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30 luglio 2010

Disegno di Legge iniziativa Sen. Comincioli


Istituzione del tribunale per la famiglia e del
difensore dei minori



• La proposta sembra contenere
una svolta positiva, in quanto recepisce l'idea dell'istituzione
del Tribunale e della Procura per la Famiglia, prevedendo che essa
costituisca un'evoluzione degli attuali Tribunali per i Minorenni
(art 1). A livello territoriale istituisce un doppio binario: 1)
gli attuali Trib. Min su base distrettuale; 2) neo - istituendi
Tribunali e Procure su base interprovinciale, in modo da
comprendere una popolazione di almeno 500.000 abitanti, nei
capoluoghi di provincia che saranno individuati con decreti
legislativi da emanarsi ex art. 7. E' interessante la previsione
della disponibilità di locali della Provincia.

NDR: la proposta pare recepire alcune soluzioni individuate
anche dall'AIMMF e ha il vantaggio di preservare l'esistente.
Lascia perplessi la scelta di creare tribunali su base
interprovinciale, non essendo la provincia un'articolazione della
geografia giudiziaria.

• Si prevede inoltre l'articolazione di tali tribunali
in una sezione civile e in una penale. In materia civile, la
competenza del nuovo tribunale comprende tutti i procedimenti
civili e di volontaria giurisdizione relativi alla famiglia, nonché
quelli relativi ai figli di genitori non coniugati, di genitori
separati e tutti i procedimenti riguardanti i minori e gli
incapaci. Sembra realizzarsi l'auspicata unificazione delle
competenze, anche attraverso la regola di chiusura - mutuata
dall'art. 38 d. stt cpc) per cui "al Tribunale per la Famiglia è
altresì attribuita la cognizione di ogni altro procedimento
riguardante tali materie, già devolute alla competenza del
Tribunale ordinario". In materia penale, l'art. 4 non sembra
modificare l'attuale competenza del TM. Due elementi mi paiono
positivi: 1) la non inclusione dell'area 'fasce deboli', di cui si
occupano con competenza le Procure e i Tribunali ordinari e che
costituirebbe un inutile appesantimento dei neo - istituendi
tribunali; 2) la previsione di una competenza monocratica per i
reati bagatellari, rimettendone tuttavia l'individuazione ai
decreti delegati, che andrà naturalmente effettuata in modo
oculato.

Ndr: Non  sembra scandaloso prevedere l'assenza del
giudice onorario in certi ambiti del giudizio penale. Ricordiamo
che anche attualmente il GIP è organo monocratico e che - come la
Cassazione ha recentemente affermato - ha la competenza a decidere
sugli abbreviati, ritenendosi che il giudice minorile (seppur
togato) è dotato di un livello di specializzazione adeguato ad
esprimere le valutazioni proprie del diritto minorile; 

•  Quanto alla composizione, salva una riserva di
monocraticità (da definirsi ex arti 7), si prevede una composizione
collegiale  con componente togata ridotta a solo un giudice
onorario nominato tra esperti, con durata triennale rinnovabile per
due trienni; mi sembra discutibile (alla luce del nuovo ordinamento
giudiziario) la previsione per cui, dei due togati, uno debba avere
le funzioni di appello. Le funzioni di giudice tutelare vengono
demandate a uno dei componenti del Tribunale.

NdR:  E' evidente un atteggiamento di sfiducia nella
componente onoraria, anche se per lo meno se ne salvaguarda la
presenza. C'è un incremento della componente togata,  che
immagino debba rivenire dall'immissione di magistrati oggi operanti
nel settore ordinario. Ciò non mi pare esente da problemi, in
quanto è noto che nella maggior parte delle sedi i giudici tutelari
e della famiglia non svolgono tali funzioni in via esclusiva.

• E' prevista l'esecutività immediata dei provvedimenti
emessi dal Tribunale per la famiglia. Mi sembrano, ad un primo
sguardo, delineate in modo confuso le regole di competenza (anche
per territorio).

NdR: Assolutamente inopportuna  sembra la previsione, alla
lett. G) dell'art. 7, di una particolare disciplina in relazione ai
procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati (che
sembra mutuata dalla proposta della Camera minorile di Roma),
mentre nulla si dice in ordine ai procedimenti in materia di
separazione giudiziale. Mi sembrerebbe opportuno, una volta per
tutte, proporre una disciplina unitaria.

• Vi è poi una norma finale transitoria che prevede che i
magistrati attualmente in servizio e i presidenti e Procuratori
presso gli attuali TM rimangano assegnati al Tribunale per la
Famiglia.

Ndr: E' evidente comunque che l'organico degli stessi andrà
potenziato, ma non si prevede in che modo. Né sono contenute
previsioni di spesa, che immagino, entreranno nei decreti delegati,
i quali, ai sensi dell'art. 7 lett. L) dovranno anche disciplinare
una revisione delle piante organiche dei tribunali e delle procure
e il distacco di personale amministrativo.




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