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LA MAGISTRATURA | Articolo Rivista
16 ottobre 2017

Luci e ombre del tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013: le esperienze di due stagiste

Normativa di riferimento

L’art. 73, comma 1°, D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, come successivamente integrato dal decreto 90/2014, prevede che “i laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi…”.

È inoltre prevista la possibilità di svolgere lo stage presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, nonché presso la Corte di Cassazione con effetti analoghi a quelli che si ottengono per gli stages negli uffici della giustizia ordinaria.

La legge cerca di incentivare il ricorso allo stage in diversi modi:

a. prevedendo, al comma 8 bis, la attribuzione agli ammessi di una borsa di studio non superiore ad € 400,00, secondo le modalità concretamente individuate dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia, pur escludendo l’art. 8 che lo svolgimento dello stage dia diritto ad alcun compenso e possa determinare il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi;
b. prevedendo, al comma 10, la possibilità per gli stagisti di svolgere, contestualmente allo stage, anche altre attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché ciò si svolga con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.
c. prevedendo, al comma 13, che l’esito positivo dello stage sia valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo, in quest’ultimo caso, il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame;
d. prevedendo, al comma 14, che l’esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato e per quelli indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisca titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
e. prevedendo, al comma 15, che l’esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
f. prevedendo, all’art.16, che ai fini della nomina a giudice di pace non sia richiesto il requisito del superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage in esame;
g. prevedendo, in particolare modo, al comma 11 bis, che l’esito positivo dello stage costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.

Che il legislatore creda nello strumento dello stage presso gli uffici giudiziari emerge anche dalla disposizione dell’art. 50 del D.L 90/2014 conv. dalla L. 114/2014 con la quale il legislatore, nel prevedere la formazione dell’ufficio del processo, ha disposto che esso sia composto, oltre che da personale di cancelleria, anche dagli stagisti ex art. 73 del decreto-legge 69/2013 o dai laureati che svolgano la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Punti di forza

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari è prima di tutto una “palestra” per coloro che non solo vogliano intraprendere la strada della magistratura ma anche quella forense: il contatto diretto e quotidiano con il magistrato, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, lo studio dei molteplici fascicoli e l’approfondimento di sempre diverse questioni giuridiche, l’apprendimento delle diverse modalità di redazione dei provvedimenti,costituiscono alcune delle attività che indirizzano il tirocinante verso lo studio del diritto in un’ottica nuova ed affascinante.
Detto periodo di formazione teorico-pratica si traduce in concreto nella partecipazione alle udienze tenute dal magistrato formatore ed a quelle collegiali, nello svolgimento di attività di studio dei fascicoli e contestuali ricerche giurisprudenziali sugli eventuali precedenti di legittimità e di merito, relativi alla fattispecie oggetto del giudizio, nonché nella redazione di bozze di provvedimenti (decreti, ordinanze, sentenze) e nella gestione pratica dell’ufficio del processo.
La disponibilità del magistrato formatore, la sua voglia di trasmettere il sapere giuridico, la pazienza di spiegare, il mettersi sempre in gioco sono lo stimolo continuo che rendono questo tirocinio un’esperienza formativa come poche.
Altro punto di forza di predetto tirocinio è la possibilità di partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati dell’ufficio e di accedere ai sistemi informatici ministeriali, nonché la possibilità di disporre di una consolle con profilo personale, consentendo allo stagista di svolgere un lavoro autonomo.
Il tirocinio rappresenta per gli aspiranti magistrati, a oggi, l’unico canale alternativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali: l’aver concluso positivamente il periodo di 18 mesi di stage, costituisce infatti titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario, al pari del diploma di specializzazione. L’esito positivo di tale tirocinio costituisce, altresì, titolo preferenziale, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione.

Punti di debolezza

La normativa che disciplina i tirocini in questione presenta delle carenze per quanto riguarda le modalità d’inserimento e di svolgimento degli stessi, generando confusione e divergenze nella regolamentazione tra i diversi uffici.
La norma prescrive che la domanda dell’interessato deve essere presentata ai Capi degli uffici giudiziari con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e prevede, altresì, la possibilità di esprimere una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati.
L’alto numero di richieste inoltrate negli ultimi tempi, ha reso difficile da parte degli uffici il soddisfacimento delle richieste di assegnazione, in quanto superiori alle esigenze degli uffici; per tale motivo, i vari coordinatori preposti effettuano l’assegnazione ai magistrati formatori secondo le modalità che ritengono opportune, senza che il tirocinante abbia contezza né dei tempi dell’inizio del tirocinio, né dell’accettazione della richiesta inoltrata per l’ufficio prescelto.
Dal punto di vista formativo, inoltre, non vi è uniformità nell’accertamento e nel monte ore da svolgere, che può differenziarsi in base agli uffici giudiziari, non garantendo così un trattamento equo tra i diversi stagisti e creando difficoltà al tirocinante nell’organizzazione delle compatibili attività formative.
Un’altra nota dolente di non poca importanza, è rappresentata dalle indennità, ovvero l’incertezza circa l’effettivo ottenimento della borsa di studio e la mancanza di copertura assicurativa. Sebbene l’incertezza di tale retribuzione sia compensata dai plurimi vantaggi formativi che, al positivo superamento di questo tirocinio la legge ricollega, dall’altra parte frustra gli effetti positivi prodottisi a causa del mancato corrispettivo economico, poiché anch’esso rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto.
Il fatto che predetto tirocinio sia un vero e proprio lavoro, trova conferma nel decreto legge n. 69/2013, il c.d. “Decreto del Fare”, con cui il governo intendeva fornire “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; precisamente, nel titolo III contenente l’art.73, si evince che suddetto tirocinio è stato istituito per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario con l’organizzazione dell’ufficio del processo, di cui lo stagista fa parte, affinché gli uffici giudiziari possano gestire al meglio e smaltire l’ingente carico di lavoro.
L’incertezza riguarda non solo l’erogazione della borsa di studio ma anche le modalità con le quali viene erogata.
Inizialmente il Ministero della Giustizia con l’emanazione del bando dell’erogazione della borsa di studio relativa al periodo formativo dell’anno 2015, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva stanziato 8 milioni di euro e stabilito come requisito d’assegnazione il valore reddituale ISEE, senza determinarne un limite per l’individuazione dei beneficiari.
Le somme stanziate per l’anno 2015 hanno soddisfatto tutti gli stagisti ma ciò non è accaduto con il bando per il periodo di tirocinio relativo all’anno 2016; infatti, le medesime somme stanziate dal Ministero della Giustizia non hanno potuto coprire le borse per tutti i tirocinanti a livello nazionale, a causa dell’aumento sensibile degli stagisti.
Nonostante il contributo fondamentale dei tirocinanti per realizzare l’Ufficio del processo è stato garantito il corrispettivo per il lavoro svolto solo alla metà di essi.
Ciò è stato dovuto sia al mancato incremento dei fondi stanziati, sia all’introduzione del criterio ISEE relativo alla situazione patrimoniale familiare che continua ad assimilare il lavoro svolto dagli stagisti a una borsa universitaria assegnata in base alle condizioni reddituali, creando disparità di trattamento tra i tirocinanti non assicurando a tutti un adeguato corrispettivo per il lavoro svolto.
Per di più, vi è incertezza su quando e come verranno assegnate le borse in futuro e lungaggini procedurali riguardanti la pubblicazione delle graduatorie e l’erogazione delle borse già assegnate.
Pertanto, nonostante l’arricchimento del bagaglio formativo che conferisce questa esperienza, si ritiene che un’indennità, seppur minima, potrebbe essere uno stimolo maggiore e un incentivo nella scelta di questo percorso formativo.
Infine, uno degli aspetti più problematici della disciplina prevista dall’art. 73 L.98/2013 è rappresentato dall’individuazione delle modalità di raccordo tra lo stage e un eventuale tirocinio per l’accesso alla professione d’avvocato.
Spesso i neolaureati svolgono contestualmente al tirocinio ex art. 73 la pratica forense presso uno studio legale e, di frequente, in assenza di una convenzione tra gli uffici giudiziari e gli ordini degli avvocati, comportando allo stagista forti difficoltà nel portare proficuamente a termine i due percorsi formativi prescelti.
Sarebbe, pertanto, auspicabile la redazione di un progetto formativo condiviso tra il magistrato formatore e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale il praticante è iscritto, nel quale vengano determinate le modalità concrete di svolgimento di entrambi i tirocini.
Nonostante si auspichi un intervento del legislatore per chiarire e regolamentare alcuni punti oscuri di tale percorso formativo, il tirocinio con un magistrato formatore è un’ottima chance per tutti coloro che intendano avvicinarsi allo studio del diritto sostanziale e procedurale, dando un taglio pratico e logico alle nozioni acquisite durante il percorso universitario, poiché consente di acquisire delle ottime competenze per intraprendere sia la professione forense sia per poter partecipare al concorso per la magistratura ordinaria.