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3 giugno 2013

Il Cdc sulla giustizia disciplinare

L'Anm sostiene la perdurantevalidità del modello costituzionale di giustizia disciplinareprevisto per i magistrati quale elemento essenziale edimprescindibile del sistema di autogoverno. La credibilità dellagiustizia disciplinare, radicata nella sua capacità di sanzionareefficacemente le condotte effettivamente lesive dei doverifondamentali del magistrato, senza "zone franche" di sostanzialeimmunità, rimane uno dei pilastri della credibilità e dellapubblica legittimazione della Magistratura e del suo governoautonomo e la premessa per rifiutare impraticabili e dannoseestensioni della responsabilità civile.


L'Associazione Nazionale Magistrati
sostiene la perdurante validità del modello costituzionale di
giustizia disciplinare previsto per i magistrati quale elemento
essenziale ed imprescindibile del sistema di autogoverno.



La credibilità della giustizia
disciplinare, radicata nella sua capacità di sanzionare
efficacemente le condotte effettivamente lesive dei doveri
fondamentali del magistrato, senza "zone franche" di sostanziale
immunità, rimane uno dei pilastri della credibilità e della
pubblica legittimazione della Magistratura e del suo governo
autonomo e la premessa per rifiutare impraticabili e dannose
estensioni della responsabilità civile.



Negli ultimi anni, sia per effetto
di riforme legislative che hanno comportato una più stringente
definizione degli illeciti disciplinari che per l'intensificazione
dei controlli interni sulla quantità e qualità del lavoro dei
magistrati, i giudizi disciplinari e le connesse condanne sono
progressivamente aumentati, al punto che le statistiche rivelano la
falsità e la strumentalità delle ricorrenti accuse di eccessivo
lassismo del sistema disciplinare , che  presenta invece una
incisività elevata e di gran lunga superiore a quella che si
riscontra in  altre categorie professionali di rilevanza
pubblicistica.



L'Anm ritiene tuttavia di dover
formulare valutazioni critiche su alcune tendenze individuabili
nella giustizia disciplinare degli ultimi anni.

E' necessario rafforzare l'attenzione sui comportamenti che
incidono sulla deontologia e sull'etica, mettendo da parte ogni
lentezza o incertezza nella verifica dei fatti e nell'esercizio
dell'azione disciplinare soprattutto nei casi in cui gli incolpati
ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.

Al contrario,  l'aumento esponenziale dei carichi di lavoro -
dovuto a molteplici e ben noti fattori -- rende a volte
incomprensibili le sanzioni che colpiscono per i "ritardi"
colleghi, spesso di prima nomina, che lavorano con buona
produttività, spesso responsabili di aver generosamente esaurito un
numero troppo elevato di processi, con i conseguenti, inevitabili
ritardi nel deposito delle sentenze. 

Tale situazione si presta ad una critica nei confronti di una
"giustizia disciplinare a doppia velocità".



Nella prospettiva delle riforme
normative, appare necessario mantenere la tipizzazione delle
fattispecie nel rigoroso rispetto del principio di tassatività,
eliminando quelle eccessivamente generiche.

Occorre altresì prevedere espressamente le cause di
giustificazione, che di fatto rendano incolpevoli condotte che pure
astrattamente rientrano nelle fattispecie tipiche.



Ancor più lontane dall'idea di una
giustizia disciplinare "costituzionalmente orientata" sono apparse
talune iniziative in cui si sono trascurate le possibili, a volte
evidenti, cause di giustificazione in cui hanno agito i magistrati
incolpati.



Le esigenze esposte sono
maggiormente avvertite per i magistrati in servizio presso le
Procure, caratterizzate da una disciplina gerarchica. Non appare
adeguatamente garantito il Sostituto Procuratore nei confronti del
dirigente e quest'ultimo spesso si trova ad affrontare situazioni
oggettivamente complesse con il sistema dell'informazione, la cui
cattiva gestione può favorire incomprensioni e contrasti col
rischio di sovraesposizioni e ricadute disciplinari a carico dei
protagonisti della vicenda ed in particolare della parte meno
garantita.



Al riguardo è necessario che i
dirigenti di tutti gli uffici giudiziari si assumano fino in fondo
la responsabilità di tutelare la professionalità degli appartenenti
all'ufficio di fronte agli attacchi denigratori diffusi sui media,
anche come antidoto al rischio di protagonismo dei magistrati,
soprattutto in situazioni di particolare delicatezza e allarme
sociale. 



Certamente nessun magistrato può
ritenere di essere "al di sopra" dei controlli del CSM. Nel
contempo l'ANM esprime l'auspicio che si raggiunga l'obiettivo del
"giusto processo" disciplinare, anche attraverso riforme che
prevedano una puntuale disciplina dell'acquisizione delle prove e
facoltà difensive effettive ed anticipate rispetto alla fase del
giudizio, mutuandole dal vigente sistema processuale penale.



Appare necessario introdurre
l'istituto della "riabilitazione" per le condanne per i fatti di
minor rilievo, che attualmente anche a distanza di decenni
condizionano irrazionalmente la carriera di magistrati anche di
grande valore. Appare dunque auspicabile la previsione di un limite
temporale di durata degli effetti pregiudizievoli delle
sanzioni.



E' necessario altresì che i fatti
già accertati con condanna disciplinare abbiano autonoma ed
equilibrata valutazione in  sede di valutazioni di
professionalità, senza rigidi automatismi, soprattutto nel
perdurare di interpretazioni giurisprudenziali che fondano, di
fatto, l'addebito su presunzioni cronologiche che non tengono conto
delle concrete condizioni di lavoro.



E' necessario che il Ministero
introduca ovunque strumenti informatici che consentano di
verificare agevolmente le scadenze dei termini delle misure
cautelari, delle indagini preliminari, delle intercettazioni e di
ogni altra scadenza procedimentale il cui controllo è tuttora
rimesso esclusivamente all'individuale impegno dei magistrati e del
personale amministrativo.



Pertanto, da subito, in generale, è
necessario un nuovo approccio da parte degli operatori del
settore:

• si devono perseguire le condotte sulla base del principio di
offensività, superando rigidi formalismi applicativi, 
prevedendo la sanzione solo quando, a mezzo di una delle condotte
tipizzate, vi sia stata una effettiva lesione dei doveri
fondamentali e sostanziali del magistrato previsti  dall'art.
1 del d.lgs. 109/2006;

• occorrono interventi disciplinari rapidi ogniqualvolta
appaia seriamente compromessa la trasparenza nella condotta del
magistrato, specie se dirigente di un ufficio giudiziario;

• l'intervento disciplinare, nei casi caratterizzati da
contesti difficili e da "ragionevoli dubbi" sulla sussistenza di
cause di giustificazione, deve lasciar spazio ai più completi e
garantiti strumenti previsti per le valutazioni di professionalità
e per le conferme quadriennali dei dirigenti;

• è necessario un ampliamento delle garanzie difensive e della
giustificabilità del singolo comportamento, quando fondata su dati
oggettivi;

• è necessario che la Procura Generale effettui maggiori
approfondimenti investigativi, anche in accoglimento di istanze
difensive, spesso disattese;

• è opportuno per altro verso istituire meccanismi di maggiore
pubblicità dei dati e delle motivazioni relativi alle archiviazioni
di tale Ufficio.



Occorre, in definitiva, fugare ogni
possibile critica su una giustizia disciplinare "forte con i deboli
e debole con i forti".



Approvato a maggioranza dal Comitato direttivo
centrale




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