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Approfondimenti giuridici | Documenti ufficiali
4 febbraio 2016

Relazione sulle proposte di modifica dell’art. 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ANM

COMMISSIONE GIUSTIZIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 04 febbraio 2016

 

Modifica all’art. 52 del codice penale,
in materia di difesa legittima

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Previsione attuale:

Art. 52.
Difesa legittima.

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
- necessità di difendere
- un diritto proprio od altrui
- contro il pericolo attuale
- di una offesa ingiusta,
- sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

riforma della legge n. 59/2006:
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

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Secondo la tesi prevalente e accolta dalla giurisprudenza, l'ipotesi di cui all'art. 52, secondo e terzo comma c.p. non individua una nuova figura di causa di giustificazione ma un’ipotesi speciale di legittima difesa. Ne segue che, perché ricorra la scriminante, devono sussistere gli altri requisiti previsti dal primo comma.

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Osservazioni:

In primo luogo, un’osservazione preliminare: la riflessione che si sviluppa sui casi di cronaca di reazione della vittima all’aggressione spesso si sviluppa sulla base delle iniziative adottate dagli uffici di procura in fase di prima indagine, quando l’ipotesi di omicidio o di lesioni volontarie è formulata per la necessità di assicurare la difesa a fronte dell’esigenza di procedere a un’autopsia o comunque ad altri accertamenti investigativi. L’esame dei successivi sviluppi giudiziari, fino alla sentenza definitiva, dimostra come spesso la stessa autorità requirente finisca poi col ravvisare la sussistenza della scriminante.

In secondo luogo: La riflessione condotta sulla base di reazioni puramente emotive e superficiali a casi di cronaca trascura spesso una più attenta valutazione circa l’effettiva sussistenza degli elementi fondamentali della scriminante e talora perfino gli elementi di fatto, giungendo a volte a legittimare l’idea di un’autotutela che si confonde col farsi giustizia da sé.

In terzo luogo: Non possono essere abbandonati i capisaldi dell’art. 52 c.p., ivi compreso il principio di proporzione fra beni omogenei: di conseguenza, non potrebbe ad esempio ammettersi una riforma che legittimasse una reazione omicida diretta a difendere i beni materiali senza che vi sia anche violenza o pericolo di violenza alla persona:
CEDU, ARTICOLO 2 Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

In quarto luogo: Va evitato il rischio di adeguare la norma alla fenomenologia di volta in volta offerta dalla cronaca, col pericolo di degradare la previsione astratta in una casistica, che per sua natura non potrebbe che essere esemplificativa e rischia invece, paradossalmente, di limitare e non estendere l’ambito della scriminante, finendo con l’escludere tutto quel che non è espressamente tipizzato.

In quinto luogo: Indubbiamente nella valutazione circa la sussistenza delle condizioni della difesa legittima residuano ampi margini di valutazione discrezionale. Tuttavia, una maggiore oggettivazione dei requisiti non potrebbe che ricavarsi dalla casistica offerta dall’esperienza giurisprudenziale. Del resto, se anche si considerano i casi di cronaca più noti ed anche recenti, che maggiormente hanno suscitato forti reazioni critiche da parte dell’opinione pubblica, si vedrà come le incertezze non possono risolversi, nella gran parte dei casi, con l’introduzione di presunzioni legali , perché le presunzioni sono comunque soggette a precisi limiti di rango costituzionale e perché quelle incertezze toccano non tanto i profili in diritto dell’istituto quanto piuttosto la ricostruzione probatoria e l’apprezzamento in concreto della fattispecie esaminata.

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Casistica esemplificativa: 

1) Alcune situazioni spesso considerate nella discussione pubblica che si sviluppa a margine dei fatti di cronaca non meritano tutela, per l’assenza di taluno dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 52 cp. Ad esempio:
- chi reagisce violentemente benché si possa sottrarre con la fuga o con altro mezzo non lesivo;
- chi ha determinato lo stato di pericolo, ad esempio intervenendo personalmente in assenza di rischio di aggressione, pur essendo nelle condizioni di rivolgersi efficacemente agli organi di polizia;
- chi spara alle spalle o comunque in assenza di attualità del pericolo, perché l’aggressore sta fuggendo;
- chi aggredisce per tutelare i beni materiali, in assenza di rischio per l’incolumità personale.

2) Altre situazioni già rientrano nell’attuale previsione della scriminante. Ad esempio: certe situazioni di minorata difesa o il caso di chi si risveglia di soprassalto, sorpreso d’improvviso nel cuore della notte da soggetto che si dirige verso di lui.

3) Altre situazioni possono rientrare nei casi di eccesso colposo o di legittima difesa putativa:

      A) Eccesso colposo: errore di valutazione (e non intenzionale eccesso di reazione) su uno dei requisiti della scriminante. Ad esempio: si valuta colpevolmente come tentativo di aggressione quel che è solo un tentativo di fuga.

      B) Legittima difesa putativa: errore di fatto su uno degli elementi (ad esempio, si crede di trovarsi di fronte a un’aggressione e invece è uno scherzo, si crede che nella stanza vicina ci siano familiari che possono essere aggrediti, si crede erroneamente che l’aggressore sia armato).

Esempio: “Caso Re Cecconi”
La sera del 18 gennaio 1977 Luciano Re Cecconi, noto calciatore della SS Lazio, entrò con due amici in una gioielleria situata nel quartiere romano della Collina Fleming Nel fare ingresso, Re Cecconi simulò una rapina, fingendo per scherzo di minacciare il gioielliere. Questi però non riconobbe il calciatore ed esplose contro di lui un colpo con una pistola calibro 7,65. Il calciatore, colpito in pieno petto, morì poco dopo in ospedale. Il gioielliere fu arrestato e accusato di "eccesso colposo di legittima difesa All’esito del processo, venne assolto per "aver sparato per legittima difesa putativa".

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 Pur comprendendo le esigenze che ispirano i DDL in esame, non sembra che essi riescano nell’intento di dare una risposta soddisfacente a quelle problematiche che pure vorrebbero risolvere.

Singole proposte:

DDL 2892 Molteni ed altri
ART. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

Osservazioni:
Questo DDL sembra voler costruire una figura autonoma di legittima difesa, che preveda una presunzione legale quanto ai requisiti della necessità e della proporzione. L’estensione sembra eccessiva, specie se la presunzione dovesse ritenersi operante anche in assenza di violenza alla persona o di pericolo di aggressione (deve intendersi scriminato chi, dalla strada, reagisse contro un uomo travisato il quale forzasse una finestra per introdursi all’interno di un’abitazione nella quale non sia presente alcuno?).

Si tratta di una soluzione di tipo casistico, che finisce col trascurare altre situazioni di potenziale pari gravità.

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DDL 3380 La Russa ed altri
ART. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l’intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall’offesa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il pericolo di aggressione e l’assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l’offesa ingiusta avviene, all’interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa ».

Osservazioni:
- lett. a): estensione eccessiva della legittima difesa, pur in assenza di violenza alla persona o di pericolo di aggressione; la norma sembra trascurare l’esigenza di dare oggettivazione agli elementi della fattispecie: da cosa si desume “l’intenzione”? e cosa vuol dire l’espressione “volersene allontanare senza desistere dall’offesa”? (sembrerebbe peraltro voler consentire la reazione anche al momento della fuga)
- lett. b): il riferimento allo “stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa” richiama condizioni di carattere indeterminato e soggettivo, mentre la sola ora notturna non comporta necessariamente una condizione di sorpresa o di minorata difesa.

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DDL 3384 Marotta
ART. 1.
1. Dopo il primo comma dell’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
«Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l’offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa».

Osservazioni:
- Il richiamo alla imprevedibilità dell’offesa è troppo generico (lo sviluppo offensivo è quasi sempre possibile e quindi è quasi sempre imprevedibile l’offesa)
- Le condizioni di minorata difesa sono uno dei fattori che possono ad esempio aggravare il pericolo di aggressione, ma si rischia di cadere nella casistica, il cui apprezzamento è meglio lasciare alla giurisprudenza.

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DDL 3434 Fontana
ART. 1.
1. I commi secondo e terzo dell’articolo 52 del codice penale sono abrogati.
2. Dopo l’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
a) vedendo minacciata la propria o l’altrui incolumità, usa un’arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l’aggressore;
b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere dall’azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Osservazioni:
Il DDL:
- costruisce una causa di giustificazione autonoma, che prescinde dai requisiti previsti nel comma 1 dell’art. 52 cp, introducendo un’ampia presunzione di necessità, peraltro riferita a condizioni di natura soggettiva, in contraddizione con l’esigenza di oggettivare gli elementi costitutivi della fattispecie (“vedendo minacciata la propria o l’altrui incolumità …”, “vedendo minacciati i propri o altrui beni…”);
- rischia di aumentare il grado di incertezza della scriminante, con richiami di carattere generico (“per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l’aggressore”);
- consente la difesa della proprietà anche con reazione lesiva contro la persona(“vedendo minacciati i propri o altrui beni … per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia”)

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Conclusioni:

Gli aspetti di maggiore delicatezza – non a caso interessati dai DDL in esame – toccano:
- la necessità
- l’attualità del pericolo
- la proporzionalità

Sulla proporzionalità si è già intervenuti con la riforma del 2006 e non si vedono spazi per l’introduzione di presunzioni ulteriori, posto che principi costituzionali e sovranazionali non consentono di spingere la regola della proporzione oltre l’equilibrio fra beni omogenei (cioè non si può consentire il sacrificio della vita o un’apprezzabile lesione dell’incolumità personale per difendere i beni materiali).

Parimenti intoccabile è il requisito dell’attualità del pericolo: mai si potrà consentire la reazione contro chi fugge o comunque quando si è già compiuta ed esaurita la compromissione del diritto aggredito (in tal caso la reazione sarebbe vendetta).

Quanto alla necessità, i tentativi di tipizzazione e di introduzione di presunzioni legali sono ostacolati dalla varietà della casistica concreta, la cui valutazione sarebbe bene lasciare al più flessibile apprezzamento del magistrato.

Non va neanche dimenticato che gli istituti dell’eccesso colposo e della scriminante putativa costituiscono quelle valvole di sicurezza del sistema, in grado di venire incontro alle esigenze di giustizia del caso concreto, come dimostra la pluridecennale esperienza giurisprudenziale.

Qualora si volesse procedere a una riforma della legittima difesa, si dovrebbe muovere piuttosto da un esame completo dell’intera giurisprudenza, anche anteriore al 2006 (perché quella riforma ha interessato solo il requisito della proporzionalità e solo in determinate situazioni), per ricavarne la casistica ed estrapolare le fattispecie per le quali sono emersi profili di incertezza, per definirle in sede normativa ed eventualmente adeguarle alle necessità e alla fenomenologia attuale.