L'ANM è l'associazione cui aderisce circa il 90%
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.




https://www.associazionemagistrati.it/2240/sui-richiedenti-asilo.htm
ORGANI ANM | Documenti ufficiali
21 maggio 2016

ANM sulla situazione degli uffici giudiziari a causa dell’aumento dei ricorsi dei richiedenti asilo

L'ANM intende sottoporre all’attenzione del Ministro della Giustizia la situazione di vera e propria emergenza nella quale versano gli uffici giudiziari civili a causa della crescita esponenziale dei ricorsi dei richiedenti asilo che impugnano le decisioni di diniego delle commissioni territoriali.
Il numero dei migranti che fuggono da teatri di guerra, conflitti locali, violenza generalizzata, calamità naturali e miseria, e sbarcano sulle nostre coste è grandemente aumentato negli ultimi anni.
A fronte dell’aumentare del numero delle domande, il Ministero dell’Interno ha riorganizzato le commissioni territoriali che sono state dotate di nuovi mezzi, attraverso la creazione di commissioni distaccate e di sottocommissioni, senza che ciò sia stato accompagnato dalla dotazione di maggiori risorse agli uffici giudiziari competenti per le impugnazioni dei provvedimenti delle commissioni.
A titolo esemplificativo:
Le pendenze della sola Commissione territoriale di Roma e Frosinone (i cui provvedimenti vengono impugnati innanzi al Tribunale di Roma) sono passate da 4.547 domande del 2013 a 7.315 del 2014, cui è conseguito un aumento esponenziale del numero dei ricorsi ex art 35 D.Lvo n. 25/2008: si è passati da 1.595 ricorsi iscritti a ruolo nel 2013 a 1.580 ricorsi iscritti a ruolo i primi 7 mesi del 2015, a 1.100 ricorsi iscritti a ruolo nei soli primi tre mesi del 2016.
Riteniamo imprescindibile che tale materia resti di competenza della giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritti fondamentali delle persone, ma chiediamo che siano stanziate risorse umane e materiali idonee ad affrontare un’emergenza che sarà senz’altro di lungo periodo.
I ricorsi ex art 35 d.lvo 25/2008 richiedono adempimenti della cancelleria (onerata della notifica dei ricorsi alle commissioni territoriali, che non sono allo stato fornite di PEC) ai quali, stante il sostanziale dimezzamento del personale, rischia di non essere più in grado di adempiere.
La carenza di personale crea ritardi nella lavorazione dei fascicoli, a partire dalla iscrizione a ruolo, che crea gravi disfunzioni e può comportare una gravissima violazione dei diritti delle persone coinvolte.
Accade che i ritardi nella lavorazione del fascicolo comportino che esso arrivi al giudice competente a decidere sulla sospensiva dopo alcuni mesi dal deposito del ricorso. E’ accaduto che il giudice abbia concesso la sospensiva quando il richiedente asilo era già stato rimpatriato, in casi nei quali era stata poi riconosciuta anche la protezione internazionale.
Le misure finora adottate, quali le applicazioni extradistrettuali, a fronte dell’imponente crescita delle impugnazioni, si sono rivelate assolutamente inadeguate, con la conseguenza che la trattazione dei procedimenti è fissata a distanza anche di anni, con grave violazione dei diritti dei richiedenti e con insostenibile aggravio di costi per la collettività.
Tale situazione non può essere affrontata imponendo per legge un termine massimo per la definizione dei procedimenti (sei mesi ex art 27 del D.Lvo n. 142 del 2015 che ha modificato il comma 9 dell’art 19 d.lvo 150/2011) che, nell’attuale carenza di risorse, i giudici non sono assolutamente in grado di rispettare.
La situazione dei giudici civili è ulteriormente aggravata dall’aumento esponenziale delle tutele per i minori stranieri non accompagnati, il cui numero appare ormai ingestibile con le risorse a disposizione, con un enorme aggravio per gli uffici del giudice tutelare.
A ciò si affiancano le disfunzioni create dalla difficoltà di reperire interpreti nella lingua dei richiedenti, sia per la loro scarsità in relazione ad alcune lingue, sia per i compensi irrisori che sono previsti in loro favore.
Chiediamo, pertanto: