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12 settembre 2013

L'Anm in Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera

''Colpisce nel decreto una certa asistematicità. Le modifiche normative sono molto mirate su alcuni reati, perdendo la visione di coerenza con l'intero sistema di diritto penale e processuale". E' la posizione espressa dai vertici dell'Anm nel corso di un'audizione di fronte alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera sul decreto legge sul femminicidio.Tra i "punti critici" i rappresentanti della magistratura associata hanno evidenziato "l'appesantimento di alcune procedure" e la previsione di aggravanti solo per alcuni reati e non per altri: quella, ad esempio, relativa alle condotte compiute in presenza di minori viene prevista per chi si rende responsabile di maltrattamenti in famiglia, e non, in generale, per tutti i reati caratterizzati da violenza fisica. 

L’Anm manifesta, in linea generale, apprezzamento per l’attenzione rivolta al tema della violenza di genere, palesata dal decreto legge 14 agosto 2013 n. 93. Tale provvedimento, attraverso l’aggravamento delle sanzioni previste per alcune fattispecie penali, l’introduzione di norme processuali poste a maggiore garanzia delle persone offese e l’attribuzione alla polizia giudiziaria della facoltà di adottare atti urgenti, opera nel senso di un più severo contrasto di alcune gravi forme di violenza e del rafforzamento di quanti (anzitutto minori, anziani, donne) ne sono le principali vittime.


In vista della conversione del decreto e ai fini dell’adozione di eventuali interventi emendativi, si segnalano però alcuni aspetti che, a giudizio dell’Anm, si prestano a rilievi critici e ciò allo scopo di migliorare l’efficacia della riforma ed evitare problemi interpretativi e disarmonie nell’ambito del sistema penale sostanziale e processuale.

Si ricorda anzitutto che l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha già elaborato una pregevole relazione (n. III\01\2013), il cui contenuto è da condividere. Si aggiungono qui di seguito alcune considerazioni specifiche, riferite ai profili di diritto penale sostanziale e processuale.



1. AGGRAVANTE DI AVERE COMMESSO IL FATTO IN PRESENZA DI MINORI


Tale circostanza è stata inserita aderendo sin d’ora al dettato della Convenzione di Istanbul (non ancora in vigore) per il reato di maltrattamenti in famiglia.


Tale aggravante, però, non è stata inserita nel delitto di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori), che ha caratteristiche similari al 572 c.p. (abitualità – violenza domestica); dovrebbe quindi integrarsi tale difetto.


La stessa aggravante, al contrario, è stata inserita nell’art. 628 comma III n. 3) sexies c.p.; tuttavia non se ne comprende la ragione. Infatti, se si ritiene che occorra tutelare i minori non facendoli assistere a violenze, mentre ha senso che detta aggravante sia inserita per i singoli reati di violenza domestica (secondo la Convenzione di Istanbul), non si comprende invece perché si debba limitarla (visto che comunque per i delitti contro il patrimonio si va oltre la sfera di competenza della Convenzione) al solo delitto di rapina e non anche a tutti i reati connotati da violenza fisica (ad esempio, nella relazione dell’Ufficio del Massimario si richiama l’esempio dell’omicidio, per il quale tale aggravante non è prevista).


Se non si riterrà, quindi, di inserire una aggravante comune riguardante i reati connotati da violenza fisica (che appare la scelta più opportuna), sarebbe forse più corrispondente alla tendenza introdotta dalla Convenzione di Istanbul limitare nel delitto di rapina la suddetta aggravante al solo caso di reato commesso nei luoghi indicati dall’art. 624 bis comma I c.p. (così effettuando un richiamo, quanto meno, ai luoghi ove tipicamente i minori possono essere testimoni di violenza sulle persone di famiglia; si pensi al fenomeno delle c.d. “rapine in villa”). In caso contrario, la previsione dell’aggravante per il solo delitto di rapina e senza limitazione alcuna potrebbe esporre la norma a censure sotto il profilo della legittimità costituzionale.


Appartiene invece all’ambito interpretativo la questione dell’effettiva capacità del minore di “percepire” la commissione del fatto violento (esempio di scuola, il maltrattamento in presenza di un neonato). In tal senso ovviamente – appunto in sede interpretativa – dovrà tenersi conto che la citata Convenzione fa riferimento generico ai “bambini”.


2. STATO DI CONVIVENZA E RELAZIONE AFFETTIVA


Si è introdotta un’ulteriore aggravante nel reato di violenza sessuale (609 ter c.p.) commesso in danno del coniuge anche separato o divorziato e della persona con cui vi è o vi era una relazione affettiva a prescindere da uno stato di convivenza.


La scelta di politica legislativa è condivisibile ma va sottolineata la difficoltà, di carattere interpretativo, che pone il concetto di “relazione affettiva” così come, del resto, avvenuto in materia di atti vessatori (stalking). Tale difficoltà potrebbe accentuarsi nei casi in cui l’autore del reato fosse un minore d’età, posto che il concetto di “relazione affettiva” rimane, per il grado di cognizione del minore, qualcosa di molto diverso dal concetto proprio degli adulti, con problemi conseguenti circa il dolo in relazione all’aggravante.


Giova segnalare che nella relazione dell’Ufficio Studi si lamenta la mancata analoga estensione dell’aggravante ai rapporti in corso in caso di reato di cui all’art. 612 bis c.p. E’ stato invece correttamente eliminato, nell’art. 612 bis c.p., il riferimento alla separazione legale, sì da tenere in considerazione anche le separazioni di fatto, spesso le più problematiche perché in fase maggiormente “dinamica” ed “esplosiva”.


3. ATTI PERSECUTORI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI


Lo strumento informatico o telematico è particolarmente “aggressivo” della persona e non solo “invasivo” della privacy, tuttavia la norma che aggrava il reato di cui all’art. 612 bis c.p., allorché questo sia commesso con tali strumenti, desta alcune perplessità.

A ben riflettere, la commissione di atti vessatori con l’uso del telefono, con gli sms o con una missiva cartacea non dovrebbe ricevere – in linea teorica – un trattamento sanzionatorio diverso, poiché simile è il carattere di invasività e vessazione; le molestie di cui all’art. 660 c.p., invero, non sono aggravate se poste in essere per telefono (ipotesi specificamente prevista dalla contravvenzione suddetta) né si è pensato di aggravarle se effettuate tramite sms o altro mezzo informatico e telematico.


E’ vero, da un lato, che l’aggressione informatica e telematica è caratterizzata dalla illimitata estensione temporale e spaziale (la vessazione tramite internet con programmi peer to peer o con allocazione su siti stranieri può mantenere connotazioni sostanzialmente di eternità nel tempo ed universalità nello spazio), dall’altro, però, quel che aggrava e rende maggiormente intollerabile la vessazione non è tanto la natura dello strumento utilizzato (se informatico o meno), quanto piuttosto il carattere aggressivo e vessatorio della divulgazione di immagini e notizie, tali da integrare l’evento del reato: “perdurante e grave stato di ansia o paura” ovvero “timore per l’incolumità propria e dei congiunti”.


Potrebbe dunque essere più appropriata una circostanza aggravante riferita all’impiego di mezzi di pubblicità, modellata sull’esempio di quella già prevista in materia di diffamazione (art. 595 comma III c.p.), reato col quale, peraltro, il delitto di atti vessatori ben può concorrere, considerata la differenza dei beni giuridici protetti. In tal modo si sanzionerà più gravemente non tanto il mero impiego del mezzo informatico e telematico, quanto invece quella “pubblicità” (non solo informatica o telematica) idonea a produrre, oltre alla lesione della reputazione, anche effetti maggiormente rilevanti sulle condizioni psichiche della vittima e sulla sua libertà (si rammenta in tal senso che l’evento del reato può anche consistere nella costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, fatto questo più facilmente conseguibile quando si usano mezzi di pubblicità con diffusione di immagini della persona offesa).


4. ART. 625 N. 7 BIS C.P. E AGGRAVANTI DELLA RICETTAZIONE


L’introduzione dell’aggravante del “furto di rame” (così definito per semplicità di comprensione) non pone particolari problemi sotto il profilo sostanziale. Va solo osservato che sarebbe opportuna l’estensione dell’aggravante, oltre che all’art. 648 c.p., anche all’art. 648 bis c.p. (riciclaggio), posto che chi riceve i cavi elettrici il più delle volte non si limita a porre in essere la condotta della ricettazione ma piuttosto compie atti tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.


Per mera completezza – viste le finalità del decreto anche sul fronte della sicurezza – si potrebbe riflettere sull’opportunità di introdurre aggravanti ulteriori, riferite all’origine dei beni ricettati (o, eventualmente, riciclati): si pensi a quelli provenienti dai delitti di “scippo” e furto in abitazione (art. 624 bis c.p.). A seguito della riforma, la ricettazione di un cavo telefonico sarà punita più gravemente di quella di preziosi provento di “scippo” o di furto in casa


Sul piano processuale, in caso di furto di rame o ricettazione da furto di rame è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (anche se nella pratica, essendo la ricettazione reato istantaneo, l’evento è comunque piuttosto infrequente). Non essendo stato ulteriormente modificato sul punto l’art. 380 c.p.p., opportunamente, per il furto di rame aggravato l’arresto non è obbligatorio quando ricorre la attenuante di cui all’art. 62 n. 4) c.p.. Qualche difficoltà potrebbe nascere per le ipotesi di ricettazione di cui al comma secondo dell’art. 648 c.p. (caso lieve), secondo che il riferimento al primo comma dell’art. 648 c.p. valga solo a richiamare genericamente il furto di rame o, più specificamente, il furto di rame di non particolare tenuità; incertezza che potrebbe essere risolta in via legislativa.


5. MODIFICHE ALLA MISURA DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA


Il nuovo comma 2 bis dell’art. 299 c.p.p. appare complesso e farraginoso. In particolare, sembra veramente eccessiva la notifica, a pena di inammissibilità, delle istanze di revoca o sostituzione della misura. Ciò comporterebbe la necessità, per il giudice, di attendere (per adottare un provvedimento più favorevole all’indagato o addirittura per revocare la misura coercitiva personale) la notifica della relativa richiesta alla persona offesa o al suo difensore e ciò anche quando la parte lesa sia, ad esempio, uno straniero difficilmente reperibile, formalmente o temporaneamente residente all’estero. Non è detto, infatti, che sia nota l’abitazione della vittima, stante che il provvedimento non riguarda solo l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare (che potrebbe, comunque, essere stata nel frattempo abbandonata dalla vittima), ma anche il divieto di avvicinamento ad altri luoghi.


Si potrebbe quindi suggerire la modifica della norma, nel senso della notifica soltanto ai servizi sociali della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare o anche solo del provvedimento col quale il giudice modifica o revoca la misura; non va dimenticato, d’altra parte, che i servizi sociali hanno già in carico il caso, perché l’originario provvedimento cautelare è già stato loro comunicato ai sensi dell’art. 282 quater c.p.p..


Se invece si volessero conservare le norme che impongono la notifica della richiesta alla parte lesa a pena di inammissibilità, si dovrebbe introdurre la previsione dell’elezione obbligatoria di domicilio da parte della persona offesa o, in alternativa, dell’obbligo di nomina di un difensore (eventualmente anche d’ufficio), ai fini delle notifiche, da eseguirsi ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p..


Si evidenzia, infine, che – ove si voglia valorizzare l’importanza del tempestivo avviso alla vittima delle modifiche alla misura applicata all’indagato pericoloso – appare non congruente la mancata estensione dell’avviso alle ipotesi di ricorso al Tribunale per il riesame o di appello cautelare da parte dell’indagato; tali procedure incidentali, infatti, continueranno a svolgersi all’insaputa delle vittime non preavvertite dell’eventuale annullamento dell’ordinanza applicativa o dell’avvenuta modifica della misura.


In realtà, occorre chiedersi quale sia la finalità perseguita dalla notifica alla persona offesa della domanda di revoca o modifica della misura: se quella di consentire alla vittima di predisporsi – in via meramente eventuale – per l’ipotesi di accoglimento della domanda o piuttosto di interloquire sulla persistenza degli indizi e delle esigenze cautelari. In tal caso, però, si realizzerebbe un’estensione inedita del contraddittorio cautelare, peraltro scarsamente regolata con riferimento a tempi e modalità dell’interlocuzione e in modo incoerente, come già osservato, in relazione alle procedure incidentali di riesame e di appello.



6. LA NUOVA MISURA PRECAUTELARE DELL’ART. 384 BIS C.P.P.


Sul punto si concorda sulla introduzione della norma che consente un intervento tempestivo. Si evidenziano, però, i seguenti profili critici o di dubbia coerenza sistematica:



  • quanto all’applicazione anche al 582 c.p. semplice (ovviamente nelle ipotesi non di competenza del giudice di pace, per i quali va esclusa l’applicabilità dell’istituto) ed alle minacce aggravate anche come singoli episodi, si potrebbe limitare l’applicazione alle lesioni fra venti e quaranta giorni (oltre tale termine operano le circostanze ad effetto speciale) ed alle minacce con armi o altri strumenti o cose atte ad offendere e non genericamente alla minaccia grave del 339 c.p., che racchiude molte ipotesi anche alquanto banali;

  • mancata precisazione che l’autorizzazione del pubblico ministero alla polizia giudiziaria in fase di esecuzione può essere anche solo orale con obbligo di farne menzione nel verbale;

  • riferimento al solo pericolo per la vita ed integrità fisica e non anche a quella psichica, quando invece il 612 bis c.p. ha come evento anche quello di cagionare un perdurante stato di paura e di ansia”;

  • trattandosi di indagato sottoposto a misure precautelari di natura non custodiale, è lecito prevedere una frequente applicazione dell’art. 391 comma III c.p.p. (presenza facoltativa all’udienza di convalida); sarebbe invece probabilmente opportuno prevedere l’accompagnamento coattivo per tale udienza e regolare – ai fini delle notifiche – il caso in cui l’indagato si renda irreperibile.


7. RIFORMA DEGLI ARTT. 408 E 415 BIS C.P.P.


Non si comprendono le ragioni per le quali l’obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione (anche nei casi in cui non ne sia stata fatta richiesta) e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato introdotto per il solo reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e non anche per altri fattispecie analoghe, riferibili a situazioni di violenza nell’ambito familiare.


Peraltro, occorre chiedersi quale efficacia in concreto potranno produrre tali notifiche, qualora, spesso per paura, la vittima non abbia sporto denuncia e, magari, non abbia offerto un serio contributo investigativo o abbia ritrattato la denuncia: è da attendersi, con ogni evidenza, che in tali casi, peraltro frequenti, la persona offesa non attiverà il meccanismo dell’opposizione alla richiesta di archiviazione né assicurerà una partecipe presenza alle successive fasi del procedimento.



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