Testo elaborato dalla Commissione di studio Anm su i carichi esigbili e approvato, con modifiche, dal Comitato Direttivo Centrale del 9 marzo 2019. Vedi il documento approvato dal Cdc.
La presente proposta rappresenta l’elaborazione dettagliata del metodo di determinazione dei carichi di lavoro come abbozzato nel documento approvato il 19.11.2016 dal Comitato Direttivo Centrale dell’ANM.
Persegue l'obiettivo di ricercare una soluzione:
idonea a soddisfare tutte le serie esigenze su cui si fonda la richiesta di misurabilità dell'attività giudiziaria;
adeguata ad evitare una serie di pericolosi effetti paradosso;
prontamente attuabile e, dunque, fondata su ancoraggi normativi già esistenti.
Si colloca all’interno del percorso già delineato e procede secondo alcune direttrici che è opportuno richiamare:
- i magistrati ordinari svolgono tanti lavori diversi; le differenze riguardano non soltanto i diversi settori (civile, penale, minori, sorveglianza, procura), ma anche le tantissime materie; pericoloso non tener conto delle molteplici variabili (consistenza del ruolo e specializzazione, tanto per citarne alcune);
- la produttività attuale è drogata, eccessiva e non sempre significativa della reale capacità di definizione, se per tale si intende non un semplice smaltimento, ma un prodotto che coniuga alla quantità, la qualità;
- le misurazioni dell’attività giudiziaria sono materia estremamente delicata che deve essere riservata alla stessa magistratura e che deve mantenere una sua rigorosa coerenza interna.
Da queste premesse consegue la necessità di:
- accantonare l’idea di una indicazione numerica nazionale fondata sulla media di produttività per funzioni, in quanto troppo semplicistica;
- considerare non soltanto le sentenze, ma anche tutti i provvedimenti definitori e dare rilievo anche al carico derivante dal ruolo;
- determinare non il solo limite massimo, bensì una fascia di produttività racchiusa tra un minimo e un massimo pretendibile;
- individuare con lo stesso procedimento, per evitare incoerenze, il minimo e il massimo della produttività pretendibile (identificabili con gli standard di rendimento e i carichi esigibili);
- prendere le mosse dai dati indicati nei programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011 ove esistenti, e di attivarsi per ottenere dati analoghi anche per il settore penale, trattandosi, allo stato, dell’unica sperimentata procedura che, valorizzando le specificità e le conoscenze dei singoli uffici, può considerarsi idonea a misurare l’attività giudiziaria.
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