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30 luglio 2010

Documento della Commissione minori Anm sugli emendamenti governativi apportati al pacchetto sicurezza

Il disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008 in materia disicurezza  pubblica comprende, nel testo approvato alla Cameradei Deputati il 14 maggio 2009, alcuni emendamenti proposti dalGoverno. Essi tuttavia lasciano inalterati i profili di criticitàrispetto all'interesse dei minori già evidenziati in numerosidocumenti


Il disegno di legge n. 733 del 3
giugno 2008 in materia di sicurezza  pubblica comprende, nel
testo approvato alla Camera dei Deputati il 14 maggio 2009, alcuni
emendamenti proposti dal Governo. Essi tuttavia lasciano inalterati
i profili di criticità rispetto all'interesse dei minori già
evidenziati in numerosi documenti.



In particolare, il testo licenziato
dalle Camere non è stato modificato nella parte in cui non consente
la registrazione dei figli dei clandestini
nell'atto di nascita (modifica all'art. 6 comma 2 tu immigrazione,
come modificato dall'art. 45 lett. F, ora art. 20 lett. F ddl),
nonostante il Parlamento fosse stato debitamente informato della
palese incostituzionalità di tale norma (si richiama, in proposito,
il documento dell'associazione dei Giudici Minorili e della
Famiglia).

Detta previsione contrasta con il diritto del minore alla
propria identità personale
(nel quale rientra lo status
filiationis) e cittadinanza, che viene riconosciuto dall'art. 7
della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il
20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia, la cui limitazione
comporterebbe l'esposizione dei minori al pericolo di falsi
riconoscimenti di terzi e aggiramenti fraudolenti della legge
sull'adozione. In ogni caso, l'abnorme ed iniqua conseguenza di
tale modifica normativa è che, non potendo il minore essere
riconosciuto entro soli dieci giorni, si aprirà automaticamente la
procedura di adottabilità. Sarebbe opportuno prolungare il termine
previsto per l'apertura di una procedura di adattabilità, al fine
di non determinare una impossibilità in concreto di registrazione
dei figli di clandestini nei termini i legge,  con il timore
che tale situazione, nel tempo, possa indurre le clandestine a
partorire senza assistenza ospedaliera con grave rischio per la
salute delle donne e dei nascituri destinati a  rimanere
minori invisibili . 

Né pare che i lamentati profili di incostituzionalità siano
esclusi dal fatto che la madre e il coniuge possano chiedere un
permesso per maternità, ai sensi dell'art. 19 u.c. lett. D), come
modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376/2000.
Invero, è facile prevedere le notevoli difficoltà di ordine
burocratico che i competenti uffici delle questure incontreranno
nel valutare istanze corredate da atti di nascita dai quali non
potrà desumersi la paternità e maternità dei neonati. Il rapporto
di filiazione dovrà essere provato in via indiretta (per esempio
attraverso il certificato di assistenza al parto, a mezzo testimoni
etc.), con esiti incerti e la verosimile possibilità di un
successivo contenzioso in via amministrativa.



La modifica più rilevante è
costituita dall'introduzione del reato di "ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato
(art. 10 bis
tu immigrazione, introdotto dall'art. 1 coma 16 ddl), punito con la
pena dell'ammenda, ma corredato da sanzioni accessorie (espressa
previsione dell'espulsione come sanzione sostitutiva, effetto
estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero e
possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in
assenza di nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente), che ne
rendono evidente la finalità di allontanamento dello straniero dal
territorio dello Stato.

La Commissione rileva in proposito che non è espressamente
prevista l'esclusione dei soggetti minorenni dall'ambito
applicativo della nuova fattispecie, sebbene, dalle norme
costituzionali e convenzionali, dall'arti. 37 bis l.n. 184 del 1983
e dall'art. 19 cpv. lett. A) TU immigrazione, si desuma il
principio per cui il minore straniero che si trovi in Italia in
condizioni abbandono non può essere espulso, ma  deve anzi
ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in
materia di adozione, affidamento e interventi urgenti.



Una lacuna normativa si evidenzia
nell'art. 10 bis comma 6, che prevede una causa di
sospensione del procedimento penale
, nel caso di
presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Tale previsione
andrebbe ragionevolmente estesa anche ai permessi rilasciati dal
Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 tu immigrazione in
presenza di situazioni di pregiudizio psico - fisico per i figli
minori. Poiché tali domande vengono proposte da soggetti in stato
di clandestinità, si determinerebbe la paradossale conseguenza di
imporre ai Tribunali per i Minorenni di denunciare gli istanti per
il reato di immigrazione clandestina.



In conclusione, la
Commissione  evidenzia che i menzionati emendamenti
governativi, nonostante le numerose sollecitazioni fatte, non hanno
apportato al testo del 'pacchetto sicurezza' alcuna modifica a
tutela della delicata condizione dei minori stranieri che si
trovano nel territorio dello Stato.




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