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ORGANI ANM | Documenti ufficiali
23 maggio 2021

Regolamento per il funzionamento del Comitato Direttivo Centrale

Approvato dal Cdc nella seduta del 23/05/2021

Articolo 1 Sedute del CDC

  1. Il Comitato direttivo centrale è convocato dal Presidente dell’associazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello Statuto. La convocazione indica, oltre all’ordine del giorno, il giorno e l’orario di inizio e di fine dei lavori e l’eventuale successiva convocazione in prosecuzione.
  2. Le riunioni del CDC sono presiedute dal Presidente di seduta, il quale assicura l’applicazione dello Statuto e del presente Regolamento.
  3. Le sedute si svolgono nella sede della ANM o in altro luogo indicato al momento della convocazione o con atto successivo. Nei casi di assoluta improrogabile urgenza della riunione ovvero nei casi previsti dalla legge o da provvedimenti dell’Autorità Pubblica, le sedute possono svolgersi anche da remoto, secondo le specifiche tecniche comunicate dal Presidente dell’associazione con la convocazione.
  4. Per ciascuna seduta il CDC elegge il Presidente di seduta secondo le modalità previste dall’art. 31, comma sesto, dello Statuto, assicurando di regola una rotazione tra i componenti dei vari gruppi, a cominciare dal gruppo con il maggior numero di seggi.
  5. Dopo l’appello il Presidente procede alla verifica del numero legale e può, in ogni momento della seduta, d’ufficio o su richiesta di uno dei componenti presenti, verificare se il numero legale persista.
  6. Prima dell’inizio di ogni seduta il Presidente dell’ANM e il Segretario Generale espongono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e con una sintetica relazione, l’attività della Giunta esecutiva centrale (GEC) e riferiscono su ogni altra questione di particolare urgenza.

Articolo 2
Il Segretario di seduta

  1. Il CDC, prima dell’inizio di ogni seduta, elegge un Segretario della seduta con il medesimo procedimento previsto dall’art. 1, comma 4.
  2. Il Segretario su richiesta del Presidente:
    a. procede all’appello nominale;
    b. dà lettura di ogni atto o documento che deve essere comunicato al CDC;
    c. coadiuva il Presidente nell’accertamento del risultato delle votazioni;
    d. forma, secondo l’ordine delle richieste, l’elenco dei componenti iscritti a parlare.
  3. Il verbale della seduta è redatto per iscritto dal Segretario, anche mediante sistemi di videoscrittura, e contiene l’indicazione della data e dell’orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti e degli interventori, la descrizione delle modalità di svolgimento, le deliberazioni, le motivazioni addotte, il resoconto sintetico degli interventi e delle dichiarazioni, le modalità e l’esito delle votazioni con specifica indicazione del singolo voto (favorevole, contrario o astenuto).
  4. Il verbale è depositato presso la segreteria della Anm e, in mancanza di osservazioni e/o contestazioni entro 7 giorni dal deposito, si intende approvato.

Articolo 3
Formazione e struttura dell’ordine del giorno del CDC

  1. L’ordine del giorno (ODG) di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente dell’ANM ed è comunicato a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta medesima, unitamente alla convocazione del CDC, salvo il caso di urgenza in cui il suddetto termine è ridotto ad almeno due giorni prima della seduta medesima.
  2. In conformità dell’art. 31, comma 3, dello Statuto, il Presidente dell’ANM è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti per i quali almeno sei componenti del CDC abbiano fatto espressa richiesta per iscritto, da far pervenire di regola, e salvo urgenza, almeno 48 ore prima della seduta di riferimento.
  3. Il CDC si uniforma alle decisioni dell’Assemblea generale ai sensi dell’art. 30 comma primo lett. c) dello Statuto, deliberando sulle modalità di attuazione che costituiscono necessario punto dell’ODG da fissare per la prima seduta successiva all’Assemblea generale in cui esse sono state adottate.

Art. 4
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

  1. Salva la facoltà di esprimersi per una sintetica dichiarazione di voto, nessun componente può intervenire più di una volta nel corso della discussione sul medesimo punto all’ODG se non per una questione concernente il rispetto dello Statuto e del presente regolamento o per fatto personale.

Articolo 5
Divieto di interruzione degli interventi

  1. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione a un’altra seduta. Il Presidente della seduta assicura che la discussione avvenga senza ripetizioni o divagazioni, negli stretti limiti necessari e impedisce ogni interruzione degli interventi da parte di altri componenti.

Articolo 6
Durata degli interventi

  1. I tempi di discussione sono regolati dal Presidente della seduta.
  2. La durata degli interventi è indicata dal Presidente prima di ogni seduta e, di regola, non può eccedere dieci minuti per componente con riferimento a ciascun punto all’ordine del giorno.

Articolo 7
Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno

  1. Nel corso della seduta ogni punto all’ODG è distintamente esaminato, secondo l’ordine di iscrizione, salvo che, con deliberazione a maggioranza dei voti espressi, il CDC decida di invertire o modificare l’ordine di trattazione.
  2. Ciascun componente può inviare una proposta scritta di deliberazione su uno o più punti dell’ODG da sottoporre all’approvazione del CDC. Le proposte scritte devono essere consegnate, anche mediante trasmissione telematica, al Presidente, a pena di inammissibilità, prima che abbia inizio la discussione sul punto all’ordine del giorno cui si riferiscono.
  3. Qualsiasi questione preclusiva o sospensiva della trattazione di un punto all’ordine del giorno deve essere posta prima che abbia inizio la discussione sul punto medesimo.

Articolo 8
Emendamenti e votazione per parti separate

  1. Ciascun componente può presentare non più di un emendamento a ciascuna proposta di deliberazione.
  2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto dai proponenti e consegnati al Presidente, a pena di inammissibilità, anche mediante trasmissione telematica, entro la chiusura della discussione sul punto all’ordine del giorno cui si riferiscono.
  3. Gli emendamenti vengono esaminati nell’ambito della discussione del punto all’ordine del giorno cui si riferiscono e vengono posti in votazione prima della proposta alla quale ineriscono. In caso di assenza del proponente o di sua rinuncia, l’emendamento che non è fatto proprio da altri componenti non viene posto in votazione ed è dichiarato decaduto.
  4. Per ciascun punto all’ODG, ove possibile, è comunque ammessa la votazione per parti separate, su proposta che può essere avanzata da ciascun componente, e approvata a maggioranza dei voti espressi dal CDC.

Articolo 9
Preparazione e motivazione delle decisioni del CDC

  1. Il CDC può affidare l’istruttoria o la redazione delle proposte complesse o della motivazione delle delibere approvate a Commissioni nominate ad hoc e composte da un componente eletto da ciascuna delle liste presentate alle ultime elezioni.
  2. Il CDC può sempre avvalersi, per le attività indicate al comma 1, delle Commissioni di studio permanenti.
  3. Le decisioni attinenti all’attività sindacale sono adottate su proposta dell’Ufficio sindacale e, in ogni caso, sentiti i suoi componenti.

Articolo 10
Rispetto degli orari delle sedute

  1. Gli orari stabiliti per l’inizio delle sedute del CDC e per ogni ripresa dei lavori, dopo una pausa, devono essere rispettati e, decorsi 15 minuti dall’orario stabilito, il Presidente dà inizio alla ripresa dei lavori senza procedere all’appello, salvo che il Presidente disponga, d’ufficio o su richiesta di uno solo dei presenti, la verifica del numero legale.

Articolo 11
Pubblicità delle sedute del CDC

  1. Le sedute del CDC sono pubbliche e, salvi i casi di sedute a porte chiuse previsti dallo Statuto, sono trasmesse in diretta streaming on line o via radio nonché registrate.
  2. Con deliberazione a maggioranza dei voti espressi, il CDC può invitare altri operatori del diritto a partecipare alle sedute al fine di acquisirne il contributo qualificato.
  3. Alle sedute del CDC, fatte salve le deroghe previste dallo statuto, può assistere qualsiasi magistrato iscritto all’ANM, senza diritto di intervento o di voto. Il “diritto di tribuna” può essere esercitato da ciascun magistrato sia in presenza, nei limiti di capienza della sala e nel rispetto delle norme di legge e dei provvedimenti amministrativi vigenti, sia mediante l’ascolto della diretta garantito via streaming on line o via radio.

Articolo 12
Votazioni

  1. Nelle votazioni si prendono in considerazione tutti i voti espressi dai presenti. Il voto dei componenti presenti che dichiarino di astenersi concorre alla formazione del quorum costitutivo ma non viene computato ai fini del quorum deliberativo. Il voto è personale e diretto, può essere espresso anche per alzata di mano e, ove previsto dalla legge o dallo Statuto, segreto.
  2. Salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto, le proposte risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti espressi in base alle disposizioni dell’art. 31 comma quinto dello Statuto. A parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto dell’astenuto è neutro. In caso di voto segreto, la scheda bianca equivale a astensione.