Vi ringrazio ancora una volta per aver coinvolto l’Associazione Nazionale Magistrati nel dibattito parlamentare relativo a alle proposte di modifica legislativa.
Io vorrei prima di tutto fare una considerazione di tecnica legislativa, di coordinamento tra norme, esaminando un po’ i due disegni di legge. Il giudizio abbreviato evidentemente non è ammesso soltanto nell’udienza preliminare che è quell’ipotesi base prevista dall’articolo 438 del codice di rito, ma anche a seguito del giudizio immediato, che a seguito dell’introduzione del cosiddetto “immediato cautelare” (i nuovi commi 1 bis e ter del 453 introdotti nel 2008) questa forma di immediato è diventata l’ipotesi più diffusa nell’esperienza giudiziaria. Soprattutto è diventata l’ipotesi più diffusa per i fatti di maggiore allarme sociale, per i fatti più gravi, per i fatti, ad esempio, per cui è previsto l’ergastolo. Mi riferisco in particolare al caso di omicidio aggravato, perché sostanzialmente poi di quello parliamo maggiormente.
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