La Consulta ha depositato la
sentenza n. 223/2012 con cui ha accolto tutte le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dall'Anm sulla manovra
economica 2010.
Dichiarato illegittimo l'art. 9 c.
22 D.L.78/2010 nella parte in cui, per gli anni
2011-2012-2013 taglia l'"indennità giudiziaria", nella
parte in cui statuisce un prelievo del 5% e del 10% sul reddito
rispettivamente superiore ai 90.000 e ai 150.000 euro
lordi annui nonché ancora nella parte in cui, per il personale di
magistratura, dispone che "non sono erogati, senza possibilità di
recupero, gli acconti degli anni 2011-2012-2013 ed il conguaglio
del triennio 2010-2012" nonché nella parte in cui stabilisce per i
magistrati, che "per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli
anni 2009, 2010 e 2014 nonché nella parte in cui non esclude" che
al personale di magistratura "sia applicato il primo periodo del c.
21" dell'art. 9 D.L.78/2010.
Illegittima anche l'applicazione
della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva prevista
dall'art. 37 c. 1 D.P.R. 1032/1973.