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20 ottobre 2017

Relazione di Cristina Marzagalli, Giudice presso il Tribunale di Varese

33° Congresso nazionale ANM


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Ringrazio Edoardo di avermi ceduto la parola.
Parto, dunque, dalle osservazioni da lui formulate in ordine alla auspicabile modifica del sistema di accesso in magistratura, nel senso di consentire l’ingresso a neo-laureati con età anagrafica più bassa di quella degli attuali partecipanti al concorso.
Ebbene, quando si intenda procedere a modificare un sistema di rilievo pubblicistico, qualunque esso sia, è sempre buona regola effettuare un previo confronto con gli analoghi sistemi degli altri Paesi Europei. L’esperienza oltreconfine può essere presa come modello di riferimento per riforme interne, in un duplice senso, vale a dire:
in positivo,  se il modello straniero ha funzionato bene nel Paese di riferimento e se risulta compatibile con l’ordinamento e con la tradizione italiana;
in negativo, se il modello non ha funzionato, o se risulta incompatibile con l’ordinamento e con la tradizione italiana per l’eccessivo divario storico, culturale, giuridico con il Paese di riferimento.
Il pensiero corre spontaneo alla profonda differenza che intercorre tra i sistemi di civil law e quelli di common law, i cui rispettivi istituti giuridici sono di difficile osmosi tra i due sistemi.
E ancora, ricordiamo in questa sede congressuale dell’Associazione Nazionale Magistrati come il modello italiano di un’Associazione unica, comune a giudici e pubblici ministeri, sia ammirato e invidiato dagli altri Paesi Europei, dove esiste una pluralità di associazioni suddivise anche in base alle funzioni, fatta eccezione per Portogallo, Islanda, Slovenia, Belgio.        


Veniamo al nucleo centrale del tema: l’accesso in magistratura.
Al di là dei singoli sistemi di selezione nazionali, quello che più conta è che il sistema di accesso sia conforme agli standard internazionali ed europei finalizzati a garantire una giustizia di qualità, una giustizia efficace nell’interesse dei cittadini, e che detto sistema assicuri il principio di indipendenza della magistratura, principio potenzialmente alterabile proprio nella fase di scelta dei suoi componenti: 
Tra le fonti che delineano questi standard europei, cito:

1. la Magna Carta dei Giudici Europei adottata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei.
2. la Raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri Europei sui giudici
3. La Carta europea sullo statuto dei giudici adottata dal Consiglio d’Europa il 10 luglio 1998


Questi testi normativi comunemente individuano alcuni  principi in materia di reclutamento dei giudici, e segnatamente suggeriscono:
- l’individuazione di criteri oggettivi per l’accesso in magistratura quale garanzia di indipendenza.
- che la selezione dei giudici avvenga tramite un organismo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo e  sulla base di criteri prestabiliti dalla legge;
- che la selezione dei giudici si fondi sul merito dei candidati, sulle loro competenze e sulla capacità di decidere nel rispetto dei diritti e della dignità della persona.  


Le regole che disciplinano l’accesso in magistratura nei Paesi membri del Consiglio d’Europa sono estremamente diverse tra di loro, ma pur sempre riconducibili a tre modelli generali, che sono:
1. la selezione tra i neolaureati;
2. la selezione di persone con esperienza professionale.
3. il sistema elettivo.


Quando si parla di accesso in magistratura in Europa, si deve avere presente che il potere giudiziario è suddiviso in due corpi nella maggior parte dei Paesi: i giudici e i pubblici ministeri, con regole di reclutamento distinte. Le  regole di accesso alla magistratura si intendono riferite, per convenzione, al corpo dei giudici, fatta eccezione per i Paesi in cui esiste un corpo giudiziario unico.  


La due forme di selezione – quella dei neolaureati e quella di persone con esperienza professionale- talvolta coesistono nello stesso Paese.
In Spagna, per esempio, vi è un sistema misto: l’accesso al livello più basso della carriera avviene con un sistema  simile a quello italiano, cioè attraverso concorso pubblico per esami e successivo periodo di formazione alla Scuola e presso gli uffici di giurisdizione.  L’accesso o passaggio alle qualifiche successive può  avvenire con tre modalità alternative: attraverso un concorso riservato ai giuristi esterni alla carriera con esperienza decennale oppure per anzianità tra i giudici già in servizio  oppure per concorso tra i giudici già in servizio.  Alla carriera di Pubblico Ministero si accede tramite concorso aperto ai neolaureati.
In Portogallo i giudici sono assunti dopo un periodo di uditorato, al quale sono ammessi in tre modi: 1) tramite un concorso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aperto ai laureati in legge o in discipline equivalenti; 2) oppure in base a determinati titoli accademici; 3) oppure in base a una esperienza professionale di tipo giudiziario di almeno cinque anni.
In Francia la metà circa dei magistrati è assunta tramite concorso,  aperto ai neolaureati che abbiano un diploma di durata almeno quadriennale. I candidati che hanno superato il concorso vengono nominati uditori giudiziari e fruiscono della  formazione fornita dalla Scuola nazionale della magistratura (ENM, Ecole nationale de la magistrature). Il concorso è comune per  l’accesso alla carriera di giudice e a quella di pubblico ministero. Sono previste almeno altre 10 ipotesi di reclutamento, che stanno diventando la principale modalità di accesso, destinate a persone con esperienza professionale.


L’assunzione dei neolaureati, se prevista, viene effettuata ovunque con una prova selettiva: un esame o  un concorso, che può precedere o seguire un periodo di training formativo .
Le modalità di assunzione dei soggetti con esperienza professionale, invece, sono estremamente varie: può trattarsi di un colloquio, di una selezione basata sul curriculum professionale, o anche il superamento di un esame.


In Grecia e in Croazia l’unico modo per essere assunti è superare un concorso pubblico, aperto ai neolaureati.
Per contro, in Irlanda e nel Regno Unito non è consentito l’accesso in magistratura ai neolaureati e l’assunzione è limitata a coloro che vantano un’esperienza professionale di avvocato per un numero minimo di anni.


L’accesso in magistratura può avvenire all’esito di una selezione nazionale (Francia, Portogallo) oppure di selezioni effettuate nei singoli stati per l’ipotesi di Stati Federali (Germania) o a livello territoriale locale, ad esempio per i giudici di prossimità francesi .
Le procedure di accesso ai vari gradi della giurisdizione sono talvolta differenziate nel medesimo Paese, essendo previsto un concorso pubblico per il primo grado e delle nomine da parte di Autorità qualificate per i gradi più alti  (Estonia).


L’Autorità incaricata della selezione varia di Paese in Paese e può avere natura giudiziaria (la Suprema Corte in Slovenia), oppure può essere un organismo indipendente (l’Accademia giudiziaria in Croazia), oppure può trattarsi del Consiglio Superiore della Magistratura (in Georgia e in Belgio) o ancora di un comitato speciale del Governo (Islanda); in Inghilterra e in Galles esiste un organismo ad hoc denominato Commissione per le nomine giudiziarie.


Una volta superata la selezione, la nomina dei neogiudici viene sempre effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura (High Council) laddove esso esista. In Germania, per esempio, dove non è previsto alcun organismo assimilabile al nostro CSM, la nomina dei nuovi giudici compete al Ministro della Giustizia o a una commissione parlamentare, a seconda dei land.


L’assunzione dei giudici tramite elezione ha diffusione decisamente minoritaria.


La forma elettiva è prevista in Svizzera (dove si tengono vere e proprie elezioni politiche) e in Slovenia (dove i giudici sono eletti dal Parlamento).


E’ stato prima sottolineato dal Segretario Generale che uno dei problemi dei neomagistrati italiani riguarda l’età anagrafica elevata. A tal proposito, va considerato che alcuni Paesi prevedono un’età minima quale requisito per l’accesso in magistratura, di solito 30 anni (Lettonia, Georgia). Il requisito anagrafico si accompagna, di solito, ad un’esperienza professionale pregressa.


Questa frammentazione di norme non aiuta il confronto per l’individuazione di un possibile modello positivo di riferimento in vista di una riforma del sistema italiano di accesso alla magistratura. Ogni Paese ha le sue tradizioni, è dotato di organismi di selezione assai diversi tra loro, ha strutture e modalità differenti per il training dei futuri giudici.
In conclusone, possiamo ritenere che l’Italia debba affrontare questa riforma sulla base delle proprie esigenze e peculiarità nazionali.
Il Ministro della Giustizia ha detto che questo Congresso ci consente di guardare avanti.
Io mi sono guardata intorno, per voi, per poi tornare a rivolgere lo sguardo alla tradizione italiana quale modello di riferimento.


Cristina Marzagalli
Giudice presso il Tribunale di Varese



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