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Brevi note sulla legge n. 197 del 2016 e sulla formazione iniziale dei magistrati

di Franco Cassano - 29 maggio 2017

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È noto che la legge n. 197 del 2016, di conversione del decreto legge n. 168/2016, all’art. 2, comma III, per i soli magistrati dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 ha ridotto la durata del tirocinio a dodici mesi complessivi, uno solo dei quali dedicato al tirocinio teorico-pratico presso la Scuola della Magistratura.


In tal modo, non solo per quei neo magistrati si è ridotta di un terzo la durata della formazione iniziale, prevista in via generale dall’art. 18 del d.lgs. n. 26/2006 in complessivi diciotto mesi, così generando un’ingiustificata disparità di trattamento, ma si è inciso pesantemente sul periodo proporzionalmente destinato alla formazione iniziale da tenersi presso la Scuola, ridotto, dall’originario terzo (pari a sei mesi) a un dodicesimo del tirocinio complessivamente destinato a quei neo-magistrati (vale a dire a un mese).


La spiegazione dell’intervento normativo, di iniziativa ministeriale, sembra ascrivibile alla necessità di consentire ai magistrati dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie.


Peraltro, essa contrasta con l’opposta necessità di sottrarre la formazione iniziale dei magistrati alle contingenti necessità degli Uffici giudiziari che, nel 2006, aveva indotto a disciplinare mediante norma primaria la durata complessiva del tirocinio, e la sua articolazione interna (divisa tra sessione svolta presso la Scuola e sessione svolta presso gli Uffici giudiziari), sottraendola così al potere discrezionale esercitato dal Consiglio Superiore della Magistratura.


Nessuna spiegazione è dato invece rinvenire con riguardo alla riduzione proporzionale della durata del periodo destinato alla formazione presso la Scuola, rispetto a quello svolto presso gli Uffici giudiziari, passato – come detto – da un terzo a un dodicesimo del tirocinio complessivo. È tuttavia agevole ritenere che alla drastica modifica normativa sia sottesa l’idea, condivisa persino all’interno della magistratura, che i corsi per i m.o.t. tenuti dalla Scuola siano “inutili esercitazioni teoriche”, in qualche modo meramente riproduttive dei corsi universitari.


Appare allora opportuno richiamare i caratteri originari dell’attività di formazione professionale, che, divenuti patrimonio sedimentato della magistratura, sono stati trasmessi dal Consiglio Superiore della Magistratura alla Scuola già in occasione della formulazione delle prime linee-guida contemplate dal d.lgs. n. 26 del 2006, istitutivo della Scuola della Magistratura.


Punto di partenza è che la conoscenza del diritto per il magistrato non costituisce una semplice techné, ma è uno strumento per rendere giustizia, cioè per promuovere e per tutelare i diritti. La formazione professionale del magistrato non può esaurirsi nella conoscenza delle norme e del metodo per applicarle e non può tendere solo a fornire gli strumenti tecnici per un’interpretazione giuridica formalmente corretta e metodologicamente rigorosa.


Se si vuole promuovere una figura di magistrato che, nello svolgimento dell’attività interpretativa, si caratterizzi per la costante attenzione verso il pluralismo degli stimoli culturali, e sia costantemente incline al dubbio, la formazione non può essere di natura esclusivamente tecnica, ma deve essere aperta ai saperi extragiuridici e alle sollecitazioni culturali del mondo esterno alla magistratura.


Quindi, al fine di evitare il rischio sempre incombente di una formazione “chiusa, sostanzialmente “autoreferenziale, è necessario sviluppare un costante dialogo mirato alla conoscenza degli altri saperi e dei punti di vista sulla giustizia e sulle sue stesse criticità maturati da altri operatori, nei diversi campi giuridici e giudiziari, e innanzitutto dagli avvocati e dai docenti universitari, che svolgono il loro lavoro nei campi strettamente giuridici.


In secondo luogo, è importante si sia ribadito che va perseguita l’omogeneità territoriale della formazione e che quindi siano assicurate l’uniformità qualitativa e il confronto costante tra le prassi interpretative formatesi in distretti e in realtà territoriali tra loro differenti.


In terzo luogo, nel settore penale, si è detto che dev’essere privilegiata una cultura comune tra magistrati, giudici e pubblici ministeri, al di là di momenti di approfondimenti specialistici in funzione di singoli temi propri dell’una o dell’altra attività.


Occorre poi assicurare una formazione che miri a un giudice deontologicamente consapevole, cioè a un giudice che si identifichi fortemente nel proprio ruolo istituzionale, e che quindi sia più indipendente e imparziale.


Questo è particolarmente vero nelle società pluraliste e democratiche, nelle quali le regole deontologiche svolgono il compito delicato di coniugare principi quali l’imparzialità e l’indipendenza con l’universo dei valori di riferimento culturali, morali, politici e religiosi di ciascun giudice.


Si tratta di un compito ineludibile a fronte del ruolo crescente della magistratura nelle società occidentali, dell’espansione degli ambiti decisionali e della proliferazione delle giurisdizioni nazionali e internazionali: è necessario, pertanto, individuare contrappesi (deontologici) atti a riequilibrare l’indipendenza ordinamentale di cui godono i magistrati con la responsabilità professionale che dall’esercizio della giurisdizione scaturisce.


Un ruolo importante devono rivestire le tematiche interdisciplinari, con le quali si stabilisce un contatto diretto tra diverse discipline per affrontare da altrettanti punti di vista tematiche importanti per l’attività giudiziaria e la professione del magistrato: si pensi, ad esempio, alle questioni di avanguardia e di attualità, di approfondimento culturale o legate all’esercizio di funzioni giudiziarie (come l’arte di giudicare, l’etica del giudice, il ragionamento giuridico, la discrezionalità del giudice, la tecnica della motivazione, i rapporti tra scienza e giurisdizione etc.), ai temi della comunicazione e del multiculturalismo.


Da ultimo è stata segnalata la necessità di una formazione approfondita e specialistica sui temi di diritto europeo, richiamando la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto European Gaius, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani, particolarmente apprezzato dal Parlamento europeo, nella Risoluzione sulla formazione giudiziaria del 14 marzo 2012, che lo ha espressamente citato quale modello da seguire per gli Stati europei.


Nell’ambito della formazione europea, attenzione particolare va riservata alla formazione linguistica giacché «la padronanza di una lingua straniera…è indispensabile per l’efficacia dei contatti tra gli Stati membri, che a loro volta sono cruciali per la cooperazione giudiziaria», e ai programmi di scambio tra autorità giudiziarie nel quadro delle attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria.


Se quelle indicate sono le finalità della formazione iniziale dei magistrati e le vie per perseguirle, appare di tutta evidenza che le une e le altre non possono essere assicurate adeguatamente da una formazione professionale che sia svolta, pressoché esclusivamente, presso gli Uffici giudiziari. Il mese destinato alla formazione presso la Scuola appare infatti un periodo di tempo troppo esiguo perché si possa attuare un programma minimo di scambio e di integrazione delle esperienze vissute da magistrati di diversa origine, professionale e territoriale.


La frammentazione della cultura della giurisdizione diviene un pericolo concreto se l’apprendimento dell’ «arte del giudicare» è confinato nella pratica quotidiana dei singoli uffici, con il rischio evidente di tanti «localismi giurisdizionali».


Soprattutto, l’idea di assegnare nuovamente ai soli magistrati affidatari la trasmissione delle tecniche e delle «ideologie» proprie della professione appare uno dei frutti del neocorporativismo che affligge in questa stagione la magistratura, e della sua incapacità di confrontarsi adeguatamente con le esigenze della società complessa e del pluralismo culturale.


Chi, all’interno e all’esterno della magistratura, propugna il silenzioso ritorno al passato dovrebbe spiegare come sia possibile un’adeguata formazione ordinamentale, deontologica, linguistica e interdisciplinare dei neo magistrati, se affidata al solo rapporto con il magistrato di affidamento; e come, per questa via, sia possibile la formazione di un magistrato incline al dubbio e al confronto costante con la diversità e la pluralità dei punti di vista.


D’altro canto, non può essere privo di significato che la gran parte dei paesi europei affidi la formazione tecnica, quella organizzativa, la formazione socio-comunicativa o quella psicosociale e la formazione valutativa dei propri magistrati a scuole o a istituti nazionali e abbia ormai abbandonato il modello individualistico della trasmissione artigianale del sapere.


Il Comitato Direttivo della Scuola attualmente in carica ha ritenuto di procedere a una generale riorganizzazione del settore della formazione iniziale nel tentativo di realizzare l’obiettivo di integrare al massimo l’attività di formazione presso la Scuola con quella svolta presso gli Uffici giudiziari e di evitare che la permanenza prolungata presso la sede centrale finisca con frammentare eccessivamente la continuità dell’esperienza pratica acquisita dai m.o.t. negli Uffici giudiziari.


Nel contempo, ha proceduto alla razionalizzazione dei programmi degli stage, escludendo quelli rivelatisi poco utili alla formazione iniziale, ma prevedendone uno nuovo, a Roma, presso il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, allo scopo di realizzare un ulteriore approfondimento dei temi ordinamentali e dell’autogoverno e di illustrazione dei servizi forniti dal Ministero della Giustizia per sostenere l’esercizio della giurisdizione.


È stata poi programmata una nuova organizzazione della formazione iniziale nel periodo del tirocinio mirato, funzionale all’integrazione tra la formazione presso gli uffici e quella presso la Scuola, al fine di rafforzare i momenti di formazione su base pratica e di estendere il metodo didattico basato sui gruppi di lavoro.


Sicché, l’idea che i corsi per i m.o.t. tenuti dalla Scuola siano “inutili esercitazioni teoriche”, perché riproduttive dei corsi universitari, anche in fatto appare non rispondente alla realtà dei programmi elaborati.


Non resta dunque che auspicare che la riduzione a un anno della durata complessiva del tirocinio formativo, e in particolare del periodo destinato alla Scuola, rimanga effettivamente vicenda straordinaria, destinata ad attingere i soli sfortunati magistrati dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015, e non sia invece prodromica a una revisione definitiva dell’assetto emerso con la riforma del 2006: a fronte del compito immane proprio dell’attività di formazione professionale dei magistrati, non è consentito ad alcuno indulgere in tardive visioni culturali, inidonee a soddisfare i bisogni propri del tempo che ci è dato vivere.


Occorre invece procedere per il rafforzamento della Scuola, perseguendo il fine ultimo della qualità della formazione professionale dei magistrati e, per questo tramite, del rafforzamento del carattere indipendente della giurisdizione nel nostro Paese.

Autore
Franco Cassano
Componente del Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

Appare allora opportuno richiamare i caratteri originari dell’attività di formazione professionale, che, divenuti patrimonio sedimentato della magistratura, sono stati trasmessi dal Consiglio Superiore della Magistratura alla Scuola già in occasione della formulazione delle prime linee-guida contemplate dal d.lgs. n. 26 del 2006, istitutivo della Scuola della Magistratura. Franco Cassano