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24 febbraio 2011

Anm sulla giustizia civile

E' indubbio che per diminuireil contenzioso civile non basta l'aumento della produttività deigiudici, che non può ulteriormente richiedersi a scapito dellaqualità delle decisioni.  Inoltre, è stato dimostrato cheiniziative legislative frammentarie e disorganiche che operinoesclusivamente sul piano delle modifiche processuali non servono arisolvere i problemi della giustizia civile in mancanza diinterventi sul piano organizzativo, dei mezzi e dellestrutture.


La giustizia civile versa in una
gravissima crisi di funzionalità per l'oggettiva impossibilità di
far fronte all'imponente numero di procedimenti che sopravvengono
annualmente con le attuali dotazioni di personale e di risorse
materiali.



Un dato può ritenersi ormai
acquisito: la capacità di smaltimento degli affari civili da parte
dei giudici è elevatissima, sì da consentire una sensibile
riduzione delle pendenze.



Tuttavia, è indubbio che per
diminuire il contenzioso civile non basta
l'aumento della produttività dei giudici, che non può ulteriormente
richiedersi a scapito della qualità delle decisioni. 



Inoltre, è stato dimostrato che
iniziative legislative frammentarie e disorganiche che operino
esclusivamente sul piano delle modifiche processuali non servono a
risolvere i problemi della giustizia civile in mancanza di
interventi sul piano organizzativo, dei mezzi e delle
strutture.



In tale prospettiva dobbiamo
ribadire che, nonostante i facili ottimismi, le riforme adottate
dal legislatore non hanno consentito affatto di dipanare i reali
nodi del sistema.



Al riguardo, l'Anm ha
formulato numerose proposte
, sul piano normativo e
organizzativo, riprese anche nel recente Congresso di Roma. In
particolare:




a) l'istituzione di un ufficio del giudice
quale stabile struttura di supporto al magistrato, al quale resta
affidato il compito istituzionale della decisione della causa, che
rappresenterebbe uno strumento strategico per la riduzione degli
arretrati e per una migliore funzionalità del sistema
giudiziario.




b) La revisione delle circoscrizioni
giudiziarie
, con l'abolizione dei tribunali minori e
l'accorpamento alle sedi limitrofe, che consentirebbe di recuperare
risorse umane e materiali.




c) La informatizzazione degli uffici
giudiziari
, da realizzare uscendo dalla attuale fase delle
sperimentazioni limitate ad alcune sedi e con investimenti in
termini di risorse umane e materiali  estesi a tutto il
territorio nazionale. In particolare è urgente e non più
differibile la estensione a tutti gli uffici del processo civile
telematico;




d) La organica e completa semplificazione dei riti
processuali
, finora realizzata solo in maniera parziale e
insufficiente.




e) Interventi sul piano amministrativo e organizzativo
per ridurre l'eccesso di contenzioso
, tema sul quale l'Anm
in occasione del recente Congresso ha presentato uno studio
esemplificativo relativo alle controversie aventi come controparte
l'Inps.




f) Una riforma organica della magistratura
onoraria
, che riconosca il fondamentale ruolo nel sistema
giudiziario dei giudici onorari.



In tale prospettiva il recente
disegno di legge del Governo recante "Interventi in materia di
efficienza del sistema giudiziario" pur contenendo alcune
previsioni condivisibili, accanto ad altre sulle quali permangono
forti perplessità, costituisce solo un timido passo del tutto
provvisorio e insoddisfacente.



Più in particolare la previsione
della redazione da parte dei capi degli uffici di un
programma per la gestione del contenzioso civile
pendente
con l'indicazione degli obiettivi e delle
priorità è certamente condivisibile, anche se la stessa è già
oggetto di disposizioni contenute nelle circolari del Csm in tema
di formazione delle tabelle.



Analogamente è apprezzabile la
disposizione che consente stabilmente ai capi degli uffici
giudiziari la stipula di apposite convenzioni con le facoltà
universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione
per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli
avvocati per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari medesimi
del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica forense
per l'ammissione all'esame di avvocato, con compiti di assistente
di studio di un magistrato ordinario, sebbene sarebbe auspicabile
una esplicitazione dei compiti da assegnare agli stessi.



Forti perplessità destano, invece,
le disposizioni sulla c.d. motivazione a richiesta
e sulla necessità della parte di presentare un'istanza di
trattazione entro un termine perentorio, pena l'estinzione della
procedura. Si tratta di previsioni che non consentiranno  una
effettiva riduzione dei tempi di definizione delle controversie,
essendo ampiamente prevedibile che la quasi totalità degli
interessati avanzerà entrambe le  richieste e che rischiano
comunque di determinare solo un aggravio per i cittadini che
attendono una decisione ormai da lunghi anni.



Appare, infine, discutibile la
introduzione di un giudice ausiliario per la
definizione delle cause più risalenti, in assenza di una organica
riforma della magistratura onoraria, con il rischio di introdurre
una ulteriore anomala e indefinita figura professionale.




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