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Il divieto di frazionamento del credito. Quale ambito di applicazione dopo Cass. civ., sez. un, 16 febbraio 2017, n. 4090

di Gabriele Allieri - 22 marzo 2017

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta nella sua massima composizione al fine di definire i confini applicativi del c.d. divieto di frazionamento del credito. Per comprenderne adeguatamente la decisione conviene risalire alla definizione della fattispecie e ripercorrere le tappe seguite in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Da un punto di vista generale, la figura del c.d. frazionamento del credito può essere sinteticamente definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio1, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un’unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l’esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Tale figura, come rilevato in dottrina2, può manifestarsi in una duplice forma.
In un primo senso, le iniziative creditorie possono dar luogo alla c.d. parcellizzazione contestuale, la quale si verifica allorché il creditore introduca nello stesso momento molteplici iniziative in giudizio relative al medesimo rapporto di debito/credito; in un secondo senso, si parla di parcellizzazione sequenziale, qualora le suddette iniziative siano proposte in tempi successivi.
Ciò premesso, gli interventi della Suprema Corte succedutisi nel tempo hanno dato conto della pluralità di argomenti volti a sostenere, da un lato, l’ammissibilità di detto modus procedendi e, dall’altro, i profili che conducono ad identificare in quest’ultimo una fonte di guasti e distorsioni da arginare.
Come noto, il primo intervento delle Sezioni Unite in materia è rappresentato dalla sentenza con cui nel 2000 il Giudice di legittimità, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto nel tempo in seno alle sezioni semplici3, interveniva accogliendo la tesi facoltizzante il c.d. frazionamento del credito; in particolare, la Corte affermava l’ammissibilità della domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall’inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo.
Nel percorso argomentativo compiuto per giungere alla conclusione di cui sopra, la Cassazione valorizzava quanto previsto dall’art. 1181 c.c.; la norma, che come noto consente al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, secondo la Corte doveva essere intesa non già come il sintomo di un’avversione del sistema alla parcellizzazione dell’esecuzione della prestazione, bensì come una “norma di favore” per il creditore, il quale, così come può rifiutare l’adempimento parziale, avrebbe lo speculare potere di richiederlo, anche giudizialmente.
La Corte negava inoltre che la scelta del creditore di agire soltanto per una porzione del credito non corrispondesse alla possibilità di soddisfare, per quel tramite, interessi meritevoli di tutela. Le Sezioni Unite indicavano infatti come la richiesta di adempimento frazionato garantisse maggiore facilità di accesso alla competenza del giudice inferiore, con conseguente minor esborso economico e risparmio sui tempi processuali; inoltre, il conseguimento di un titolo esecutivo per una porzione del credito avrebbe potuto stimolare il debitore a procedere all’adempimento dell’intera prestazione. Infine, attraverso la sua iniziativa, il creditore si sarebbe potuto munire di un giudicato in merito alla sussistenza del rapporto da cui deriva il credito stesso.
Peraltro, lungi dall’ignorare la posizione del debitore davanti alle plurime iniziative creditorie, la Corte affermava che il soggetto passivo avrebbe potuto paralizzare la parcellizzazione in atto tanto attraverso la messa in mora del creditore, quanto mediante la domanda di accertamento negativo sul rapporto, da decidersi con efficacia di giudicato.
La pronuncia del 2000, a pochi anni di distanza, veniva tuttavia rimeditata funditus, atteso che le Sezioni Unite ritornavano sulla questione giungendo ad esiti antitetici rispetto a quelli cui era approdato l’autorevole precedente.
In particolare, la ragione del mutamento giurisprudenziale4 veniva indicata nell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, tanto con riguardo al rinnovato valore assegnato alle regole di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quanto in merito alla riforma dell’art. 111 Cost. medio tempore intervenuta.
Sotto il primo profilo, assegnato spessore costituzionale alla buona fede e alla correttezza per il tramite del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., la Cassazione affermava che l’equilibrio negoziale garantito dal predetto canone dovesse essere assicurato non solo nella dinamica sostanziale del rapporto, ma anche in quella processuale, ciò che non si sarebbe verificato allorché si fosse accordato al creditore il potere di frazionare il credito unitario. Infatti, in tal modo il debitore avrebbe finito per essere esposto in modo prolungato al vincolo coattivo, trovandosi, da un lato, onerato dalla necessità di predisporre plurime reazioni processuali a fronte dell’unicità della pretesa e, dall’altro, gravato da una moltiplicazione dei costi derivanti dal giudizio. Da qui, la Corte di cassazione giungeva a qualificare la c.d. parcellizzazione del credito quale ipotesi di “abuso del processo”, riferendosi con tale locuzione ai casi in cui il creditore, moltiplicando indebitamente le proprie iniziative a fronte dell’unicità del credito, eserciti l’azione “in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi"5.
A tale argomentazione si affiancava poi la valorizzazione del rinnovato art. 111 Cost., che forgiando il principio della ragionevole durata del processo sarebbe risultato ostativo a un siffatto modus procedendi.
La Corte, peraltro, instaurando un dialogo a distanza con l’autorevole precedente del 2000, rimeditava due affermazioni contenute in quest’ultimo.
In primo luogo, infatti, il Giudice di legittimità escludeva che l’iniziativa del debitore volta a mettere in mora il creditore potesse rappresentare un’effettiva soluzione per il primo; invero, posto che detta reazione implica che il debitore riconosca il proprio inadempimento, la stessa non sarebbe azionabile in presenza di una contestazione in merito all’an debeatur.
In secondo luogo, mentre nella pronuncia del 2000 si sosteneva che uno degli interessi fondanti il frazionamento del credito fosse la possibilità di conseguire un giudicato sulla sussistenza dell’intero rapporto dedotto in giudizio, con la pronuncia del 2007 il Giudice di legittimità mutava la propria prospettiva segnalando come la pluralità di iniziative fosse piuttosto una potenziale fonte di giudicati confliggenti, atteso che ciascuno dei giudizi introdotti sarebbe astrattamente suscettibile di condurre ad esiti diversi (e tra loro contraddittori).
Nel solco tracciato dalla pronuncia testé analizzata6 la successiva giurisprudenza di legittimità si è ulteriormente evoluta, reinterpretando con vivacità i dicta del 2007 e dando così luogo alla necessità del recente intervento chiarificatore qui commentato.
In particolare, alcune successive pronunce a sezioni semplici hanno intrapreso un percorso evolutivo teso ad estendere l’ambito di operatività del divieto di parcellizzazione7.
Secondo le decisioni de quibus, i principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2007 a tutela della buona fede e della funzionalità del processo imporrebbero di introdurre con un’unica domanda tutte le pretese discendenti dallo stesso vincolo obbligatorio, ancorché i crediti sorti nell’ambito di quest’ultimo possano provenire da fonti differenti; infatti, secondo l’orientamento in esame, le suddette pretese verrebbero saldate dalla provenienza dallo stesso rapporto, il quale fungerebbe da fonte unitaria di diritti e obblighi.
Il contesto entro cui questo filone ha avuto modo di svilupparsi è rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato, all’interno del quale sogliono giustapporsi obblighi di fonte convenzionale e obblighi di fonte legale (ad esempio, il premio fedeltà, da una parte, e il t.f.r., dall’altra). Tale pluralità di fonti non scalfirebbe la necessità di un apprezzamento unitario delle pretese derivanti dello stesso rapporto, soprattutto laddove lo stesso si sia estinto cristallizzando le reciproche posizioni di debito e credito; da ciò conseguirebbe che, successivamente allo scioglimento del vincolo, il lavoratore debba far valere tutte le proprie pretese uno actu.
Viceversa, accanto alle predette pronunce, si sono collocate altre recenti prese di posizione della stessa Cassazione8 in cui, di fatto, la nozione di parcellizzazione indebita viene ristretta in virtù dell’apprezzamento di circostanze particolari. Nello specifico, la Corte ha ritenuto non contrastante con i principi espressi nel 2007 il frazionamento del credito funzionale a sfruttare meccanismi processuali - quali un ricorso per decreto ingiuntivo o un procedimento sommario di cognizione -  accessibili soltanto per una porzione del credito in ragione delle limitate risorse probatorie a disposizione del creditore.
Risulta pertanto perspicuo come la giurisprudenza più recente abbia condotto all’emersione della questione circa la portata dei principi di matrice giurisprudenziale discendenti dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2007.
È in tale contesto che la sezione lavoro della Corte di cassazione9, non condividendo l’orientamento teso ad ampliare la nozione di parcellizzazione indebita, ha stimolato l’intervento delle Sezioni Unite10.
In particolare, il quesito a cui la Corte è stata chiamata a fornire una risposta è se il creditore sia tenuto ad azionare con un’unica domanda tutte le pretese creditorie sorte in dipendenza di un medesimo rapporto di durata, oppure se, viceversa, per affermare l’illegittimità del frazionamento occorra che alla medesimezza del rapporto obbligatorio si affianchino ulteriori presupposti.
Allo scopo di fornire una soluzione alla predetta questione, la Corte di cassazione ha osservato dall’alto gli indici processuali idonei ad identificare il baricentro del sistema rispetto all’alternativa tra unicità e pluralità di domande.
In quest’ottica, il Giudice di legittimità ha rilevato come la disciplina normativa attinente a domande accessorie, connessione e preclusioni del giudicato sia sintomatica dell’immanenza al sistema della (legittima) possibilità che il medesimo fenomeno giuridico sperimentato tra le stesse parti dia luogo a una pluralità di vicende processuali; da ciò consegue la mancanza di un onere di concentrare in un unico processo ogni pretesa creditoria derivante dal medesimo rapporto obbligatorio.
La Corte, tuttavia, precisa come al tempo stesso la predetta disciplina normativa sia volta ad assicurare la possibilità di una trattazione unitaria delle domande così da evitare un’illimitata proliferazione delle stesse.
Proprio nel bilanciamento delle suddette opposte aspirazioni che animano il nostro codice, la Corte di cassazione individua il discrimine tra ciò che costituisce frazionamento del credito e ciò che si colloca al di fuori dello stesso, compiendo allo scopo un’affermazione piuttosto chiara: il divieto di frazionamento del credito in tanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata, ma anche inscrivibili nell’ambito oggettivodi un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi.
Disattendendo quindi le argomentazioni contenute nelle pronunce di legittimità sopra esaminate, le Sezioni Unite affermano come la circostanza che il credito trovi genesi nel contesto del medesimo rapporto non sia di per sé sufficiente ad imporre la concentrazione delle domande, a nulla rilevando che il rapporto si sia estinto determinando la cristallizzazione delle reciproche posizioni.
Al contempo, aderendo ad alcune delle recenti decisioni sopra analizzate, la Corte si preoccupa di lumeggiare ipotesi in cui, sebbene in astratto si ricada all’interno dell’ambito di applicazione del divieto, in concreto questo non operi in virtù della presenza di un interesse meritevole di tutela all’esperimento di più iniziative.
In questo senso, infatti, la Suprema Corte precisa che il divieto di frazionamento può essere neutralizzato dalla sussistenza, ex art. 100 c.p.c., di un oggettivo interesse dell’attore alla parcellizzazione. La natura oggettiva dell’interesse, mentre consente di evitare che l’analisi sulla sussistenza dello stesso sia affidata a difficoltose indagini relative alla presenza di un intento emulativo dell’attore, consente di attribuire rilievo a fattori obiettivi come, ad esempio, la disponibilità, per una parte sola del credito, di una prova di particolare qualità, idonea a consentire l’accesso alla tutela monitoria. In questi casi, il divieto di frazionamento del credito cede dunque il passo alla prevalente necessità di garantire al creditore la possibilità di sfruttare tutte le armi processuali predisposte dal sistema.
Accanto al chiarimento dei confini entro cui può sussistere la violazione del divieto di parcellizzazione, la Corte si fa carico di chiarirne anche le modalità di rilievo; nello specifico, accanto all’eccezione del convenuto, che l’attore può superare dimostrando la sussistenza di un interesse rilevante ex art. 100 c.p.c., viene precisato come, laddove lo stesso convenuto nulla abbia eccepito in merito al frazionamento operato dall’attore, il giudice possa rilevare d’ufficio la mancanza di una ragione idonea a giustificare la proposizione di distinte domande e stimolare il contraddittorio delle parti sul punto.
Quanto invece alle conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione, occorre rilevare come la sentenza in esame lasci intendere che in presenza di un frazionamento ingiustificato il giudice debba procedere alla declaratoria di “improponibilità” della domanda. Tale sanzione, implicitamente avallata dalla pronuncia in commento, risulta del resto quella più evocata nelle recenti decisioni in materia, le quali hanno in tal modo colmato la mancanza di  specifiche indicazioni sul punto da parte del precedente del 200711.
Stanti le indicazioni fornite dalla Corte, si può conclusivamente rilevare come il divieto di frazionamento del credito, e la conseguente improponibilità della domanda che lo viola, siano destinati ad operare in uno spazio circoscritto secondo i criteri sopra precisati.
Tuttavia, l’aver provveduto a delimitare in modo stringente il campo di azione della parcellizzazione, non significa che tutte le iniziative in giudizio che ne rimangono estranee siano, per ciò solo, conformi alle regole di buona condotta processuale.
In particolare, ogniqualvolta la moltiplicazione di domande non incontri la sanzione dell’improponibilità - ad esempio perché la differente fonte generatrice del credito impedisce di ravvisare l’identità di fatti costitutivi del diritto - non è escluso che il giudice, mancando una valida giustificazione all’instaurazione di una pluralità di procedimenti, possa attivare differenti strumenti di reazione.
A tal riguardo, come suggerito dalla stessa ordinanza di remissione12, nonché da una parte della dottrina13, si potrebbe fare ricorso alla norme in materia di spese processuali.
In quest’ottica, infatti, giova ricordare come l’art. 92 comma 1° c.p.c. preveda che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice ritenute superflue o eccessive.
La medesima norma dispone inoltre che il giudice pronunci la condanna al rimborso delle spese processuali che, a prescindere dall’esito del giudizio, una parte abbia costretto l’altra a sostenere a causa della violazione dell’art. 88 c.p.c..
Questo, come noto, al comma 1° sancisce il dovere per le parti e i relativi difensori di comportarsi in giudizio con lealtà; la stessa norma, al comma 2°, prevede che il giudice, in caso di violazione da parte del difensore dello statuto comportamentale forgiato dal comma 1°, debba riferire all’autorità che esercita il controllo disciplinare sull’avvocato. Quale chiaro pendant della norma in esame, l’art. 66 cod. deont. for., rubricato “Pluralità di azioni nei confronti della controparte” sancisce che “L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Pertanto, mediante la valorizzazione delle norme richiamate, sembra potersi individuare la sanzione più adeguata per condotte e strategie difensive che, quantunque non censurabili mediante la declaratoria di improponibilità della domanda formulata, si presentino comunque contrarie ad un corretto uso delle armi processuali.



La locuzione “unico rapporto obbligatorio” è volontariamente generica in quanto funzionale a rinviare alla seconda parte della presente nota la questione se sia sufficiente, ai fini della configurazione della violazione del divieto di frazionamento del credito, la medesimezza del rapporto obbligatorio o se, viceversa, sia richiesto un quid pluris.


2 Si veda, fra gli altri, A. Di Biase, Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche, in Contratto e impresa, 2, 2016, p. 401 ss.


3 Si tratta di Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108. Per un commento alla pronuncia de qua, si veda, tra gli altri, T. Della Massara, Tra res iudicata e bona fides: le sezioni unite accolgono la frazionabilità del quantum della domanda di condanna pecuniaria, in Corr. Giur., 12, 2000, p. 1618 ss..


4 Si tratta di Cass. Civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726. Per un commento alla pronuncia de qua si vedano A. Meloni Cabras, Domanda di adempimento frazionata e violazione dei canoni di correttezza e buona fede, in Obbl. e contr., 10, 2008, p. 784 ss; P. Rescigno, L’abuso del diritto (una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 6, 2008, p. 745 ss.; B. Veronese, Domanda frazionata: rigetto per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza, in Obbl. e contr., 10, 2008, p. 800 ss..; A. Donati, Buona fede, solidarietà, esercizio parziale del credito (ancora intorno a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726), in Riv. dir. civ., 2009, p. 347 ss..


5 Così, testualmente, Cass. Civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726. Per una ricostruzione del legame tra la fattispecie del frazionamento del credito e l’abuso del processo si veda anche Cass. civ. Sez. II, Sent., 7 novembre 2016, n. 22574.


6 Fra le pronunce che, successivamente, hanno aderito pienamente all’orientamento prevalso con la pronuncia del 2007 si vedano Cass. Civ., sez. un., n. 26961/2009; Cass. Civ., sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286; Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 21318/2015, con commento di G. Ricci, Risarcimento da fatto illecito – Sul frazionamento della domanda da fatto illecito, in Giur. it., 5, 2016, p. 1125 ss.  Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Vigevano, decreto 21 settembre 2012.


7 Si fa riferimento a Cass. Civ., sez. lav., n. 11256/2013; Cass. Civ., sez. lav., n. 27064/2013; Cass. civ., sez. lav., 01/03/2016, n. 4016


8 Si vedano Cass. 10177/2015; Cass. 22574/2016.


9 Si tratta di Cass. Civ., sez. lav. ord. n. 1251/2016.


10 Cass. civ., sez. un, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090


11 La mancanza di una specifica indicazione circa le conseguenze della violazione del divieto di frazionamento del credito veniva sottolineata, all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite del 2007, fra gli altri, da De Cristofaro, M., Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato, in Riv. dir. civ., 2008, p. 342.


12 Sotto questo profilo, l’ordinanza di remissione trova riscontro in Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-03-2015, n. 5491. Quest’ultima pronuncia, nel decidere un caso che, alla luce delle Sezioni Unite qui commentate, rimarrebbe al di fuori dell’orbita della parcellizzazione abusiva, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non dichiarare inammissibili le domande plurime proposte, valorizzando diversi strumenti da opporre a condotte processuali censurabili. In quest’ottica la Corte ha suggerito il ricorso all’istituto della riunione, nonché a una valutazione delle condotta in sede di liquidazione delle spese di lite (in ciò ispirandosi a precedenti quali Cass. ord. n. 10634/10; in termini, Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14 ed altre). Peraltro, il Giudice di legittimità non ha escluso che in siffatti casi possa emergere anche una responsabilità disciplinare a carico del difensore.


13 C. Asprella, Abuso del processo, cumulo di diritti connessi e impugnazione di rito del soccombente di merito, cit., p. 266.; T. Della Massara, La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il “ripensamento” delle Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2008, p .358; Ibidem, Tra res iudicata e bona fides: le Sezioni Unite accolgono la frazionabilità del quantum della domanda di condanna pecuniaria, cit., p. 1625; A. Di Biase, Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche, cit., p. 427 ss..


Autore
Gabriele Allieri
Magistrato ordinario in tirocinio. Nominato con DM 3.2.2017.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta nella sua massima composizione al fine di definire i confini applicativi del c.d. divieto di frazionamento del credito. Per comprenderne adeguatamente la decisione conviene risalire alla definizione della fattispecie e ripercorrere le tappe seguite in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Gabriele Allieri