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Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e il Consiglio Superiore della Magistratura

29 maggio 2017

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Per il miglioramento dell’efficienza nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie ex art. 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, così come modificato dal decreto legge n. 13/2017


PREMESSO CHE il Ministero dell’Interno, per il tramite del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha, tra le sue funzioni, quella di curare le politiche dell’immigrazione ponendo in essere le iniziative volte alla definizione, attraverso una governance multilivello, della posizione giuridica dei migranti. il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato, in seno alle recenti disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, a provvedere all’organizzazione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione nonché allo scambio annuale di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti di dette sezioni; la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha, tra gli altri compiti, quello di indirizzare e coordinare le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, quali autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale, anche attraverso l’elaborazione di strumenti volti all’individuazione e alla tutela di quelle persone che cercano di fuggire da situazioni di guerra, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose; il Consiglio Superiore della Magistratura ha, altresì, tra i suoi compiti la predisposizione di un piano straordinario diretto a fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale; la portata dei flussi migratori costituisce un dato destinato a permanere sullo scenario geo-politico europeo e richiede l’ottimizzazione delle procedure amministrative e giudiziarie, anche in relazione al sistema di scambi informativi tra le Istituzioni a vario titolo coinvolte; l’esponenziale aumento delle decisioni adottate in termini di protezione internazionale dalle Commissioni Territoriali si è tradotto in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative, rendendo conseguentemente prioritario ridurre i tempi di definizione delle procedure volte ad accertare, per chi ne abbia diritto, lo status di persona internazionalmente protetta;


VISTI il d.lgs. n. 25/2008 di “Attuazione della direttiva 2005/85/ CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 8 che fornisce disposizioni in ordine all’esame delle domande di protezione internazionale con riguardo alla situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e/o, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati; la legge n. 221/2012 che ha convertito, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l’art. 16 concernente l’attivazione del “processo civile telematico”; il D.P.R. n. 21/2015 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”; il decreto legge n. 13/2017 concernente “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale” e, in particolare, l’art. 2, sulla composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, l’art. 6 che introduce modifiche al d.lgs. n. 25/2008 e l’art. 11, sulle applicazioni straordinarie di magistrati; l’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, introdotto dal sopracitato decreto legge n. 13/2017, il quale dispone, al comma 9, che, per la decisione, il giudice si avvalga delle informazioni sulla situazione socio-politicoeconomica dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo previste a cura della Commissione Nazionale per il diritto di asilo dall’art. 8, comma 3, del citato d.lgs. n.25/2008, e rese disponibili all’autorità giudiziaria con le modalità di cui al comma 16 del medesimo art. 35-bis, che prevede che le stesse siano fissate con decreto direttoriale tra i Ministeri della Giustizia e dell’Interno.


CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per il diritto di asilo, attraverso la costituita Unità COI (Country of Origin Information) quale centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo, svolge il compito di ricercare, compilare e produrre informazioni sui paesi di origine di detti istanti ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della magistratura, nell’ambito dei provvedimenti di competenza; che la Commissione Nazionale per il diritto di asilo acquisisce i suddetti elementi, assicurandone l’aggiornamento, avvalendosi dei dati forniti dall’UNHCR (Altro Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e dall’EASO, dal Ministero degli Affari Esteri, anche con la collaborazione di altre Agenzie ed Enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale; che il Ministero dell’Interno intende mettere a disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura, per le finalità di cui alle premesse, le proprie informazioni sui paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale direttamente tramite specifico collegamento da inserire nel portale del predetto Consiglio;


TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO Le Parti concordano nel sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa per il miglioramento dell’efficienza e per l’innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 25/2008 e delle correlate modifiche introdotte dal decreto legge n. 13/2017. Le Parti si impegnano allo studio sinergico rivolto alla definizione delle modalità di attivazione che rendano disponibili le informazioni elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo - Unità COI tramite un collegamento informatico sul portale del Consiglio Superiore della Magistratura e ad una successiva implementazione di tali modalità, in attuazione delle specifiche tecniche che saranno concordate dai relativi Uffici, con riguardo alla documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo.


LE PARTI si impegnano a realizzare iniziative finalizzate alla comunicazione da parte degli Uffici Giudiziari delle decisioni inerenti le materie di propria competenza, con riguardo, in particolare, ai provvedimenti conclusivi dei procedimenti e alla normativa internazionale europea, valutando le soluzioni, anche tecnologiche, opportune per assicurare il massimo della fruibilità di tali dati.


Le Parti si impegnano, altresì, a sviluppare percorsi formativi comuni destinati ai Presidenti delle Commissioni Territoriali e ai Magistrati nell’ottica di un confronto e di una collaborazione sulle problematiche della materia dell’asilo.


Le Parti concordano che le attività saranno poste in essere con progressiva implementazione, previo monitoraggio e condivisione dei risultati ottenuti, al fine di giungere in perfetta sintonia all’esatto adempimento delle recenti disposizioni normative.


Il Ministro dell’Interno


Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura  

Autore

Il Ministero dell’Interno, per il tramite del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha, tra le sue funzioni, quella di curare le politiche dell’immigrazione ponendo in essere le iniziative volte alla definizione, attraverso una governance multilivello, della posizione giuridica dei migranti.