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3 giugno 2013

Il Cdc sul sistema di autogoverno

L'Anm rileva che gli incontri sulterritorio a carattere seminariale e le assemblee organizzate inesecuzione del deliberato del Ccd del 22 dicembre 2012 hannoconfermato l'esistenza di un sentimento di insoddisfazione deimagistrati nei confronti del funzionamento del sistemadell'autogoverno e l'opportunità di procedere in tempi rapidi allamodifica di alcune prassi ed al cambiamento di alcune regolefissate nella normativa secondaria, allo scopo di migliorarediversi aspetti del sistema.


L'Anm rileva che gli incontri sul
territorio a carattere seminariale e le assemblee organizzate in
esecuzione del deliberato del Ccd del 22 dicembre 2012 hanno
confermato l'esistenza di un sentimento di insoddisfazione dei
magistrati nei confronti del funzionamento del sistema
dell'autogoverno e l'opportunità di procedere in tempi rapidi alla
modifica di alcune prassi ed al cambiamento di alcune regole
fissate nella normativa secondaria, allo scopo di migliorare
diversi aspetti del sistema.



Sulle nomine dei dirigenti, è
necessario che la discrezionalità del CSM nella loro scelta sia
orientata esclusivamente all'interesse al buon funzionamento degli
uffici, rifuggendo sempre dalle logiche di appartenenza e da quelle
territoriali. Pertanto, fermo restando il netto rifiuto del ritorno
all'anzianità senza demerito, si auspica:





  • un aumento del livello di
    conoscenze sui candidati a posti direttivi e semi-direttivi,
    attraverso audizioni e raccolte di informazioni, garantendo il
    principio del contraddittorio con l'interessato;




  • una garanzia di tempi certi e
    ordine nella trattazione delle pratiche, attraverso l'imposizione
    di termini rigorosi per l'inoltro dei pareri dai Consigli
    Giudiziari, evitandosi in tal modo l'ingolfamento delle
    nomine;




  • il rispetto rigoroso del codice
    etico da parte dei componenti del Csm e dei magistrati tutti;




  • la valutazione della centralità
    delle funzioni giudiziarie rispetto ad altre esperienze
    professionali;




  • l'applicazione coerente e
    riconoscibile -anche attraverso la creazione di massime riassuntive
    delle decisioni -dei parametri da utilizzare nella valutazione
    comparativa dei candidati




Sulle conferme dei dirigenti,
occorre una valutazione approfondita e rigorosa dell'operato del
soggetto in valutazione. Pertanto si auspica:





  • un aumento del  livello di
    conoscenze  sui direttivi e semi-direttivi in sede di
    conferma, attraverso audizioni e raccolta di informazioni
    garantendo il principio del contraddittorio con
    l'interessato;




  • l'utilizzazione dei magistrati
    componenti dell'ufficio come fonti di conoscenza in ordine al
    concreto esercizio dell'incarico direttivo o semidirettivo;




  • una garanzia di tempi certi nella
    trattazione delle pratiche, attraverso l'imposizione di termini
    rigorosi per l'inoltro dei pareri dei Consigli Giudiziari,
    evitandosi in tal modo la permanenza in servizio di dirigenti che
    non meriterebbero di essere confermati;




  • la valutazione con particolare
    rigore dell'azione dei dirigenti degli uffici in cui si siano
    registrati ritardi nel deposito di sentenze da parte dei magistrati
    al fine di verificare le iniziative intraprese dai dirigenti sulla
    distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati e sulle misure
    organizzative, anche di sostegno, idonee a ridurre i ritardi;




  • la verifica rigorosa
    dell'effettivo esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei
    direttivi e semi-direttivi.




Sulle valutazioni di
professionalità dei magistrati, occorre che le stesse siano
realistiche, effettive, differenziate e fondate su concreti
elementi di fatto. Pertanto si auspica:





  • la possibilità del dirigente
    dell'ufficio di tenere conto di notizie su fatti concreti acquisite
    anche da colleghi di altri uffici, garantendo il contraddittorio su
    tali circostanze al magistrato interessato;




  • una previsione di inammissibilità
    per rapporti dei capi degli uffici standardizzati o meramente
    elogiativi, non contenenti concreti dati di fatto relativi ai
    singoli parametri di valutazione e di un obbligo di valutazione
    delle modalità di redazione dei rapporti informativi in sede di
    conferma del dirigente.




Sui magistrati fuori ruolo e quelli
addetti alla struttura del CSM, occorre che l'esperienza del
magistrato in funzioni diverse, connesse con l'esercizio della
giurisdizione, sia limitato nel tempo e non comporti alcun
privilegio di carriera. Pertanto si auspica:





  • l'attivazione d'ufficio e senza
    eccezioni della procedura di rientro in ruolo alla scadenza del
    termine massimo dell'incarico;




  • il rientro dei magistrati addetti
    al CSM o "fuori ruolo" nell'ufficio di provenienza o la loro
    partecipazione ai normali bandi di concorso per tramutamenti
    orizzontali.




Sull'accesso alle funzioni di
legittimità, occorre che la valutazione dello specifico profilo
attitudinale non sia sbilanciato in modo da attribuire maggiore
rilevanza a titoli formati al di fuori della giurisdizione. Occorre
inoltre cercare di evitare, in questi come in altri concorsi, nei
limiti consentiti dalla necessità di un collegamento delle proposte
col bando, gli effetti distorsivi delle c.d. nomine a pacchetto. Si
auspica pertanto:





  • una rivisitazione del rapporto
    tra compiti della commissione esterna e del ruolo della commissione
    consiliare;




  • la pubblicazione di un maggior
    numero di bandi per un numero minore di posti, distinti per
    funzioni, da effettuarsi progressivamente alla creazione delle
    vacanze in organico o una modifica del regolamento interno del CSM
    che preveda una diversa modalità di votazione nelle c.d. nomine a
    pacchetto.




Sull'esigenza di trasparenza e
pubblicità delle attività del Csm, occorre assicurare a tutti i
magistrati che concorrono al posto pubblicato, salvi i limiti
imposti dalla legislazione in materia di protezione dei dati
riservati, il diritto di accesso alla documentazione delle pratiche
e di interlocuzione nel corso dello svolgimento delle stesse.
Pertanto si auspica che, nelle procedure concorsuali, fermi
restando i limiti indicati, sia prevista la pubblicazione delle
proposte della Commissione, complete della relativa motivazione,
con un congruo anticipo rispetto alla data di discussione delle
stesse in Plenum, in modo da consentire l'accesso agli atti e
l'eventuale presentazione di osservazioni da parte dei soggetti
interessati, da sottoporre alla valutazione del Plenum.




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