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10 maggio 2018

L'ANM condivide il lavoro del CSM e del PG della Cassazione sulla nuova disciplina delle avocazioni


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Roma, 10 maggio 2018 - Condivisione dell'Associazione Nazionale Magistrati per il lavoro svolto dalla VII Commissione del Csm e dal Procuratore Generale della Cassazione in ordine alla nuova disciplina dell'avocazione. Interventi in linea con le posizioni dell'Anm sulla questione, che contribuiranno a ridurre gli imponenti effetti negativi della nuova disciplina. L'Anm ritiene che la proposta di risoluzione della VII Commissione relativa alla nuova disciplina dell’avocazione – che il Consiglio Superiore della Magistratura si appresta ad approvare – "sia un apprezzabile lavoro di normazione secondaria riguardante le misure organizzative degli uffici requirenti. La proposta in esame contribuisce in modo significativo, unitamente ai criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione fissati con provvedimento del 24 aprile 2018 dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a ridurre gli imponenti effetti negativi sul sistema del processo penale, più volte segnalati con preoccupazione dall’Anm, conseguenti alla modifica degli artt. 407 c. 3 bis e 412 c.p.p. per effetto della L. 103/2017".

Risulta condivisibile - spiega ancora una nota dell'Anm - "l'impostazione che la VII Commissione del CSM ha inteso imprimere agli aspetti nevralgici connessi alle nuove norme e alle loro possibili conseguenze". Ed in particolare si ritiene apprezzabile "l'affermazione che l’applicazione dell’istituto debba ispirarsi ad una sinergica cooperazione tra uffici giudiziari e non debba avere alcuna connotazione gerarchico-sanzionatoria (sotto tutti i profili, ivi compreso quello relativo all’accesso alle informazioni)". Apprezzabile anche "la conferma circa la natura meramente facoltativa della avocazione; la natura di assoluta extrema ratio, ancor più rafforzata rispetto agli altri casi, della avocazione per i procedimenti di cui all’art. 407 comma 2) lett. a) n. 1, 3 e 4 c.p.p. (in primis quelli di criminalità organizzata e terrorismo)". Fondamentale e totalmente condivisibile - spiega ancora l'Anm commentando il lavoro della VII Commissione - "la assoluta necessità che l’applicazione al procedimento avocato del magistrato requirente di primo grado – definita misura di natura straordinaria ed eccezionale, con obbligo di specifica motivazione da parte del procuratore generale - sia subordinata al parere obbligatorio e vincolante del procuratore della Repubblica". E ancora:"l’esclusione di ogni possibile risvolto e finalità di tipo disciplinare, paradisciplinare e di verifica delle modalità di conduzione delle indagini". 

Inoltre, "si concorda con l’impostazione consiliare in ordine al carattere centrale e nevralgico dell’interpretazione della dizione 'termine massimo di durata delle indagini preliminari' cui fa riferimento l’art.  407, comma 3 bis c.p.p. L’interpretazione di questo profilo ha un immediato e assai significativo impatto sulla operatività dell’istituto come riformulato e, conseguentemente, sull’organizzazione degli uffici requirenti. L’opzione ermeneutica che si ritiene di condividere è quella del c.d. 'termine in astratto', secondo cui detto termine debba essere individuato in quello massimo previsto dall’art. 407 c.p.p., fissato in 18 mesi (comma 1) o 24 mesi (comma 2), indipendentemente dalla richiesta e/o concessione delle proroghe, che rileva - conclude la nota - è bene sottolinearlo, solo ai fini dell’utilizzabilità degli atti compiuti".


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