conversazioni e comunicazioni informatiche e telematiche, inutilizzabili, nonché irrilevanti e contenenti dati sensibili, in vista della loro distruzione; 5.a) Attivazione della procedura in caso di giudizio immediato richiesto dal PM; 6) Modalità del rilascio su supporto magnetico di copie di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche o telematiche e relative spese; 7) Dispositivo; 8) Facsimile di avviso ex art. 268 cpp da notificarsi contestualmente all’avviso ex art. 415bis cpp


Va preliminarmente precisato che la necessità di emanare le presenti linee guida trae occasione dalle considerazioni depositate da uno studio legale di Torino, in merito al rilascio di copie di DVD contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche o tra presenti, nonché di comunicazioni informatiche telematiche ed in merito al pagamento dei relativi diritti.


Tale problematica, però, ha indotto il Procuratore ad estendere il contenuto del presente provvedimento, dando indicazioni anche in ordine alle modalità di deposito e rilascio di copie su supporto magnetico o in cartaceo (inclusi i c.d. brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria) delle suddette registrazioni. Per quanto si tratti - infatti - di argomenti oggetto di comune esperienza e di recenti pronunce delle SS. UU. e di varie Sezioni Penali della Corte di Cassazione, le linee guida oggetto di questo provvedimento appaiono utili sia a seguito di alcuni quesiti prospettati da magistrati e dal responsabile dell’Ufficio Intercettazioni di questa Procura, sia in relazione al rilievo della materia che - pur considerando l’importanza delle intercettazioni come strumento d’indagine - presenta indubbi collegamenti con i temi della tutela della riservatezza e del diritto d’informazione, entrambi di rilevanza costituzionale.


Il presente documento è sottoscritto dal Procuratore della Repubblica e, per la parte relativa alle spese conseguenti al rilascio di copie su supporto magnetico di intercettazioni telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche (par. 6), anche dal Dirigente Amministrativo.


1) PREMESSA GENERALE: DISTINZIONE DELLE FASI PROCESSUALI CHE PREVEDONO DEPOSITO E RILASCIO DI COPIE SU SUPPORTO MAGNETICO O IN CARTACEO (INCLUSI I C.D. “BROGLIACCI” REDATTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA) DI REGISTRAZIONI E/O TRASCRIZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI, INFORMATICHE E TELEMATICHE


In ordine al deposito e al rilascio di copie in questione ed ai fini che qui interessano, si devono distinguere le seguenti fasi processuali:


a) quella conseguente alla presentazione al Giudice competente di una richiesta di misura cautelare personale, con necessità di deposito, dopo l’eventuale accoglimento della richiesta, degli atti posti a base della medesima, anche in vista di possibile richiesta di riesame (ex art. 309 cpp) o di appello (ex art. 310 cpp) avverso le misure cautelari emesse;


b) quella della procedura di trascrizione in forma peritale di conversazioni e comunicazioni, nonché di stralcio di quelle manifestamente irrilevanti e di cui è vietata l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 268 cpp, co. 6, 7 e 8;


c) quella conseguente al deposito previsto al termine delle indagini preliminari, a seguito di avviso ex art. 415 bis cpp e in vista di promovimento dell’azione penale (anche con richiesta di giudizio immediato).


2) NECESSITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI POSTI A BASE DELLE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI DI CUI AL TITOLO I DEL LIBRO IV DEL CPP (ANCHE IN VISTA DI POSSIBILE RICHIESTA DI RIESAME EX ART. 309 CPP O DI APPELLO EX ART. 31O CPP AVVERSO LE MISURE CAUTELARI EMESSE)


Come è noto (limitando le citazioni alle disposizioni che qui interessano):


                l’art. 291, co. 1 c.p.p, (“Procedimento applicativo’’), prevede che le misure cautelari personali, coercitive ed interdittive, cui la norma si riferisce sono disposte “su richiesta del pubblico Ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive”;


                l’art. 293 cpp (“Adempimenti esecutivi”) a sua volta prevede che:


• “...l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente ad una comunicazione ...con cui lo informa ...omissis ...e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento” (co. 1, lett. “e”) ...omissis;


• “le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato” (co. 2);


• “le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse, insieme alla richiesta del pubblico Ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore” (co. 3);


                l’art. 309, co. 5 cpp (“Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”), prevede che ‘’Il presidente (ndr.: del Tribunale del Riesame) cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al Tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini”.


                l’art. 310 cpp (“Appello”), prevede che:


• “Fuori dei casi previsti dall’art. 309 co. 1, il pubblico Ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali enunciandone contestualmente i motivi” (co. 1);


• “...omissis... Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al Tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda” .... omissis ... “Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia”. Omissis ...


In base al disposto delle predette norme, per quanto ciò appaia scontato, va dunque ribadito che tutti gli atti inoltrati al Giudice competente, a sostegno di richieste di misure cautelari personali, saranno - in caso di accoglimento della richiesta - oggetto di dovuto deposito per indagati, imputati e loro difensori i quali, dunque, potranno chiedere ed ottenere il rilascio di copia-su supporto magnetico e/o in cartaceo - di tutte le registrazioni e di tutti i documenti trasmessi al Giudice stesso (compresi i brogliacci realizzati dalla PG con le sintesi o le trascrizioni delle conversazioni registrate, nonché le informative riproducenti lo scambio di comunicazioni informatiche o telematiche), senza possibilità di selezione alcuna ai fini del rilascio stesso.


Tale selezione dovrà essere eventualmente compiuta dal P.M in un momento precedente, in quanto spetta al PM selezionare, prima dell’invio al Giudice competente degli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare, il materiale acquisito (tra cui le trascrizioni o sintesi delle intercettazioni normalmente redatte della P.G sui c.d. “brogliacci" ed i relativi supporti audio o informatici) di cui ritenga di dover tutelare la riservatezza per una delle seguenti ragioni:


per necessità di prosecuzione di indagini, nello stesso procedimento o anche in altri procedimenti (quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 270 cpp);


per inutilizzabilità a qualunque titolo, come - ad es. - nei casi di cui agli artt. 103 co. 5 cpp (ovviamente quando l’avvocato non sia indagato e, ove lo sia, per conversazioni con suoi assistiti attinenti alle sue attività professionali), 270 bis cpp (salvo che non ricorrano le condizioni di cui al co. 3 o il Presidente del Consiglio ne abbia autorizzato l’utilizzo o siano decorsi i termini di cui al co. 4 dell’art. 270 bis cpp), art. 6 della L. 20 giugno 2003, n. 140 contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato” (ovviamente considerando quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 19 novembre 2007) o art. 271 cpp;


perché non pertinente all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede e contemporaneamente rientrante nella tipologia dei “dati sensibili” previsti dall’art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della Privacy”), in particolare dati personali relativi a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale; stato di salute;


per assoluta non pertinenza rispetto ai reati per cui viene richiesta la misura cautelare, specie se si tratti di materiali riguardanti terze persone non indagate o non direttamente intercettate.


Tale scelta, tranne nei casi di assoluta inutilizzabilità, non potrà mai portare in questa fase al mancato inoltro al Giudice, ai fini del successivo deposito, di trascrizioni e/o registrazioni di conversazioni e/o scambio di comunicazioni informatiche o telematiche astrattamente, anche se indirettamente, favorevoli all’indagato.


La selezione del materiale da non inviare al Giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare deve quindi essere operata con criteri restrittivi ed, anzi, tendenzialmente, sarebbe auspicabile che i magistrati procedenti avessero esaurito tutte le indagini necessarie e conseguenti alle conversazioni registrate e/o a scambio di comunicazioni informatiche o telematiche prima dell’inoltro al giudice competente delle eventuali richieste di misure cautelari in modo da non precludere ai difensori I’accesso effettivo e la conoscenza - nella misura più ampia possibile - dei contenuti di tutte le comunicazioni acquisite agli atti del procedimento.


Non sarà possibile, inoltre, trasmettere al Giudice competente sulla misura richiesta solo trascrizioni in cartaceo su “brogliacci” non accompagnate dai files audio: ciò anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 8-10 ottobre 2008, n. 336, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 268 cpp. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico. delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Il rilascio di tali trasposizioni su nastro magnetico, dunque, potrà avere luogo, in questo unico caso, anche prima dell’attivazione della procedura di trascrizione peritale di cui all’art. 268, co. 6 e segg. cpp.


Ai fini del completo deposito di atti a sostegno di richieste misure cautelari, nonché del tempestivo successivo rilascio delle copie o dei duplicati di supporto audio e informatici eventualmente richiesti dai difensori, i pubblici ministeri, dunque, avranno cura di realizzare - e trasmettere al Giudice competente a valutare le richieste stesse - copia in tutto fedele agli originali trattenuti presso i propri uffici - attivandosi nelle conseguenti operazioni, materiali e tecniche, eventualmente anche prima di procedere all’esecuzione del provvedimento cautelare emesso.


A tal proposito, va anche citata, tra le altre, la recente sentenza n. 50452 della Corte di Cassazione - Sez. III, deliberata il 10 novembre 2015 e depositata il 23 dicembre 2015 in cui si legge che:


“facendo seguito alla sentenza n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito (sent. n. 20300/2010, Lasala, Rv 246906) che il diniego o I’ingiustificato ritardo da parte dell’Ufficio del PM nel consentire al difensore l’accesso alle conversazioni intercettate e trascritte (e dunque anche la duplicazione delle registrazioni su supporto magnetico, di cui il difensore possa, poi, autonomamente disporre) dà luogo a nullità di ordine generale e regime intermedio - ex art. 178 cpp, lett. “c) - in quanto determina vizio nel procedimento di acquisizione della prova, vizio che tuttavia non inficia l’attività di ricerca in sé ed il relativo “risultato”, ma che si riverbera, se la nullità è stata tempestivamente dedotta, nella fase cautelare, atteggiandosi come circostanza che indebitamente ha compresso - limitatamente al sub procedimento “de libertate” - l’esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che le trascrizioni delle captazioni di cui non è stata resa disponibile la registrazione non possono essere utilizzate nel giudizio “de libertate” (Cass. S.U Lasala, cit., Rv 246907)”.


La stessa sentenza della Corte di Cassazione - Sez. III, n. 50452 deliberata il 10 novembre 2015 e depositata il 23 dicembre 2015 prosegue affermando quanto segue:


“Ovviamente la giurisprudenza è concorde nel ritenere necessario che la difesa formuli una esplicita richiesta di rilascio di copia dei supporti medesimi” (...omissis..) e che “il diritto di difesa consiste nell’ottenere copia del documento informatico e non coincide con l’esame in cancelleria dei files informatici, né vi è obbligo da parte dell’Ufficio giudiziario di disporre di un siffatto software, né dell’Ufficio del PM di assicurarsi di tale disponibilità, considerato che causa della violazione del diritto di difesa è l’omessa discovery di atti posti a fondamento della ordinanza cautelare, che si realizza per mancata consegna dei supporti contenenti la riproduzione dei files, a prescindere dalla possibilità di avere il programma necessario ad “aprire” e “leggere” i files stessi (in tal senso, Sez. 6, n. 41530 del 10.10.2012, De Paolis e altri, Rv. 253741). Infatti, “la giurisprudenza ha già segnalato la necessità che la difesa predisponga i propri supporti tecnologici per acquisire la fonte conoscitiva, rappresentata dalle risultanze dei mezzi di prova esperiti, mediante operazioni tecnologiche (sul punto, si veda la parte motiva della sentenza Sez. 6^, n. 53425 del 22.10.2014 PM, in proc. B., Rv 262334). Il principio deve essere qui ribadito, atteso che il dato informatico rileva con riguardo al patrimonio informativo in esso contenuto e la dottrina ha da tempo evidenziato che il concetto stesso di copia perde significato nel caso del documento informatico, dovendosi più propriamente parlare di operazione di duplicazione.”


In sostanza, conclude la sentenza, non sussiste violazione di legge per la eventuale impossibilità della difesa di accedere ai supporti magnetici contenenti le conversazioni captate, purchè sia disposto il deposito e consentita l’estrazione dei documenti informatici versati alla discovery.


Peraltro, compatibilmente con le disponibilità tecnologiche, per agevolare la difesa nelle specifiche esigenze di intelligibilità delle prove di natura “informatica” - acquisite nel corso delle operazioni di intercettazione dei flussi di comunicazione -, l’Ufficio Intercettazioni di questa Procura assicura la messa a disposizione di documenti informatici, duplicati degli originali, fruibili con applicazioni o software di uso comune.


Concludendo sul punto, dunque, quando vi sia stata impugnazione de libertate di un provvedimento coercitivo fondato in tutto o in parte su intercettazioni, nessun dubbio sussiste circa il diritto della difesa di ottenere copia della traccia fonica (e, se richiesta, della trascrizione operata dalla PG sui c.d. “brogliacci”) delle conversazioni e comunicazioni trasmesse dal PM al giudice competente, dopo la eventuale selezione prima specificata.


E (praticamente) nessuna giustificazione può addurre il pubblico Ministero in caso di mancata ottemperanza alla richiesta difensiva. Peraltro, va ribadito che non può essere opposta al difensore che richiede copia della traccia fonica (o della trascrizione su brogliaccio) la irrilevanza della conversazione in relazione alla posizione del proprio assistito e ciò in quanto la difesa ha il diritto di “rileggere”, controllare e valutare il significato delle intercettazioni che l’accusa ha posto a fondamento del provvedimento cautelare alla luce del contenuto di tutte le conversazioni captate in sede di indagine. Ciò allo scopo di proporre una ricostruzione o una interpretazione dei fatti eventualmente diversa da quella accolta nell’ordinanza coercitiva, includente la conoscenza del contenuto delle conversazioni concernenti anche gli altri intercettati in sede di indagine.


3) FASE DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI TRASCRIZIONE PERITALE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, NONCHÉ DI STRALCIO DI QUELLE MANIFESTAMENTE IRRILEVANTI E DI CUI È VIETATA L’UTILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 268 CPP, CO.6, 7 E 8.


È questa una fase teoricamente intermedia (naturalmente relativa ai soli procedimenti in cui siano state autorizzate intercettazioni di conversazioni e comunicazioni), tra la eventuale richiesta di misure cautelari che impongono la discovery di cui s’è trattato nel paragrafo precedente e la chiusura delle indagini preliminari.


Ma non può essere ignorata la prassi largamente diffusa in ogni Procura della Repubblica, secondo cui la richiesta delle parti di acquisizione e trascrizione ai sensi dei co. 6 e 7 dell’art. 268 cpp delle conversazioni e comunicazioni registrate ritenute rilevanti viene formulata in genere nelle udienze dibattimentali relative alla discussione sull’ammissione di prove ex art. 493 cpp. o, meno spesso, in quelle preliminari dinanzi al GUP (nonostante tale ultima scelta appaia per molte ragioni consigliabile).


Non è questa la sede per analizzare a fondo le ragioni di tali prassi tra cui possono individuarsi, ad esempio, la previsione di richieste di giudizio abbreviato (con conseguenti possibilità di utilizzo dei “brogliacci” redatti dalla polizia giudiziaria e notevoli riduzioni delle spese connesse alle trascrizioni peritali) o la sopravvenuta perdita di importanza probatoria delle intercettazioni, conseguente alla piena confessione degli imputati o - ancora - le sopravvenute richieste di applicazione concordata della pena ex art. 444 cpp.


Ma è comunque evidente che non sarebbe possibile negare alle parti private il diritto di accesso all’ascolto delle conversazioni o comunicazioni depositate in vista dell’attivazione della procedura in questione.


È utile comunque riportare di seguito il contenuto delle previsioni di cui all’art. 268 cpp.


L’art. 268 cpp (Esecuzione delle operazioni) disciplina - nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 - l’esecuzione delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche o tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, la redazione dei relativi verbali, le modalità di inoltro al pm dei verbali stessi e delle registrazioni, nonché la possibilità per il PM - largamente praticata - di richiedere ed ottenere dal Giudice competente l’autorizzazione al ritardato deposito di tali materiali (co. 5).


Nei commi successivi, la citata norma prevede quanto segue:


• Co. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico Ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.


• Co. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.


• Co. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.


Non si deve dimenticare, inoltre, che - come già specificato nel precedente paragrafo - l’articolo 268 cpp è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sent. 8-10 ottobre 2008, n. 336, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.


L’art. 269 cpp (Conservazione della documentazione) prevede quanto segue:


• Co. 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico Ministero che ha disposto l’intercettazione


• Co. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3 , le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo.


• Co. 3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.


Si può affermare, prima di passare al paragrafo successivo, che la procedura di trascrizione peritale di conversazioni e comunicazioni ai sensi dell’art. 268 cpp, co. 6, 7 e 8 e dell’art. 269 cpp, pur non sempre attivata durante le indagini preliminari per le ragioni già indicate, non presenta particolari problemi: i difensori delle parti hanno il diritto di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ma non possono ottenere copia dei files audio (o la loro trascrizione in cartaceo) se non - dopo l’esaurimento della procedura prevista dai co. 6 e 7 dell’art. 268 cpp. - di quelli ritenuti rilevanti dal Giudice e conseguentemente trascritti nella forma peritale.


Il richiamo a quanto previsto dall’art. 268 cpp è tuttavia utile anche in vista di quanto sarà specificato nei successivi paragrafi nn. 4 e 5


4) DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI ALLE INTERCETTAZIONI (TRASCRIZIONI SU BROGLIACCI, REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI E SCAMBI DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE) A SEGUITO DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI, AVVISO EX ART. 415 BIS CPP E IN VISTA DI PROMOVIMENTO DELL’AZIONE PENALE. 1


A ben riflettere, è questa l’unica fase che pone A ben riflettere, è questa l’unica fase che pone problemi in ordine al tema che qui interessa, in quanto, nei procedimenti in cui siano state disposte intercettazioni di conversazioni o comunicazioni:


a) potrebbe non essere mai stata richiesta ed ottenuta alcuna misura cautelare personale;


b) potrebbe essersi verificato che, pur dopo una misura cautelare emessa dal giudice competente e pur dopo il dovuto deposito, siano state disposte nuove intercettazioni telefoniche o siano proseguite quelle non “svelate”, con conseguente provvedimento autorizzativo del ritardato deposito ai sensi dell’art. 268 co. 5 cpp;


c) potrebbe non essere mai stata avviata la procedura di trascrizione peritale nonché di stralcio di quelle manifestamente irrilevanti e di cui è vietata la utilizzazione, ai sensi dell’art. 268 co. 6 e 7 cpp.


In ognuna di tali ipotizzabili situazioni, dunque, gli atti relativi alle intercettazioni da depositare a seguito di avviso ex art. 415 bis cpp (preesistenti o successivi ad una richiesta di misura cautelare accolta) potrebbero non essere mai stati depositati in precedenza o potrebbero non coincidere in toto con quelli già depositati in occasione di eventuale misura cautelare.


Va ricordato, allora, che l’art, 415 bis cpp prevede quanto segue:


“omissis”


E va pure citato l’art. 139 Norme Attuazione al CPP che a sua volta prevede quanto segue.


Durante i termini previsti dall’art. 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’art. 454 comma 2 del codice”.


E’ dunque indiscutibile che indagati e difensori abbiano, al termine delle indagini preliminari, il diritto pieno e tendenzialmente non limitabile di conoscere l’intero contenuto del fascicolo del pubblico Ministero e - conseguentemente - quello di estrarne copia integrale (il che significa copia dei documenti in cartaceo e di ogni altro supporto audio, informatico o magnetico esistente in atti, anche se attinenti alle intercettazioni): solo in tal modo può assicurarsi l’esercizio pieno del diritto di difesa essendo ben noto che, in maniera assolutamente frequente e come già si è detto, la ricostruzione della responsabilità o dell’estraneità dell’accusato rispetto al fatto delittuoso attribuitogli dipenderà, con riferimento alla prova per intercettazione, dalla lettura (e dall’ascolto) di una pluralità di conversazioni, alcune delle quali apparentemente non riferibili al singolo imputato della cui posizione si discute. Diversamente, si finirebbe con il limitare in modo inaccettabile l’esercizio del diritto di difesa.


Tuttavia, anche all’atto del deposito post avviso ex art. 415 bis cpp o in vista della richiesta del giudizio immediato ex artt. 453 e segg. cpp., il PM potrebbe trovarsi nella condizione di dover garantire la riservatezza del materiale acquisito (tra cui anche le trascrizioni o sintesi delle intercettazioni normalmente redatte della PG sui c.d. “brogliacci” ed i relativi supporti audio o informatici), non più per necessità di prosecuzione di indagini in altri procedimenti in quanto in tal caso avrà certamente provveduto a separazione e nuova iscrizione, ma (come in precedenza ipotizzato):


                per inutilizzabilità a qualunque titolo, come - ad es. - nei casi di cui agli artt. 103 co. 5 cpp (ovviamente quando l’avvocato non sia indagato e, ove lo sia, per conversazioni con suoi assistiti attinenti alle sue attività professionali), 270 bis cpp (salvo che non ricorrano le condizioni di cui al co. 3 o il Presidente del Consiglio ne abbia autorizzato l’utilizzo o siano decorsi i termini di cui al co. 4 dell’art. 270 bis cpp), art. 6 della L. 20 giugno 2003, n. 140 contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato” (ovviamente considerando quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 19 novembre 2007) o art. 271 cpp;


                perché non pertinente all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede e c o n t e m p o r a n e a m e n t e rientrante nella tipologia dei “dati sensibili” previsti dall’art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della Privacy”), in particolare dati personali relativi a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, stato di salute.


Senonché, depositati gli atti ex art. 415 bis cpp o richiesto dal PM il giudizio immediato, i difensori interessati possono presentare istanza per ottenere copia di documentazione e supporti relativi a intercettazioni di conversazioni e comunicazioni varie.


Di fronte a tale possibilità, non può essere riconosciuto al Pubblico Ministero, né la possibilità di secretazione di tali atti (ad eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 270 bis cpp - “Comunicazioni di servizio tra appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza” e salvo che, come si è detto, non ricorrano i casi previsti nel co. 3 e co. 4 della stessa norma), né quella di respingere direttamente la richiesta di rilascio copie formulata dal difensore. In tale ultima eventualità, infatti, non pare possibile che una parte processuale, sia pure pubblica, possa limitare l’espansione del diritto di difesa degli imputati.


D’altro canto, con il deposito oggetto dell’avviso di cui all’art. 415 bis cpp, verrebbe meno il divieto di pubblicazione per riassunto degli atti in questione, come previsto dall’art. 114 co. 2 cpp: anche questo rilievo rimanda alla necessità di un intervento giurisdizionale (con esclusione di una mera decisione del PM) per la decisione in ordine al rilascio o meno, nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari e su istanza dei difensori, delle copie di documenti o supporti audio/ informatici relativi a conversazioni e comunicazioni inutilizzabili, nonché irrilevanti e contenenti dati sensibili, come sopra schematizzati.


5) ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 268 CPP, CO. 6, 7 E 8 E DELL’ART. 269 CO. 3 CPP., CONTESTUALMENTE ALL’AVVISO EX ART. 415 BIS CPP, AL FINE DI OTTENERE LO STRALCIO E LA SECRETAZIONE DI VERBALI O SUPPORTI AUDIO/INFORMATICI RELATIVI A CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE, INUTILIZZABILI, NONCHÉ IRRILEVANTI E CONTENENTI DATI SENSIBILI, IN VISTA DELLA LORO DISTRUZIONE.


Il rilievo che precede rimanda alla necessità di attivare la già illustrata procedura di cui all’art. 268 cpp, co. 6, 7 e 8 e art. 269 co. 3 cpp, non direttamente (o non solo) al fine di ottenere la trascrizione peritale di conversazioni e comunicazioni utilizzabili, ma a quello opposto - pure praticabile in base alla lettera ed alla ratio della norma - di ottenere separazione e secretazione processuale (con divieto di rilascio di copie alle parti richiedenti) di conversazioni e comunicazioni inutilizzabili, nonché irrilevanti e contenenti dati sensibili ai sensi del citato Codice della Privacy, in vista della successiva distruzione.


In sintesi, rilevata la presenza in atti di tali conversazioni o comunicazioni, contestualmente all’avviso di cui all’art. 415 bis cpp (e sempre che non vi abbia provveduto in precedenza, cioè durante le indagini preliminari, secondo la procedura di cui al precedente paragrafo 3), il Pubblico Ministero:


                darà ai difensori l’avviso di cui al co. 6 dell’art. 268 cpp, con facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, espressamente precisandovi (ove non ritenga di dovere anche richiedere al giudice competente la trascrizione peritale delle conversazioni-comunicazioni utilizzabili) che intende richiedere al giudice competente lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata la utilizzazione e di quelli contenenti dati sensibili ai sensi del Codice della Privacy (purchè irrilevanti);


                darà disposizioni alla propria segreteria perché siano indicizzati separatamente gli atti da depositare ai sensi dell’art. 268 cpp ed includerà nel relativo avviso, da notificarsi contestualmente a quello di cui all’art. 415 bis cpp (come da modulo qui allegato a titolo di esempio), l’elenco delle registrazioni o delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui si intenda chiedere lo stralcio, con mera indicazione degli estremi del provvedimento autorizzativo della intercettazione di interesse, nonché della data della acquisizione di registrazione o comunicazione e dell’eventuale numero progressivo della medesima, senza alcuna sintesi dei contenuti: in tal modo sarà facilitata per avvocati e giudice competente la individuazione delle conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o irrilevanti con dati sensibili, nonché i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui il PM intenda chiedere lo stralcio;


                darà disposizioni all’Ufficio Intercettazioni e/o di segreteria competente perché gli avvocati richiedenti abbiano accesso a registrazioni, flussi e relativi verbali senza diritto di ottenerne alcuna copia;


                scaduto il termine di 5 giorni, entro cui i difensori potranno avervi accesso, inoltrerà al Giudice competente la richiesta di stralcio delle registrazioni, dei suddetti flussi e dei relativi verbali e, qualora non intenda o non possa chiederne subito la distruzione, di invio di tali atti al proprio ufficio per la conservazione ai sensi dell’art. 269 cpp fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione.


Di conseguenza, attivata tale procedura e fino al suo esaurimento, non verranno meno i divieti di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 114 cpp e gli atti rimarranno processualmente segreti fino al momento in cui il Giudice competente - e non il Pubblico Ministero - assumerà doverosamente, da un lato, le decisioni relative ad inutilizzabilità di atti o a manifesta irrilevanza di registrazioni e flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenenti dati sensibili di cui il PM stesso abbia richiesto lo stralcio e, dall’altro, quelle relative ad eventuali richieste difensive di estrazione di copie dei medesimi.


Naturalmente, ove il Giudice competente dovesse respingere in tutto o in parte la richiesta di stralcio (e quella eventuale di distruzione), anche i suddetti atti e registrazioni saranno oggetto di deposito al termine delle indagini preliminari, con conseguente diritto per le parti di richiederne ed ottenerne copia


Tale direttiva appare peraltro praticabile facilmente e senza particolare aggravio per i magistrati e le segreterie dell’Ufficio perché i casi in cui durante la fase delle indagini preliminari si verifica l’acquisizione di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o irrilevanti e contemporaneamente


contenenti dati sensibili sono numericamente esigui e perché gli organi di polizia giudiziaria cui il presente provvedimento viene pure inviato provvederanno (o continueranno a provvedere ove si tratti di prassi già attuata) ad indicare - nei brogliacci o nei verbali delle operazioni da loro redatti - l’avvenuta registrazione di tali conversazioni o comunicazioni, indicandone data ed ora, nonché gli apparati su cui la registrazione è intervenuta, senza alcuna sintesi delle conversazioni e comunicazioni e senza indicazione delle persone tra cui le stesse siano intervenute.


Nei casi dubbi, la polizia giudiziaria procedente potrà ovviamente consultare il PM assegnatario del procedimento nell’ambito del quale la intercettazione di conversazioni e comunicazioni sia stata autorizzata.


Va infine ribadito, ad ulteriore chiarimento delle disposizioni di cui al presente paragrafo che, per non aggravare l’impegno dei magistrati e delle relative segreterie, essere devono intendersi riferite (vedi pag. 9) solo a registrazioni di conversazioni o a comunicazioni informatiche o telematiche:


                inutilizzabili a norma di legge;


                irrilevanti per i reati per cui si procede e contemporaneamente contenenti “dati sensibili” previsti dall’art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della Privacy”), in particolare dati personali relativi a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, stato di salute.


In relazione a registrazioni o comunicazioni informatiche o telematiche semplicemente irrilevanti, ma non contenenti dati sensibili, la scelta del momento in cui attivare la procedura prevista in questo paragrafo resta rimessa alla valutazione del magistrato titolare del procedimento, pur se i dati irrilevanti riguardino terze persone non indagate o non indirettamente intercettate.


La procedura finalizzata alla richiesta del predetto stralcio, ove ne ricorrano gli estremi (presenza nel procedimento di registrazioni o comunicazioni informatiche o telematiche rientranti nelle due predette categorie) dovrà essere osservata anche in caso di richiesta di giudizio immediato ex artt. 453 e segg. cpp.


In tal caso, non essendo per tale rito previsto l’avviso di cui all’art. 415 bis cpp, il pubblico Ministero dovrà comunque disporre il deposito di cui all’art. 268 co. 4 e 5 cpp, preferibilmente, almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini rispettivamente previsti dagli articoli 453 co. 1 bis e 454 co 1 cpp., e comunque non oltre gli stessi, in modo da poter inoltrare al Giudice la richiesta di stralcio contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato e così consentendo al Giudice, che pure potrà assumere le decisioni di competenza in tempi diversi, di conoscere tempestivamente anche il materiale di cui il PM non ritenga di potersi avvalere.


Riassumendo: effettuato il deposito predetto, il pubblico Ministero inoltrerà al Giudice sia la richiesta di giudizio immediato ex art. 453 co. 1 bis o 454 co 1 cpp., sia - ove non inoltrata in precedenza - quella di stralcio di conversazioni e comunicazioni informatiche o telematiche (con relativi verbali) rientranti nelle due categorie indicate nella pagina precedente.


6) MODALITÀ DEL RILASCIO SU SUPPORTO MAGNETICO DI COPIE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI, INFORMATICHE O TELEMATICHE E RELATIVE SPESE


Si è già detto in premessa che la necessità di emanare le presenti direttive trae origine dalle considerazioni depositate dallo studio legale “Cappelletto e Malerba” di Torino, in merito al rilascio di copie di DVD contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche e telematiche ed in merito al pagamento dei relativi diritti.


In proposito va innanzitutto ricordato che il T.U. sulle Spese di Giustizia 115/2002 prevede, all’allegato 8 riguardante i diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo, l’importo di € 320,48 per ogni CD (importo così aggiornato con Decreto 7/5/2015 pubblicato su G.U. del 30/06/2015).


La problematica consiste nello stabilire il significato reale di quel “per ogni compact disc”, che può essere interpretato o nel senso di “ogni CD depositato agli atti”, o di ogni CD rilasciato alla parte che chiede la copia, o di ogni richiesta avanzata dall’interessato.


Nel primo caso, infatti, qualora i CD in atti fossero numerosi e i diritti fossero quantificati in base al loro numero, l’importo potrebbe raggiungere cifre esorbitanti. Il che potrebbe addirittura essere configurato come lesione del diritto di difesa.


In proposito il T.A.R. del Lazio, con sentenza (rif. 04871/2014) in data 12/03/2014, confermata dal Consiglio di Stato (rif. 04408/2015) il 07/07/2015, accogliendo il ricorso proposto dal Codacons Associazione Utenti Giustizia, e dai Sigg. ...omissis ... , i quali invocavano l’annullamento degli atti applicativi del diritto di copia previsto per il rilascio su supporto informatico, nel processo del naufragio della Costa Concordia laddove per acquisire il materiale probatorio alla difesa è stata chiesta la corresponsione di € 295,16 per ognuno degli 82 supporti informatici presenti in Cancelleria, per un totale di € 24.203,12, ha stabilito che “gli Uffici Giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente e non secondo la scelta dell’Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di € 295,16.” (oggi € 320,48) sul presupposto che” ...i costi del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono essere riferiti alla insindacabile scelta dell’Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare.”


Infine, anche il Ministero della Giustizia, in uno schema del Regolamento previsto dall’articolo 40 del Testo Unico in materia di spese di giustizia 115/2002, pubblicato sul Sito Giustizia, pare orientato a operare “una nuova determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso” e prevedendo “un limite massimo del costo dei diritti di copia, al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti nel caso di richieste aventi per oggetto un numero molto elevato di documenti”.


In realtà, con nota del 20 ottobre 2015, solo recentemente pervenuta all’Ufficio, il Dipartimento degli Affari Civili del Ministero della Giustizia ha disposto che “in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 D.P.R. n. 115 del 2005”.... “gli uffici giudiziari dovranno uniformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza”.


Pertanto, si dispone quanto segue:


                l’Ufficio SIDIP e/o le Segreterie dei Pubblici Ministeri (l’uno e le altre in relazione al deposito dei “fascicoli dematerializzati”, cioè informatici), nonché l’Ufficio Intercettazioni (per il solo materiale di competenza), richiederanno, ai fini del rilascio della copia di tale documentazione su supporti informatici (anche diversi da floppy e CD), esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro € 320,48.


In base alla succitata nota l’importo si applicherà per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest’ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia; restano ferme le disposizioni in materia di rilascio di copie quantificabili in pagine anche se presenti in supporti informatici.


Con decorrenza immediata, i magistrati dell’ufficio, dando - ove necessario - indicazioni alle rispettive segreterie, si atterranno, per quanto riguarda:


a) deposito di decreti autorizzativi di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e tra presenti, nonché di comunicazioni informatiche e telematiche e relativi verbali;


b) deposito di trascrizioni su brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria e supporti audio, magnetici ed informatici;


c) rilascio su richiesta dei difensori delle parti private di copie di trascrizioni operate dalla PG nei c.d. “brogliacci” e rilascio di duplicazione dei suddetti supporti;


d) istanze di stralcio ed invio al proprio ufficio di conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o irrilevanti con dati sensibili, da inoltrarsi al Giudice competente, prima o contestualmente all’invio dell’avviso ex art. 415 bis cpp, nonché in caso di richiesta di giudizio immediato;


a quanto previsto:


                nel paragrafo 2), in relazione alla fase processuale connessa alla richiesta di misure cautelari personali (e delle eventuali connesse fasi di richiesta di riesame ex art. 309 cpp e di appello ex art. 310 cpp);


                nel paragrafo 3), in relazione alla fase di eventuali richieste ai sensi dell’art. 268 co. 6, 7 e 8 cpp (antecedenti alla conclusione di indagini preliminari) di trascrizione in forma peritale di conversazioni e comunicazioni registrate;


                nei paragrafi 4) e 5), allorché, concluse le indagini preliminari e contestualmente all’avviso di cui all’art. 415 bis cpp, si manifesti la necessità di mantenere la riservatezza su conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o irrilevanti e contenenti dati sensibili, attivando a tal fine la procedura di stralcio pure prevista dall’art. 268 co. 6 e 7 cpp. La procedura relativa sarà attivata utilizzando il fac-simile di richiesta di stralcio di atti e di registrazioni qui allegato;


                nel paragrafo 5.a), in relazione ai tempi e modalità di attivazione della procedura prevista dall’art. 268 co. 4, 5, 6 e 7 cpp in caso di richiesta di giudizio immediato.


L’Ufficio SIDIP e/o le Segreterie dei Pubblici Ministeri, nonché l’Ufficio Intercettazioni, si atterrano, quanto a modalità del rilascio su supporto magnetico di copie di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche o telematiche, nonché alla riscossione dei relativi diritti, anche a quanto previsto nel par. 6 del presente provvedimento.


Si comunichi il presente provvedimento a tutti i magistrati dell’Ufficio, alla Dirigente del personale amministrativo, all’Ufficio SIDIP, al Responsabile dell’Ufficio Intercettazioni, ai Responsabili delle Segreterie di PM e Centralizzate, nonché - per la diffusione presso Uffici e comandi di P.G territorialmente dipendenti ed in relazione a quanto previsto sub par. 5, pag. 11 - al Sig. Questore, al Sig. Comandante Provinciale dell’ Anna dei Carabinieri, al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Capo del Centro Operativo DIA Torino e ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.


Si comunichi al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per le sue determinazioni in ordine alla diffusione del documento tra i professionisti iscritti.


Si comunichi, per conoscenza, al Presidente del Tribunale e al Presidente f.f. della Sezione GI.P. del Tribunale, nonché al Presidente della Corte d’Appello ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello.


Si comunichi, infine, per ogni possibile eventuale valutazione, al Sig. Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA


(Armando Spataro)


per quanto riguarda il par. 6:


IL DIRIGENTE


(Anna CEFALIELLO)

Autore
Armando Spataro
Procuratore della Repubblica

Non sarà possibile, inoltre, trasmettere al Giudice competente sulla misura richiesta solo trascrizioni in cartaceo su “brogliacci” non accompagnate dai files audio: ciò anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 8-10 ottobre 2008, n. 336 Armando Spataro