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Approfondimenti giuridici | Documenti ufficiali
4 luglio 2012

Proposte di risparmio spesa pubblica in riferimento alle controversie in materia di lavoro e previdenza

Testo elaborato dalla commissione di studio ANM in materia di diritto del lavoro

Va detto in premessa che ancora di recente il diritto del lavoro e della previdenza è stato massicciamente fatto oggetto di una serie di interventi finalizzati a ridurre il contenzioso ed a contenere la spesa pubblica: il margine per ulteriori riduzioni di spesa è pertanto limitato, tenuto conto d'altronde che molti dei diritti ad esso connessi godono di rango costituzionale e come tali non possono soccombere di fronte alle esigenze di bilancio.

Appaiono pertanto enucleabili le seguenti proposte, che riguardano in particolare il processo previdenziale come regolato dalla vigente normativa:

    1. previsione di un termine dilatorio di 9 mesi, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, prima della proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cpc, in modo da evitare la duplicazione della visita medica, prima presso l'ASL e poi ad opera del CTU nominato dal giudice in sede di ATP; la produzione di copia della domanda amministrativa, con attestazione della data di ricezione da parte della ASL territorialmente competente, deve essere posta come presupposto di ammissibilità della domanda di ATP; la domanda amministrativa dovrà inoltre contenere in modo preciso il tipo o i tipi di prestazione richiesti all'organo amministrativo, e  tali richieste dovranno coincidere con quelle formulate in sede di ATP;

    2. previsione di un termine dilatorio di almeno 9 mesi dalla data della domanda amministrativa, per l'introduzione di giudizi in materia di riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali di valore inferiore a 400 euro: a titolo di esempio, per l'indennità di malattia per i braccianti agricoli, per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare ecc..

    3. Previsione della compensazione delle spese di lite in caso di riconoscimento della prestazione assistenziale a decorrere da epoca successiva alla introduzione del relativo giudizio innanzi all'autorità giudiziaria (sostenuta per via giurisprudenziale e funzionale ad un'ampia riduzione degli appelli aventi ad oggetto unicamente la pronuncia sulle spese di lite);

    4. previsione dell'obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni interne all'Ufficio giudiziario mediante invio di posta elettronica, senza ricorso all'inoltro di documenti cartacei;

    5. Previsione dell'attivazione obbligatoria, in tutti gli Uffici giudiziari, del sistema CONSOLLE per il deposito delle sentenze, in modo da evitare la stampa con risparmio di carta e di toner.

    6. previsione di rapido e necessario inserimento dei protocolli d'udienza (soprattutto relativi a nuovi istituti processuali-ad es. art. 445 bis cpc), nel sito delle buone prassi, al fine di uniformare le prassi processuali degli uffici e di realizzare possibili contenimenti di tempi di trattazione;

    7. previsione di incentivo all'uso del calendario del processo (art. 81 disp. Att. Cpc), al fine di programmare in anticipo l'intera vicenda processuale, cosi' da spingere le parti a rispettarne i tempi intermedi (escussione testi, ctu, ..);

    8. previsione di specifica attività di formazione dei magistrati sui "costi del processo", con l'individuazione delle singole attività amministrative e processuali e dei relativi costi economici (anche in termini di tempo-lavoro);

    9. disincentivi processuali al frazionamento della domanda giurisdizionale per prestazioni previdenziali, in base sia al criterio temporale che alla distinzione tra capitale ed accessori, e in generale in base a tutti gli espedienti che puntano esclusivamente all'ampliamento del contenzioso, senza alcun vantaggio sostanziale per i ricorrenti;

    10. istituzione presso i maggiori enti previdenziali di referenti specifici destinati istituzionalmente a ricevere dagli uffici giudiziari dettagliate segnalazioni dei dirigenti a proposito di disfunzioni patologiche che creano contenzioso, come ad es. l'inerzia dei funzionari nel dare attuazione a pronunce giurisdizionali ovvero nel definire gli accertamenti amministrativi, così creandosi un canale di comunicazione istituzionale tra l'amministrazione giudiziaria e la sede amministrativa capace di contribuire ad eliminare le sacche più gravose (e dispendiose) di carico giurisdizionale.