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AREA GENERALE | Comunicati stampa
14 maggio 2020

Resoconto sull’intervento della G.E.C. nell’audizione alla Commissione Giustizia del Senato

Hanno partecipato, in forma telematica, Luca Poniz e Bianca Ferramosca

Il 13 maggio 2020, in rappresentanza della G.E.C. Luca Poniz e Bianca Ferramosca hanno partecipato ad un’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, con modalità telematica.

Sono state illustrate le posizioni dell’A.N.M in particolare relazione all’art. 3 del D.L 28, del 20 aprile 2020, ed alle modifiche apportate alla disciplina già introdotta dal DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020.

Nell’audizione,
- abbiamo sottolineato l’incoerenza della scelta del legislatore che, pur estendendo il periodo “emergenziale” (cd. Fase 2) al 31 luglio 2020 (in luogo dell’originaria indicazione del 30 giugno) , e dunque per questa via ribadendo il persistere dei presupposti alla stregua dei quali il D.L. 18/2020 erano state introdotte importanti misure processuali ed organizzative, ha deciso di cancellare quelle più significative, in relazione al processo “da remoto”;

-abbiamo sottolineato, sul versante del processo penale, che:

la previsione di modalità di udienze con modalità da remoto o telematico è stata prevista nelle fasi iniziali dell’emergenza sanitaria localmente, in numerose sedi giudiziarie, sulla base di protocolli concordati tra magistratura ed avvocatura, in relazione a procedimenti relativi alle convalide di arresti e processi per direttissima (dunque in relazione a fasi processuali attinenti la libertà personale), protocolli che hanno riconosciuto l’essenzialità dello strumento (peraltro raccomandato dal CSM, delibera dell’11.3.20020) in relazione alle finalità di tutela delle persone coinvolte nel processo, nonché, sotto il profilo tecnologico, l’idoneità delle “piattaforme” rese disponibili dal DGSIA agli scopi, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 146 co. 3 disp. att c.p.p.; le soluzioni locali, concordate all’esito di procedure partecipate, conformemente alle indicazioni del CSM, sono intervenute anche dopo l’indizione di astensioni dalle udienze, proclamate da associazioni forensi proprio al fine di sollecitare l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza all’interno dei palazzi di giustizia, e la modalità “da remoto” appare l’unica tesa a garantire il più possibile la celebrazione dei processi;la previsione di processi con le modalità “da remoto”, di cui all’art. 83 co. 12 bis – nella versione convertita nella L. 27/2020

– estesa alla maggior parte delle attività istruttorie appariva come coerente con l’emergenza in atto, così come la correlata “delocalizzazione” della camera di consiglio e relative deliberazioni;la stessa Corte Costituzionale – con Decreto della Presidente del 20 aprile 2020 - ha ritenuto di applicare il disposto dell’art.84 del D.L. 18/2020, al fine di assicurare “ la continuità e il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contradditorio” prevedendo che “la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato camera di consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge”, decisione che provenendo dall’organo di Giustizia Costituzionale, particolarmente sensibile ai princìpi fondamentali e connotato da particolare solennità nel rito, sembra indicare in modo chiaro la piena compatibilità di misure emergenziali con ogni segmento della giurisdizione;
le richieste avanzate dalla Magistratura in relazione alla fase emergenziale sul versante della giustizia penale non sono affatto tese ad alterare la fisionomia del processo penale e dei suoi princìpi fondamentali, ma a reclamare strumenti tesi a garantire la funzionalità della giurisdizione, altrimenti seriamente compromessa in molte parti del territorio dello Stato;
l’opposizione a tali modalità sembra in molti casi preconcetta ed “ideologica”, e, peraltro, appare poco coerente con i princìpi che si declamano; le modalità già introdotte dal legislatore con il già citato DL 18/2020 SONO state depotenziate per aver da ultimo il legislatore consentito (cfr. art. 3 co 1 lett. d DL 28/2020) un ricorso al “processo da remoto” (fuori dai casi di cui all’art. 83 co. 12 del DL 18/2020 ) solo se “le parti vi acconsentono”, per tale via affidando alle difese, con forme peraltro processualmente non definite, l’uso di uno strumento processuale di cui proprio le rappresentanze dell' avvocatura hanno contestato la compatibilità con i princìpi fondamentali che presidiano la giurisdizione penale; peraltro, è apparso incomprensibile come valori indisponibili per il legislatore lo diventino per le parti individualmente interessate al processo.
Sul versante del processo civile, il poco tempo messoci a disposizione è stato quasi esclusivamente utilizzato per perorare, in piena consonanza con la petizione inviata all’A.N.M. da un cospicuo numero di colleghi tra i più sensibili all’innovazione tecnologica, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 3 comma 1 lett.c) d.l. 28/2020 che, come è noto, obbliga il giudice civile a tenere l’udienza da remoto stando in ufficio. A tal riguardo:

-abbiamo evidenziato l’assoluta contraddittorietà di tale disposizione con la ratio dell’intera normativa emergenziale che disciplina il c.d. “distanziamento sociale” ispirata al preminente interesse della tutela della salute collettiva e che, in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nella pubblica amministrazione, trova il suo precipitato nell’art. 87 d.l. 18/2020 che limita la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

-abbiamo evidenziato che la equiparazione del luogo di connessione all’udienza oltreché “fisiologico” per il mezzo telematico utilizzato è anche funzionale alla tutela della salute collettiva come già mostrano di avere valutato quei dirigenti che, in nome del valore costituzionale di cui all’art. 32, nei provvedimenti organizzativi emessi, hanno previsto la possibilità di autorizzare deroghe a una disposizione dalla oscura ragionevolezza;

-si è sottolineata l’incongruenza della disparità di trattamento riservata al giudice civile rispetto a quello amministrativo, contabile, tributario e financo penale, incongruenza ancor più smaccata in ragione della condivisione informatica di tutti i documenti delle cause assicurata dal sistema del processo civile telematico in uso da anni;

-abbiamo posto il problema della sostenibilità tecnica dell’obbligo imposto a fronte del mancato adeguamento della rete ministeriale a sostenere l’aumento del traffico dati generato dalle udienze in videoconferenza con il rischio di una paralisi dell’attività giudiziaria;
-abbiamo respinto con forza lo stereotipo del giudice “casalingo” che, veicolato a mezzo di video fake, purtroppo abbiamo dovuto constatare presente nelle parole di un collega audito nella sua qualità di dirigente di un ufficio giudiziario.

In relazione al settore delle esecuzioni immobiliari, abbiamo inteso evidenziare come già si registrino tra gli operatori orientamenti interpretativi di segno diverso in relazione all’applicazione della sospensione introdotta dall’art. 54 ter della Legge n. 27/2020 per le esecuzioni che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Abbiamo quindi invocato a tal fine un intervento legislativo che valga a chiarire se la prevista sospensione debba riguardare anche l’aggiudicatario e a consentire al giudice, tenendo conto del breve periodo di sospensione, di disciplinare immediatamente le modalità di prosecuzione della procedura al fine di evitare l’aggravio del meccanismo della riassunzione che tanto inciderebbe sugli adempimenti delle cancellerie, già in grave difficoltà, e sulla funzionalità stessa del sistema al momento della ripresa.

Anche in considerazione dei limiti di tempo a disposizione, abbiamo infine riservato la trasmissione di un parere in relazione alle norme in materia di detenzione domiciliare, permessi e differimento della pena, di cui all’art. 2 del DL 28/2020 e al DL 29/2020.