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ORGANI ANM | Documenti ufficiali
18 dicembre 2022

Riforma del rito civile: servono alcuni interventi correttivi

Il documento del Cdc sull'entrata in vigore della nuova disciplina del "deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza"

Il prossimo primo gennaio entrerà in vigore la nuova disciplina del “deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza”, prevista dall’art. 127 ter c.p.c. La nuova disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, ha il dichiarato scopo di stabilizzare la c.d. udienza cartolare, introdotta per la prima volta nel marzo 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, e via via prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il nuovo istituto non ricalca esattamente quello previsto dalla normativa emergenziale, differenziandosene in alcuni punti, ed il passaggio dalla c.d. udienza cartolare pandemica a quella dell’art. 127 ter c.p.c. pone una serie di problemi applicativi, che rischiano di comprometterne la funzionalità e di creare disorientamento negli uffici giudiziari.

Un primo aspetto di novità attiene alle modalità con cui il giudice può disporre lo scambio di note scritte in sostituzione dell’udienza. Il legislatore delegato ha optato per un procedimento alquanto semplificato, caratterizzato dal superamento della prassi, diffusasi in alcuni uffici giudiziari durante l’emergenza pandemica, di redigere un verbale fittizio della cd. udienza cartolare.

Questo nuovo procedimento, tuttavia, rende indispensabile e assolutamente urgente l’adeguamento dei registri informatici delle cancellerie e del programma Consolle del magistrato al nuovo strumento processuale, che consente al giudice di emettere ordinanze e sentenze senza la formale celebrazione dell’udienza.

Inoltre, non è chiaro quale sia la disciplina da applicare ai decreti di sostituzione dell’udienza con le note scritte emessi fino al 31.12.2022, ma con fissazione della scadenza del termine per le note in data successiva, e cioè se l’udienza cartolare sia interamente regolata con la disciplina emergenziale, ovvero in tutto o in parte dal nuovo art. 127 ter c.p.c., considerato che tale ultima disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti. Allo stato, i tribunali stanno adottando differenti soluzioni interpretative, fissando la trattazione scritta sia nel rispetto della nuova normativa, sia continuando ad applicare la disciplina emergenziale.

Appare, quindi, indispensabile che i decreti per le trattazioni scritte con scadenza del termine per le note successiva al 31.12.2022 siano comunque ritenuti validi, rendendosi necessario un intervento normativo urgente, volto a prorogare la disciplina emergenziale, almeno sino a quando l’adeguamento dei sistemi informatici alla nuova normativa non sarà completato, pur mantenendo ferma la validità delle trattazioni scritte già fissate, seguendo il procedimento di cui al nuovo art. 127 ter c.p.c.. L’auspicato intervento dovrà riguardare tutti i gradi di giudizio, sia di merito che di legittimità, al fine di evitare dubbi interpretativi e di non alimentare inutile contenzioso sulla validità dei decreti di fissazione già adottati.

Infine, con riferimento al primo comma, laddove è previsto che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte se ne facciano richiesta tutte le parti costituite, sarebbe opportuno prevedere che il giudice possa comunque convocare in presenza i difensori delle parti, qualora lo ritenga necessario, tenuto conto del potere di direzione previsto dall’art. 175 c.p.c.

Il Comitato direttivo centrale dell’Anm, pertanto, chiede:

  1. L’adeguamento dei registri informatici delle cancellerie e del programma Consolle del magistrato al nuovo strumento processuale introdotto dall’art. 127 ter c.p.c., in modo da essere immediatamente utilizzabili dal 1° gennaio 2023, data in cui tale disposizione entrerà in vigore;
  2. un intervento normativo urgente, volto a prorogare la disciplina emergenziale, sia per il merito che per la legittimità, almeno sino a quando l’adeguamento dei sistemi informatici alla nuova normativa non verrà completato, così da assicurare la validità di tutti i decreti di fissazione della trattazione scritta emessi sino al 31 dicembre 2022 (nel rispetto sia della disciplina emergenziale, sia della disciplina riformata);
  3. l’introduzione di un correttivo all’art. 127 ter c.p.c., che consenta al giudice, nell’ambito dei poteri di direzione del processo previsti dall’art. 175 c.p.c., di convocare in presenza i difensori delle parti, anche quando questi abbiano congiuntamente formulato istanza di trattazione scritta.