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Approfondimenti giuridici | Documenti ufficiali
13 febbraio 2014

Il mandato di arresto europeo (MAE)

Scheda elaborata da Maria Chiara Paolucci, componente della Commissione ANM in materia di cooperazione internazionale

Il mandato di arresto europeo, previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di mutuo riconoscimento (confiance mutuelle).

Le caratteristiche principali della procedura prevista dalla decisione quadro sono:

L’attuazione in Italia del mandato di arresto europeo

La decisione quadro sopra indicata ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con la legge 69 del 12 aprile 2005, pubblicata in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005, ed entrata in vigore, dopo il periodo ordinario di vacatio legis, il successivo 14 maggio. 

Il mandato di arresto europeo viene definito come

Quindi tale strumento può essere utilizzato per:

1) Procedura attiva di consegna: artt. 28-36

Il mandato di arresto europeo può essere emesso:

il M.a.e. è emesso:

La scelta in ordine al se ricorrere o meno all’emissione del mandato di arresto, è rimessa all’Autorità Giudiziaria che, secondo il vademecum pubblicato dal Ministero della Giustizia (e rinvenibile sul sito del Ministero www.giustizia.it) dovrà basarsi sulla natura del reato, sulla personalità dell’autore, sul fatto che si tratta di un residuo di maggior pena (ove si tratti di circostanza indicativa di un reato di elevata gravità).

Dall’art. 20, 1° co. lett. b) in relazione all’art. 656, 5° co. c.p.p. si desume che il p.m. presso il giudice dell’esecuzione deve astenersi dall’emettere il m.a.e. quando la pena detentiva, anche se superiore ad un anno, non può essere eseguita, ad esempio perché opera la sospensione d’ufficio dell’esecuzione o perché appare probabile che l’ordine di esecuzione possa essere sospeso anche su richiesta dell’interessato.

Il relativo modulo, rinvenibile sul sito http://www.ejn-crimjust.europa.eu, presenta dei campi obbligatori (a,b,c,e, h, l) e campi (d,f,g) che devono essere compilati solo ove ricorrano date circostanze (mandato d’arresto emesso per l’esecuzione di una pena applicata con sentenza contumaciale), o l’A.G. ritenga utile specificare circostanze ulteriori, ovvero intenda richiedere, contestualmente all’arresto e alla consegna del ricercato, il sequestro e la consegna dei beni (per le istruzioni in ordine alla compilazione del modulo, cfr. il citato vademecum).
Si precisa che, a seguito dell’entrata in funzione della banca dati europea di seconda generazione (SIS II), sono state introdotte alcune novità, e segnatamente:

Il mandato di arresto viene trasmesso al Ministro della Giustizia, che provvede alla successiva trasmissione all’autorità competente, previa traduzione. Dell’emissione del mandato viene data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
L’autorità giudiziaria competente:

Quindi

Il mandato di arresto perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero quando è stato dichiarato inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione (art. 31).

2) Procedura passiva di consegna (artt. 5- 27)

L’art. 2 reintroduce sostanzialmente il principio della doppia incriminazione, prevedendo che l’Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale; tuttavia introduce alcune deroghe:

Il mandato di arresto, che deve essere redatto in lingua italiana (art. 6 co.7) deve contenere i requisiti formali espressamente indicati nell’art. 6
Al m.a.e. devono inoltre essere allegati:

Tuttavia la Cassazione ha precisato che:

L’autorità giudiziaria competente nel caso di procedura passiva è:

nel caso di emissione di più mandati di arresto per lo stesso fatto:

Alla Corte di appello è demandato il compito di accertare se il reato per il quale sia stata richiesta la consegna rientri nella lista di cui all’art. 8, nonché la sussistenza dei limiti edittali previsti dalla medesima fattispecie; anche nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, è comunque prevista la possibilità di rifiuto nel caso in cui venga richiesta la consegna di un cittadino italiano per un fatto non previsto come reato dalla legge italiana e risulti che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo (art. 8, 3° co.).

Il procedimento
Il procedimento di consegna può avere inizio:

  1. con la trasmissione del mandato di arresto, ovvero 
  2. con l’arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, a seguito di inserimento nel SIS della relativa segnalazione.

1) Nel primo caso il Ministro della Giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte di appello competente, il quale ne dà immediata comunicazione al Procuratore Generale della Corte di appello.


2) Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria art. 11
Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato di emissione provveda alla segnalazione di informazione Schengen, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata (art. 11). A differenza di quanto accade per la procedura estradizionale, nella quale l’arresto da parte della polizia giudiziaria è demandato ad una valutazione discrezionale (l’art. 716 c.p.p. recita infatti: “nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto”), nel caso del mandato di arresto europeo l’arresto di configura come atto dovuto (cfr. Cass., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 20550).

La norma non è chiara in merito al termine entro il quale deve essere adottata l’ordinanza di convalida; la Suprema Corte (Cass. sez. VI, 30 gennaio 2006, Spinazzola, Cass. sez. VI, 12 dicembre 2006, n. 40614, C.E.D. Cass. Rv 235512, Cass. sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 2833, C.E.D. Cass. Rv 235474) ha statuito che l’ordinanza deve intervenire entro le successive 48 ore dalla pre-cautela, alla luce del combinato disposto degli artt. 11 e 39 della legge attuativa, 391 c.p.p. e 13 Cost.. Il mancato rispetto di tale termine determinerebbe la sanzione della nullità.

L’ordinanza predetta perde tuttavia efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente.

Si applica la disposizione dell’art. 702 del codice di procedura penale, e pertanto lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire all’udienza, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

Nel caso in cui la decisione non intervenga entro tali termini la persona ricercata è posta immediatamente in libertà (art. 21).

Ipotesi di rifiuto:
Può adottarsi una decisione contraria alla consegna nelle ipotesi di rifiuto specificamente previste dall’art. 18:

  1. se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi (motivo discriminatorio);
  2. se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne; la scriminante va valutata alla stregua dell’ordinamento italiano
  3. se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
  4. se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
  5. se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; La Suprema Corte ha tuttavia precisato che deve essere data una “interpretazione flessibile della norma, che la renda adattabile ai vari sistemi processuali cui si dirige, dovendosi sfuggire alla tentazione di parametrare al significato di nozioni ed espressioni evocative di precisi istituti dell’ordinamento interno dettati normativi concepiti dal legislatore italiano ai fini di una loro proiezione interstatuale” Cass. Sez. U., con sent. 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci)
  6. se il mandato di arresto europeo ha per oggetto un reato politico
  7. se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato di arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
  8. se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
  9. se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni (…);
  10. se il reato contestato nel mandato di arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 
  11. se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
  12. se i fatti per i quali il mandato di arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
  13. se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerna l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea; 
  14. se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio;
  15. se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
  16. se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia un cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. La Corte costituzionale, con sentenza 227 del 21 giugno 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18 comma 1 lettera r nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche al cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno;
  17. se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
  18. se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione
  19. se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l’esercizio o il perseguimento dell’azione penale;
  20. se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

In sede di attuazione della decisione quadro pertanto, a differenza della maggior parte degli Stati europei, che hanno recepito la distinzione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto del mandato di arresto, il legislatore italiano ha invece incomprensibilmente previsto come obbligatori tutti i motivi di rifiuto, anche quelli che la decisione quadro qualifica come facoltativi, ed ha altresì reso obbligatoria anche la richiesta di garanzie da parte dello stato di emissione nei tre casi di esecuzione condizionata del mandato che verranno successivamente analizzati. Per tale parte è senz’altro prospettabile una questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni per contrasto con la decisione quadro e gli artt. 11 e 117 Cost..
Ai motivi di rifiuto indicati dall’art. 18 si aggiungono quelli già citati, ricavabili dalle disposizioni di principio di cui all’art. 1, 3° co. e 2, 3°co., quelli relativi al contenuto del mandato di arresto (6, 6° co.) e nella disciplina della doppia incriminazione (art. 7, 1° co. e 8, 3°co.).

Nel caso in cui non si ravvisino tali cause ostative, la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna (art. 17).

Il contrasto tra l’esplicita previsione del requisito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con la ratio e la portata della decisione quadro sul mandato di arresto ha spinto la Suprema Corte a diversi interventi sul punto, che hanno riportato la normativa nei binari del mutuo riconoscimento.

Per quanto attiene alle misure di sicurezza provvisorie appaiono applicabili gli artt. 312 e 313 c.p.p..

Della sentenza viene data immediata lettura al termine della camera di consiglio; la lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento; la sentenza viene immediatamente comunicata, anche a mezzo di telefax, al Ministero della Giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato di emissione ed altresì, in caso di decisione positiva, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (art. 17, 6° e 7° co.).

Condizioni di esecuzione
La consegna può inoltre essere subordinata ad alcune garanzie (art. 19):

  1. se il mandato di arresto è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio; tale condizione è da ritenersi rispettata qualora l’ordinamento dello Stato di emissione preveda la possibilità, in caso di condanna in absentia, di proporre opposizione entro un termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza di detta condotta da parte dell’interessato (Cass. sez. VI, 28 aprile 2008, n. 14643, C.E.D. Cass. Rv 239650)
  2. se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto, in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;
  3. se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale (m.a.e. processuale) è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dallo Stato membro di emissione. “l’espressione ‘dopo essere ascoltata’, contenuta nell’art. 19 lett. c) della legge 22 aprile 2005 n. 69, con riferimento alla consegna, ai fini di un’azione penale, del cittadino o di persona residente nello Stato italiano, deve essere intesa nel senso che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l’emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall’ordinamento dello stato di emissione (Cass. sez. VI, 30 settembre 2009, n. 38640, Chaloppe).


Consenso alla consegna art. 14
Nel corso dell’esame della persona di cui è richiesta la consegna, espletato a norma dell’art. 10, 1° co. o 13, 1° co., il Presidente della Corte di appello o il magistrato delegato provvede a raccogliere l’eventuale consenso alla consegna, verbalizzandone altresì le modalità di prestazione.
Il consenso può essere prestato anche successivamente, con dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione, che provvede a trasmetterlo immediatamente al presidente della corte di appello, anche a mezzo fax, ovvero con dichiarazione resa dalla corte di appello e fino alla conclusione della discussione.


Ricorso per cassazione art. 22

Soggetti legittimati sono la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello; a differenza del procedimento di estradizione non è prevista dall’art. 22 la possibilità di impugnazione per il rappresentante dello Sato richiedente, il quale tuttavia avrà una facoltà di intervento nel procedimento introdotto da una delle parti legittimate sopra indicate (in tal senso deve interpretarsi il richiamo di cui all’art. 10, 4° co. all’art. 702 c.p.p., che prevede che lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire anche nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione). 

La Corte di cassazione esplica quindi un giudizio di merito, potendo quindi non solo controllare le valutazioni fatte dalla corte di appello sotto il profilo della compiutezza e della correttezza logica delle argomentazioni, ma anche sul significato attribuibile agli elementi probatori, sui fatti e sulle circostanze utili a verificare o escludere la sussistenza dei presupposti legittimanti il mandato di arresto e la sussistenza delle cause di rifiuto della consegna.

Tuttavia, come abbiamo visto, pur trattandosi di sindacato anche di merito, la Suprema Corte non può integrare l’attività istruttoria, non disponendo dei poteri riconosciuti al giudice di appello (Cass. sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 3461, C.E.D. Cass. Rv. 235476).

Consegna art. 23

Le modalità della consegna vengono stabilite in base agli accordi intercorsi tra lo Stato di emissione e il Ministro della giustizia.

In tali ipotesi deve ritenersi che sia possibile la reiterazione della misura, purché ne permangano i presupposti (Cass. sez. VI, 14 novembre 2007, n. 32, C.E.D. Cass. Rv 238093).

Principio di specialità art. 26
L’art. 26 introduce anche in relazione al mandato di arresto il principio di specialità, per cui

Tuttavia il principio di specialità non trova applicazione, e si ha pertanto la cd. purgazione della specialità:

  1. quando il soggetto consegnato, avutane la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno;
  2. il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
  3. il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
  4. la persona è soggetta a una pena o una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
  5. se il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’art. 14;
  6. dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate dall’art. 14;