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ORGANI ANM | Documenti ufficiali
1 giugno 2010

Audizione Commissione Giustizia - Reati: grave allarme sociale

La scelta di attribuire al tribunale e non alla corte d'assisela competenza a giudicare sui delitti di associazione mafiosaappare ragionevole, non solo con riferimento al rischio contingentedi annullamento di processi già celebrati, ma anche in via generalee a regime. Si tratta, infatti, di procedimenti sempreparticolarmente complessi, spesso fondati su attività diintercettazione e/o su dichiarazioni di collaboratori.


Il decreto-legge in discussione è sicuramente da condividere
nella parte in cui interviene per attribuire la competenza al
tribunale in composizione collegiale dei procedimenti per
associazione a delinquere di stampo mafioso anche nelle ipotesi
aggravate, in relazione alle  quali, sulla base della
disciplina previgente, la competenza avrebbe dovuto essere
attribuita alla corte d'assise con l'effetto di determinare un
rischio di annullamento per numerosi processi di mafia già
celebrati dinanzi ai tribunali.



La scelta di attribuire al tribunale e non alla corte d'assise
la competenza a giudicare sui delitti di associazione mafiosa
appare ragionevole, non solo con riferimento al rischio contingente
di annullamento di processi già celebrati, ma anche in via generale
e a regime. Si tratta, infatti, di procedimenti sempre
particolarmente complessi, spesso fondati su attività di
intercettazione e/o su dichiarazioni di collaboratori, il che
richiede la risoluzione di complesse questioni tecniche e
procedurali, un approfondito studio del voluminoso materiale
probatorio, un'attenta valutazione delle prove offerte dall'accusa
in linea con i rigorosi parametri indicati dalla giurisprudenza di
legittimità soprattutto in materia di riscontri esterni e
individualizzanti alle dichiarazioni di correità. E dunque che
richiedono la competenza e l'esperienza di giudici
professionali.



Per questo appare poco coerente con la condivisibile scelta di
escludere tali reati dalla competenza della corte d'assise la
scelta, contemporaneamente adottata dal decreto, di allargare la
competenza della corte d'assise ad altri reati. La non felice
formulazione sul piano tecnico della norma non rende immediatamente
intelligibile il contenuto delle modifiche apportate per cui può
essere utile un'indicazione analitica dei reati che per effetto del
decreto-legge in discussione vengono attribuiti alla cognizione
della corte d'assise:

1) art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione;

2) art. 416 co. 6 c.p.: associazione a delinquere finalizzata alla
commissione dei delitti di  riduzione in schiavitù, tratta di
persone, acquisto e alienazione di schiavi, trasporto illegale di
stranieri pluriaggravato;

3) 291quater T.U. 43/73: associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

4) delitti con finalità di terrorismo.



Non sembra, invece, nonostante la poco lineare formulazione
della norma, che risulti attribuito alla corte d'assise anche il
delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti (art. 74 Dpr 309/90), che pure è richiamato dal comma
3bis dell'art. 51 c.p.p., in quanto nella lettera a) dell'art. 5
c.p.p. (non modificata sul punto) tutti i delitti previsti dal Dpr
309/90 sono attribuiti alla competenza del tribunale.



Nei casi suindicati, e in particolare in quelli sub 2) e 3),
ricorrono ampiamente quelle ragioni connesse alla complessità degli
accertamenti e alle conoscenze tecniche necessarie che hanno
consigliato di non attribuire a giudici popolari la competenza a
decidere sulle associazioni di tipo mafioso. Anche questi
procedimenti, infatti, presentano spesso una particolare
complessità del materiale probatorio, richiedono decisioni su
questioni tecniche e procedurali particolarmente complesse, esigono
una "cultura della prova" e delle regole di valutazione della
stessa che normalmente sono patrimonio solo dei giudici
professionali.



Inoltre, la possibile connessione dei procedimenti per i reati
suindicati con procedimenti relativi ad associazioni di tipo
mafioso, laddove ad esempio l'associazione mafiosa si dedichi anche
a sequestri di persona (come è avvenuto nel passato in alcune zone
del paese) ovvero al traffico di tabacchi (come accade tuttora per
alcune associazioni di tipo mafioso in Campania e in Puglia) o
ancora al trasporto di stranieri (si tratta prevalentemente di
associazioni straniere che hanno assunto connotazione mafiosa)
potrebbe finire per  vanificare lo scopo principale del
provvedimento in esame, in quanto in questi casi anche la
competenza a giudicare sul delitto di associazione di stampo
mafioso sarebbe attribuita alla corte d'assise in base alla
disposizione di cui all'art. 15 c.p.p.