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27 luglio 2010

Bozza di modifica della circolare sui tramutamenti

Sono stati esaminate da questa Commissione tre rilevanti problematiche afferenti alla vigente circolare sui tramutamenti, relative al calcolo dei punteggi aggiuntivi in caso di richiesta di trasferimento del magistrato affidatario di figlio minori.


BOZZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLARE SUI TRAMUTAMENTI -
PAR. X



Sono stati esaminate da questa
Commissione tre rilevanti problematiche afferenti alla vigente
circolare sui tramutamenti, relative al calcolo dei punteggi
aggiuntivi in caso di richiesta di trasferimento del
magistrato  affidatario di figlio minori.



I

Il primo problema riguarda il punteggio aggiuntivo da
riconoscersi in caso del magistrato genitore affidatario del
figlio, che presti servizio in località diversa da quella di
residenza del minore, ove vi sia separazione legale dal
coniuge.

La circolare del Csm sui tramutamenti (n. 15098 del 30
novembre 2003 e succ. mod., par. X) prevede che i punteggi
aggiuntivi per il ricongiungimento familiare del magistrato al
coniuge possano applicarsi anche in caso di genitori separati, onde
agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei
figli stabiliti dal Tribunale. L'interpretazione fornita dal Csm
con delibera del 29.7.2008 (pratiche n. 526N A/2007 e n. 150/V
A/2008) è nel senso che il  punteggio aggiuntivo vada
riconosciuto soltanto nel caso in cui l'avvicinamento cui è
finalizzato valga a facilitare il diritto di visita da parte del
genitore non affidatario o comunque presso il quale i minori non
vivano, per quanto (anche) a lui affidati in forma condivisa.

Tale interpretazione esclude che il punteggio aggiuntivo possa
riconoscersi nel caso in cui il genitore non affidatario (o non
"collocatario") del figlio già viva e lavori nello stesso luogo di
residenza di quest'ultimo e sia l'altro genitore - magistrato - che
chieda l'avvicinamento a lui, prestando servizio in una località
diversa. Pertanto, argomenta la delibera sopra citata, "il
trasferimento del magistrato nella sede di residenza non avrebbe
a1cuna incidenza concreta sull'esercizio del diritto-dovere di
visita, cura e assistenza". 

Ciò premesso, è possibile affermare che, sulla base
dell'attuale formulazione della circolare, l'interpretazione
fornita dal Csm sia formalmente inevitabile ma dal punto di vista
sostanziale non corrispondente ad equità.

Ed infatti, poiché il testo prevede da un lato la mera facoltà (e
non l'obbligo) di riconoscere il punteggio aggiuntivo nei casi de
quibus, dall'altro la specifica finalità che il trasferimento del
magistrato sia finalizzato a renderne più agevole il diritto di
visita dei figli, ne discende che il punteggio non potrà essere
riconosciuto nei confronti del genitore affidatario, ovvero
"collocatario" del figlio, per il quale un problema di "diritto di
visita" non si pone.

Ma proprio tale conseguenza  pare del tutto inaccettabile, in
quanto penalizza il genitore che, pur affidatario dei figli,
preferisca non condurli con sé nella località di servizio, onde non
sradicarli dal luogo in cui erano vissuti prima della separazione,
così rendendo agevole l'esercizio del diritto di visita da parte
dell'altro genitore, anche a costo di sostenere il peso costituito
dallo svolgimento dell'attività professionale in un luogo
diverso.

Tale situazione riguarda, in concreto, soprattutto le donne
magistrato affidatarie dei figli (ovvero "collocatarie" dei
medesimi) che siano assegnatarie della casa coniugale pur prestando
servizio in località diverse e preferiscano garantire la permanenza
presso di essa dei minori.

A ciò si aggiunga un'evidente disparità di trattamento rispetto
all'ipotesi, del tutto analoga, del genitore non separato che
aspiri a fare rientro nella località (già) sede della residenza
familiare.

Tale disparità di trattamento può essere facilmente superata con
una semplice modifica della circolare, nel senso si prevedere che
il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento familiare debba
riconoscersi in ogni caso in cui il magistrato chieda il
trasferimento nel luogo di effettiva dimora del figlio. Il
riferimento esclusivo alla dimora del minore, quale criterio per
l'applicazione del beneficio, consentirebbe inoltre di parificare
la condizione del figlio legittimo a quella del figlio naturale,
equiparazione non garantita dall'attuale formulazione che, con
riferimento ai (soli) genitori separati, non è applicabile ai figli
nati fuori dal matrimonio. Infine, il requisito della preesistenza
della dimora del minore alla cessazione del menage familiare (esso
formalizzato o non con il matrimonio) mette al riparo da possibili
strumentalizzazioni, risultato ulteriormente rafforzato dal
riferimento alla dimora effettiva del minore, piuttosto che alla
sua formale residenza.

In sostanza, si propone di sostituire al par. X ("Salvaguardia
dell'unità del nucleo familiare") della circolare n. 15098 del 30
novembre 2003 e succ. mod. il n. 5, attualmente così
formulato:

"Il punteggio di cui al comma 1 può essere riconosciuto anche
per consentire il trasferimento di genitori separati, purché
residenti ad una distanza superiore ai 50 Km, onde agevolare il
rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti
dal Tribunale.",


con la seguente indicazione:

"Il punteggio di cui al comma 1 va altresì riconosciuto onde
agevolare il trasferimento del genitore separato nella località di
effettiva dimora del figlio, purché quest'ultima sia stata fissata
in epoca precedente alla separazione dei genitori (anche se non
uniti in matrimonio) e la località   disti più di 50 Km
da quella ove il genitore presti servizio".



II

Il secondo problema riguarda l'assenza di qualsivoglia punteggio
aggiuntivo nell'ipotesi di figli minori di età comunque superiore a
dieci anni.

Invero, non può certo affermarsi che il raggiungimento di tale età
comporti il venir meno della necessità di favorire la
ricostituzione dell'unità del nucleo familiare; di converso, è dato
da considerarsi acquisito e da tutti condiviso che l'età
adolescenziale comporta problematiche di "gestione" del figlio e di
relazione con lo stesso di particolare complessità.

Pare incongruo non prevedere alcuna forma di agevolazione al
ricongiungimento familiare relativo a figli ultra-decenni, laddove
lo stesso legislatore ha riconosciuto (sia pure ai diversi fini
patrimoniali) la rilevanza della filiazione persino rispetto a
soggetti maggiorenni (cfr. art. 155 quinquies cod. civ., come
modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54).

Appare equo prevedere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo
anche rispetto a figli minorenni, ma di età superiore ai dieci
anni, e ciò fino al compimento del 16° anno (individuato quale
limite massimo per l'attribuzione del beneficio, in quanto età in
cui si esaurisce l'obbligo scolastico).

Pertanto, il punto 3 del par. X della circolare andrebbe così
modificato:

"Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il
punteggio è raddoppiato; nel caso di figli in età compresa tra i
sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti; nel caso di figli
minori in età compresa fra dieci e sedici anni è aumentato di 0,25
punti".


 

III

Il terzo problema riguarda l'assenza, nella circolare sui
tramutamenti, di una previsione specifica in ordine al
ricongiungimento familiare del magistrato che abbia avuto un minore
in affidamento preadottivo. La lacuna è particolarmente
significativa, se si pensa che le problematiche relative
all'inserimento di un minore in un nucleo familiare diverso da
quello di origine, non a caso paragonato ad una s"econda nascita"
presenta aspetti di criticità non meno rilevanti rispetto alla
filiazione biologica. Nel mentre la logica della circolare è quella
di considerare tanto più gravoso l'impegno parentale quanto più
tenera è l'età della prole, nel caso della filiazione adottiva vale
il principio opposto e cioè che l'inserimento nel nucleo familiare
di un minore è tanto più problematico - e dunque impegnativo per
gli adottanti - quanto più avanzata è la sua età.

La disciplina dei tramutamenti dovrebbe tenere conto di ciò,
equiparando l'evento giuridico dell'affidamento preadottivo a
all'evento naturale della nascita, con l'effetto di attribuirvi lo
stesso punteggio aggiuntivo.

Pertanto, il par. X della circolare andrebbe integrato con
l'introduzione di un numero 2 bis, così formulato:

"Il punteggio è altresì triplicato in caso di affidamento
pre-adottivo in favore del magistrato di un minore di qualunque
età, purché l'effettivo inserimento dello stesso nel nucleo
familiare sia avvenuto entro l'anno antecedente alla presentazione
della domanda di tramutamento".

 




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