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28 novembre 2018

Proposta di modifica del rito penale in Cassazione

Approvata a maggioranza nella riunione della giunta sezionale Anm Cassazione

1- Limitazione dei casi di ricorso per cassazione quando la condanna riguarda contravvenzioni ovvero comporti la applicazione di pena detentiva condizionalmente sospesa per reati meno gravi.


PROPOSTA


Si propone la modifica dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserendo dopo le parole «giudice di pace», la seguente frase: «ovvero per uno dei reati di cui all’art. 550 in caso di condanna a pena pecuniaria ovvero a pena detentiva condizionalmente sospesa».


FINALITA’ DELLA PROPOSTA


La proposta è volta a estendere la limitazione dei casi di ricorso per cassazione prevista per i reati di competenza del giudice di pace ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen. quando la condanna ha ad oggetto la pena dell’ammenda o della multa ovvero quella detentiva condizionalmente sospesa.
Considerato che per i reati di competenza del giudice di pace possono essere applicate le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, comunque privative o limitative della libertà personale (con conseguente anche di rilievo in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 56, d.lgs. n. 274 del 2000) e addirittura senza il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 60, d.lgs. n. 274 del 2000), non pare irragionevole estendere la limitazione dei casi di ricorso per cassazione alla sola violazione di legge anche ai reati ritenuti dal legislatore di minor allarme sociale quando alla condanna consegua la sola applicazione della pena pecuniaria (ammenda o multa) ovvero di una pena detentiva condizionalmente sospesa e, dunque, destinata a non essere comunque eseguita.
La limitazione si pone in coerenza anche con la snellezza del rito previsto per tali reati per i quali non è nemmeno prevista l’udienza preliminare.
In questo modo si limiterebbe la possibilità di eccepire il vizio di motivazione alle sole condanne per i reati più gravi e/o quando la condanna alla pena detentiva deve essere messa in esecuzione.
Per effetto di tale limitazione, anche le sentenze inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., possono essere impugnate in cassazione esclusivamente per i casi di cui alle lettere a), b) e c), dell’art. 606.
Tale soluzione, infine, renderebbe più agevole l’obiettivo di contenere i pesi ponderali per udienza nel limite stabilite dal Primo Presidente con direttiva organizzativa del 20/09/2018 (§3).



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