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ORGANI ANM | Documenti ufficiali
3 giugno 2013

Cdc sulla delibera Csm sulla nomina di magistrati a funzioni apicali

L'Anm, in relazione alla deliberacon la quale il Csm ha destinato due magistrati alle funzioniapicali di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e di Capodell'Ufficio Legislativo, richiama anzitutto quanto affermato dalCdc in data 22 dicembre 2012 con riferimento, in particolare,all'opportunità della previsione legale di un limite di permanenzamassima decennale per gli incarichi fuori ruolo, introdotto dallalegge n. 190/2012. Tale limite è diretto a evitare eccessi, aprevenire la creazione di carriere parallele e alternative allagiurisdizione e a scongiurare la perdita della specificaprofessionalità del magistrato.


L'Anm, in relazione alla delibera
con la quale il Csm ha destinato due magistrati alle funzioni
apicali di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e di Capo
dell'Ufficio Legislativo, richiama anzitutto quanto affermato dal
Cdc in data 22 dicembre 2012 con riferimento, in particolare,
all'opportunità della previsione legale di un limite di permanenza
massima decennale per gli incarichi fuori ruolo, introdotto dalla
legge n. 190/2012. Tale limite è diretto a evitare eccessi, a
prevenire la creazione di carriere parallele e alternative alla
giurisdizione e a scongiurare la perdita della specifica
professionalità del magistrato.

 

La Giunta, pur prendendo atto delle ragioni di carattere
istituzionale che sono a base della delibera, deve purtroppo
rilevare, con rammarico, che la decisione del Csm di ritenere
superabile il termine decennale, in caso di ricorso all'aspettativa
prevista dall'art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001, contraddice la
linea di rigore finora opportunamente seguita dal Csm e la stessa
normativa secondaria consiliare.

 

Tale decisione rischia di avallare un'interpretazione che potrebbe
consentire anche in futuro l'aggiramento del limite temporale
proprio del collocamento fuori ruolo. Essa, inoltre, ripropone il
tema della discrezionalità del Consiglio nell'applicazione della
normativa primaria e secondaria, discrezionalità che deve essere
sempre governata da criteri rigorosi, oggettivi e coerenti.



Approvato a maggioranza dal
Comitato Direttivo Centrale