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Approfondimenti giuridici | Documenti ufficiali
11 aprile 2017

Modifiche cp e cpp: rafforzamento garanzie difensive, durata ragionevole processi e ordinamento penitenziario per effettività rieducativa pena

Parere su DDL S-2067 redatto dalla Commissione permanente di studio Anm in materia di diritto e processo penale

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Considerazioni della commissione di studio dell’ANM sugli artt.1-2 del DDL 2067-S e sui principali emendamenti.

Il disegno di legge A.S. 2067, adottato dalla Commissione Giustizia del Senato il 4 maggio 2016, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”, rappresenta, sotto il profilo del diritto penale sostanziale, uno dei più importante interventi riformatori degli ultimi anni nel settore della giustizia penale.

Infatti, sul versante sostanziale, il Legislatore ha previsto:
1) l’introduzione di una nuova ipotesi di estinzione dei reati perseguibili a querela, soggetta a remissione, a seguito di condotte riparatorie;
2) l'inasprimento delle pene previste per taluni reati (tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina);
3) la modifica della disciplina della prescrizione;
4) il conferimento al Governo di deleghe per:
a) la riforma del regime di procedibilità per taluni reati;
b) la revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario»;
c) la revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
d) la previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura;
e) la previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

Leggi tutto il parere redatto dalla Commissione