L'ANM è l'associazione cui aderisce circa il 90%
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.




https://www.associazionemagistrati.it/2885/intercettazioni-molti-i-nodi-irrisolti.htm
ORGANI ANM | Documenti ufficiali
21 aprile 2010

Intercettazioni, molti i nodi irrisolti

L’Associazione nazionale magistrati ribadisce la più netta contrarietà al testo di riforma in materia di intercettazioni in discussione in Senato, che rischia di vanificare, soprattutto per i reati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento d’indagine.
Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in parte alcune osservazioni formulate dall’Anm, non modificano gli insuperabili aspetti di criticità dell’impianto complessivo della riforma.

Gravi indizi di reato
L’introduzione del requisito dei “gravi indizi di reato” rappresenta un apprezzabile miglioramento rispetto all’originaria previsione degli “evidenti indizi di colpevolezza”. Tuttavia, appare del tutto contraddittorio con tale innovazione il richiamo alla disciplina dell’art.192 c.p.p., trattandosi di norma che regola la valutazione della prova ai fini della colpevolezza e, dunque, difficilmente riferibile alla sussistenza di indizi di reato.
E’ poi assolutamente irragionevole il divieto di disporre nuovi ascolti sulla base dei contenuti di intercettazioni lecitamente acquisite. Ad esempio, se nel corso di una conversazione intercettata in un’indagine per traffico di stupefacenti l’interlocutore riferisce dell’imminente programmazione di un omicidio, sarebbe impossibile disporre nuove in-tercettazioni per impedire l’omicidio e individuarne i responsabili.

Intercettazione utenze soggetti estranei
Analogamente è apprezzabile il tentativo di riempire di contenuto il requisito della indispensabilità a fini investigativi nell’ipotesi di intercettazione di utenze di soggetti estranei al reato. La formulazione della norma, però, è poco precisa sul piano tecnico e rischia di generare equivoci in merito ai presupposti necessari. Sarebbe, pertanto, preferibile utilizzare una formulazione più chiara come, ad esempio, l’indicazione della necessità che sussista fondato motivo di ritenere che le relative comunicazioni o conversazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine.

Riprese visive
Condivisibile, infine, è la scelta di differenziare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni da quella delle riprese visive in luogo pubblico, attività quest’ultima di grande utilità investigativa che non incide sulla sfera della riservatezza delle persone coinvolte.

Acquisizione tabulati
Inspiegabile, invece, perché si voglia mantenere la stessa disciplina delle intercettazioni anche per l’acquisizione dei c.d. tabulati, che per pacifica giurisprudenza costituzionale rappresenta un’interferenza nella libertà di comunicazione di gran lunga inferiore rispetto a quella delle intercettazioni. Peraltro per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo si prevedono, paradossalmente, requisiti più rigorosi per l’acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un’intercettazione.

Sul testo complessivo permangono ancora numerosi nodi irrisolti.

Limiti di tempo
In particolare, la previsione di un termine di durata massima delle intercettazioni è assolutamente irragionevole e rischia di rendere del tutto inutilizzabile lo strumento. L’attività criminosa non rispetta certo gli stretti margini temporali fissati dalla legge per lo svolgimento delle intercettazioni. Basti pensare a un sequestro di persona, a un’operazione di importazione di stupefacenti o di armi, alla tratta di persone, a un’attività di corruzione nella pubblica amministrazione per capire quanto sia del tutto inadeguato e irrisorio il termine di soli due mesi di ascolti. La possibilità di proroga di soli ulteriori 15 giorni che si vorrebbe introdurre non modifica in alcun modo l’irrazionalità della limitazione temporale prevista.

Intercettazioni ambientali
La limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei quali “vi è fondato motivo di ritenere” che “si stia svolgendo l’attività criminosa”, per tutti i reati e persino per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, rischia di arrecare un danno irreparabile all’attività di contrasto alle organizzazioni criminali da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.

Divieto di pubblicazione
Il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di tutti gli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino alla chiusura delle indagini rappresenta un’inaccettabile limitazione al diritto/dovere di informazione e di cronaca garan-tito dall’articolo 21 della Costituzione.

Registrazioni senza consenso
Del tutto incomprensibile è poi l’introduzione di un reato per la registrazione di comunicazioni da parte di uno degli interlocutori senza il consenso degli altri; una previsione in netto contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Tale disposizione rischia, infatti, da un lato di esporre le vittime di reato a incriminazione (non essendo sempre possibile stabilire a priori che dal contenuto di una conversazione emerga una notizia di reato) e dall’altro di pregiudicare irrimediabilmen-te ogni forma di giornalismo d’inchiesta.

Competenza
Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza per autorizzare le attività d’intercettazione, ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di urgenza, le proroghe, l’autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte dalla Anm.