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4 marzo 2017

ANM, no alla soppressione degli uffici minorili

Con la riforma meno efficace l'intervento a tutela di bambini e adolescenti


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L'Associazione Nazionale Magistrati esprime la propria contrarietà all'ipotesi di soppressione degli uffici minorili, che, secondo il disegno di legge n.2284 all'esame della Commissione Giustizia del Senato, verrebbero accorpati agli uffici ordinari.
Come già sottolineato, fra gli altri, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dall'Autorità Garante per l'Infanzia e dall'Associazione dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la riforma penalizzerebbe l'efficacia dell'intervento giudiziario nella tutela dei bambini e degli adolescenti, senza risolvere le difficoltà che derivano dalla frammentazione delle competenze.
Per i magistrati addetti alla Procura non verrebbe neanche garantita l'esclusività delle funzioni, fondamentale ai fini della specializzazione, dato che le caratteristiche dei compiti istituzionali delle Procure minorili, volti alla tutela e al recupero dei minorenni, sono del tutto diverse dalle finalità perseguite dalle Procure ordinarie.
Pesanti disfunzioni deriverebbero inoltre dal venir meno dell’autonomia organizzativa e della rappresentanza esterna degli uffici minorili, organismi assai articolati al loro interno e chiamati a interagire assiduamente con gli enti locali e coi servizi del territorio, sempre più indeboliti dai tagli alle spese.
L'ANM ribadisce pertanto la necessità, già espressa con la delibera di giunta del 25 febbraio 2016, di mantenere un ufficio autonomo specializzato in materia minorile in sede distrettuale, a garanzia di un intervento giudiziario unitario e specializzato.
Secondo quanto già affermato nella delibera, è inoltre indispensabile che nelle materie nelle quali occorre valutare il pregiudizio di un minore sia mantenuta la composizione mista, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative.
L'importanza fondamentale della presenza della componente onoraria all’interno del collegio, più volte ricondotta dalla Corte Costituzionale al principio costituzionale di protezione dell'infanzia, è stata recentemente riaffermata in sede europea nella sentenza della Corte EDU n.25358/12 del 24 gennaio 2017 (Paradiso-Campanelli contro Italia), che ha riconosciuto il valore delle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria minorile italiana quale 'specialised court', proprio in ragione della presenza nel Collegio di due esperti che concorrono, assieme ai giudici togati, alla formazione della decisione (paragrafo 212).
L'ANM ritiene che l'unificazione delle competenze minorili e familiari - e il rispetto delle esigenze di specializzazione e di prossimità - possa ottenersi piuttosto con la costituzione di un ufficio autonomo, articolato nel territorio, che abbia una struttura analoga a quella attualmente prevista per il Tribunale di Sorveglianza.
L'importanza e la complessità della materia, peraltro, fa sì che la realizzazione di tale ufficio - nel quale occorre garantire la necessaria specializzazione dei magistrati che lo compongono e distribuire le competenze fra articolazioni centrali e periferiche dell'ufficio - non possa frettolosamente affrontarsi insieme a modifiche di tipo processuale, che riguardano ambiti del tutto diversi da quelli minorili e familiari.
In assenza delle condizioni politiche o economiche per realizzare un ufficio autonomo che includa in sé le competenze minorili e familiari, l'ANM ritiene che debba essere in ogni caso salvaguardato l'attuale patrimonio di specializzazione nell'intervento giudiziario a tutela dei bambini e degli adolescenti, e che sia estremamente opportuno, piuttosto, chiarire i criteri di definizione della competenza con il Tribunale Ordinario (attualmente tracciati in modo quasi incomprensibile dalla formulazione dell'art.38 disp. att. c.c, introdotta nel 2012) e attribuire ai Tribunali minorili l'intero settore dei minori stranieri non accompagnati, le cui caratteristiche impongono un intervento unitario del giudice specializzato, attualmente frammentato essendo di competenza dei Tribunali minorili i provvedimenti di ratifica delle misure di accoglienza, mentre dei giudici tutelari i provvedimenti di nomina del tutore.
L’ANM si impegna a fornire un contributo concreto all’istituzione del Tribunale per i minori, la famiglia e la persona, attraverso un percorso aperto al confronto più ampio all’interno e all’esterno della magistratura che possa sfociare in una proposta di riforma normativa, in modo da garantire l’effettiva osmosi delle rispettive specificità professionali.


Documento approvato dal CDC nella riunione del 4 marzo 2017


 



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