Il DDL 735 (Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità) presentato dal Sen. Pillon al Senato il 1 agosto scorso si compone di 24 articoli che, nell’ottica di chi lo ha elaborato, dovrebbe garantire al figlio minorenne di coppie separate una più corretta applicazione della legge 54/06 sul cd affidamento condiviso.
In realtà la normativa sembra farsi carico di esigenze degli adulti coinvolti nella crisi matrimoniali e di istanze provenienti da settori della società civile (le associazioni dei padri separati), più che mettere al centro gli interessi dei minori.
1. L’art. 7 comma 1 lett. b) sostituisce al termine di novanta giorni tra il deposito del ricorso e la data di comparizione delle parti, un termine più breve di 40 giorni. La finalità acceleratoria, evidente nella proposta, misconosce la realtà degli uffici giudiziari che, per scarsità di risorse, non riescono a rispettare nemmeno i 90 giorni.
La finalità acceleratoria viene, poi, smentita dagli interventi di complicazione e di appesantimento del giudizio separativo che si introducono contemporaneamente.
In primo luogo, la fase della mediazione che come condizione di procedibilità oltre ad uccidere l’effetto benefico della mediazione familiare ‘spontanea’, come si dirà meglio al punto successivo, autorizza il presidente che rilevi il mancato rispetto della condizione di procedibilità a rinviare per ‘non più di due mesi’ inviando le parti davanti ad un mediatore familiare. (art. 8 comma 1 lett. b).
In secondo luogo la previsione della reclamabilità davanti al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli (art. 6 che aggiunge un terzo comma all’art. 178 c.p.c.), provocherà appesantimenti ed il concreto rischio che i reclami al collegio diventino un numero assolutamente ingestibile dai magistrati, se non con tempi molto lunghi, che inevitabilmente allungheranno i tempi di definizione della causa principale. Proprio a fronte di tali problematiche, sperimentate sul campo, tale istituto era stato a suo tempo abrogato dal legislatore con la riforma del processo civile del 1990. Solo chi non conosce i giudizi di separazione può pensare che una misura del genere sia indolore rispetto alla agevole definizione della controversia.
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