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Sezioni e sottosezioni ANM | Documenti ufficiali
21 dicembre 2021

Brevi osservazioni sull'ufficio per il processo nel settore penale della Corte di Cassazione

Le recenti riforme previste in attuazione del PNRR in materia di giustizia, rappresentano per la magistratura associata l’occasione di offrire un contributo di conoscenza e di esperienza operativa, avanzando proposte efficaci per una giurisdizione che sia strumento di tutela dei diritti e della dignità della persona, nell’ottica del raccordo con i valori che legano la magistratura alla società civile e alle istituzioni nel suo complesso.

1. Ufficio del processo.
In questa prospettiva, l’Ufficio per il processo costituisce una occasione importantissima, poiché vengono messe in campo risorse rilevanti per un obiettivo fondamentale, che ha un preciso fondamento costituzionale: quello di un processo giusto, da realizzare in un tempo ragionevole. Un obiettivo che chiama tutti, magistrati, personale amministrativo e avvocatura a un grande impegno, in stretta sinergia con il Ministero della Giustizia e con il C.S.M.
Considerate le molteplici attività in cui l’Ufficio del processo potrà essere utilmente impegnato e al fine di implementare ulteriormente la tempestività e l’efficacia operativa del settore penale della Corte, con immediate ripercussioni sui diritti e sulle libertà delle persone, la Giunta auspica la destinazione alle Sezioni penali di un adeguato numero di componenti, da individuare ragionevolmente in numero non inferiore a dieci unità per Sezione, preferibilmente da scegliere fra coloro che hanno già svolto, presso le Sezioni civili e penali della Corte, attività di tirocinio ex art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché ex art. 37, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i quali, in ragione delle competenze già acquisite, potrebbero costituire una preziosa risorsa da non disperdere.

2. Uffici spoglio sezionali.
A proposito di questi ultimi si ritiene utile, anche per realizzare una corretta applicazione delle regole tabellari, una maggiore collaborazione, anche per sciogliere i dubbi più rilevanti nella individuazione della Sezione tabellarmente competente in ordine al singolo fascicolo, tra gli operatori della Cancelleria centrale e i magistrati addetti agli uffici spoglio, coadiuvati da personale dell’ufficio del processo, che si auspica possa essere destinato in quantità adeguata agli uffici spoglio, potendo tale personale fornire un utile contributo alle attività degli uffici in disamina, espletando funzioni di supporto al magistrato “spogliatore”.

3. Processo penale telematico. Deposito telematico delle sentenze.
Il PPT costituisce un approdo fondamentale per il miglioramento del servizio in Corte di cassazione. I tempi per l’attuazione del PPT non appaiono imminenti ma il processo a trattazione cartolare in vigore in Corte a partire dall’emergenza pandemica ha consentito di sperimentare positivamente la consultazione da remoto di atti (requisitoria del P.G., memorie, atti caricati dalla cancelleria o dai Consiglieri). La Giunta auspica dunque che tale modalità operativa costituisca spunto e occasione per anticipare, limitatamente alla Corte di cassazione, i tempi di elaborazione del PPT.
Strettamente collegato al tema del fascicolo telematico in Cassazione è la problematica, da affrontare ormai improrogabilmente, concernente il deposito telematico delle sentenze, anche sollecitando, se del caso, immediate modifiche normative.
La difficoltà di raggiungere tempestivamente il luogo di deposito della sentenza nel periodo pandemico ha fatto emergere come questione estremamente importante quella della necessità del deposito a distanza della minuta della sentenza o dei provvedimenti, con firma digitale del relatore, nonché del deposito a distanza della sentenza con firma digitale del Presidente. Eliminare i tempi morti tra la redazione della minuta, il suo deposito (spesso affidato al corriere postale), l’interlocuzione con il presidente prima della firma (finalizzato a eventuali interventi correttivi), il deposito finale della sentenza, con la sua pubblicazione, costituisce un obiettivo prioritario, che solo la firma digitale può consentire. Tempi morti che, con la riforma Cartabia sulla improcedibilità, rischiano di determinare, in caso di annullamento con rinvio, l’erosione del tempo a disposizione del Giudice del rinvio, con il rischio di una improcedibilità che certamente andrebbe a detrimento dei diritti delle persone offese.

4. La motivazione dei provvedimenti.
Altro tema ancora è quello della motivazione. Oggi le motivazioni dei provvedimenti non sono più quelle anche soltanto di dieci anni fa, essendo divenute molto più complesse.
Occorre dunque interrogarsi sulle modalità mediante le quali contemperare la rapidità della risposta giudiziaria con le caratteristiche che la sentenza, soprattutto se della Corte di cassazione, deve avere, in termini di chiarezza, esaustività e comprensibilità, quale presupposto per un controllo da parte dei cittadini e fondamento della nostra legittimazione e credibilità complessive.
La Giunta non può pertanto che guardare con favore alle iniziative avviate funzionalmente all’elaborazione, segnatamente per quanto attiene alle ordinanze della Settima Sezione, di strutture semplificate di motivazione, che siano comunque idonee a fornire una adeguata risposta alle doglianze formulate dalle parti, dovendosi, d’altronde, prendere atto del sempre maggiore impegno richiesto nella redazione dei provvedimenti, anche per il loro numero che non accenna a diminuire.

5. Il problema delle scoperture di organico.
Un problema di rilievo, con particolare riguardo alle Sezioni penali, è quello delle gravi scoperture di organico della Corte, che permangono pur dopo l’ingresso dei nuovi consiglieri di cui alla recente delibera del CSM, tenuto conto, in particolare, dei tempi dettati dalla c.d. riforma Cartabia. Si auspica quindi che si provveda a colmare le restanti carenze di organico riguardanti posti di consigliere, di sostituto procuratore generale e di presidente di sezione, sottolineando come solo adeguate dotazioni di magistrati, di personale e di mezzi possano consentire alla Corte di svolgere la funzione nomofilattica alla stessa demandata.