L'ANM è l'associazione cui aderisce circa il 90%
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.




https://www.associazionemagistrati.it/428/audizione-dei-rappresentanti-dellanm-commissione-giustizia-della-camera-dei-deputati-13-novembre-2013.htm
ORGANI ANM | Documenti ufficiali
13 novembre 2013

Audizione dei rappresentanti dell'Anm Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 13 novembre 2013

Proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti “Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati”

In relazione alla proposta di legge C.1203 (modifiche al DPR 309/90), si osserva quanto segue:

1. Si condivide la reintroduzione della distinzione, a fini sanzionatori, tra droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’, posto che l’attuale equiparazione determina l’applicazione di sanzioni analoghe per situazioni di oggettiva, differente pericolosità, così provocando una permanente ‘tensione’ fra pratica giudiziaria e normale riferimento ai parametri, anche costituzionali, relativi alla ratio e al contenuto della sanzione penale, oltre che obiettive e poco razionali disparità di trattamento.

2. Tuttavia, la riduzione della pena edittale prevista per le droghe “leggere” (più correttamente, quelle previste dall’art. 14 comma 1 lett. a) n.6 del DPR 309/1990) appare francamente eccessiva (la pena edittale massima passerebbe da venti anni a tre) e si risolve in un mutamento radicale delle linee di contrasto criminale a questo genere di traffico illecito. Tale riduzione determina anche notevoli conseguenze sul piano del trattamento processuale, conseguenze delle quali occorre essere ben consapevoli, prima fra tutte l’impossibilità di applicare misure cautelari personali per il reato di cui all’art. 73 se riferito alle droghe “leggere”, anche in relazione a quantitativi molto consistenti, purché non ingenti, e neanche in caso di recidiva.

3. Al di là di un tale profondo mutamento delle scelte di indirizzo politico, il mancato coordinamento fra riduzione della sanzione edittale e disciplina processuale relativa all’arresto in flagranza e alle misure cautelari produrrebbe conseguenze incongrue. Infatti, l’art. 380 lett. h) del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per tutte le condotte descritte dall’art. 73 DPR 309/1990, qualunque sia la natura dello stupefacente, dunque anche per le droghe “leggere”. Tuttavia, a tale arresto obbligatorio seguirebbe paradossalmente, per tali droghe “leggere”, l’impossibilità di applicare qualsiasi misura cautelare, non operando la deroga prevista dall’art. 391 comma 5 c.p.p., che si applica soltanto alle ipotesi di arresto facoltativo previste dall’art. 381 comma 2 c.p.p. e non anche a quelle di arresto obbligatorio.

Per rimediare a tale incongruenza, si potrebbe: a) elevare nel massimo ad almeno cinque anni (nuovo limite di pena previsto dall’art. 280 c.p.p. per l’applicazione della custodia in carcere) la pena per le condotte aventi ad oggetto le droghe “leggere” (soluzione da preferire, perché non solo più coerente con la permanenza della previsione dell'obbligatorietà dell'arresto ma anche tale da consentire comunque l’applicazione di misure cautelari anche al di fuori dei casi di arresto in flagranza); b) estendere la deroga di cui all'art. 391 comma 5 c.p.p. alle ipotesi di arresto obbligatorio; c) prevedere l'arresto facoltativo per le condotte aventi ad oggetto le droghe leggere.

4. La trasformazione dei fatti di lieve entità da circostanza attenuante a fattispecie autonoma è scelta condivisibile, che consente di applicare gli istituti generali (in particolare, le valutazioni proprie del trattamento sanzionatorio nella sua articolata struttura, evitando l’effetto più ‘violento’ che consegue all’esito del giudizio di comparazione con altre circostanze) in modo più coerente col concreto disvalore del fatto, quale valutato all’origine dal legislatore. Va però segnalata la misura dello scostamento tra i limiti edittali massimo dell’ipotesi lieve e minimo dell’ipotesi base, scostamento che è assai ampio per le droghe ‘pesanti’ (rispettivamente due e sei anni), mentre quei limiti coincidono per le droghe ‘leggere’ (un anno).

Inoltre, la misura assai contenuta della pena detentiva edittale prevista nel caso di fatti lievi riferiti a droghe “pesanti” (da tre mesi a due anni di reclusione) può risultare in concreto scarsamente adeguata a fronte di condotte spesso ancillari rispetto a fenomeni di narcotraffico organizzato. Tale pena, inoltre, non consente né l’arresto in flagranza né l’applicazione di misure cautelari di alcun tipo: tale conseguenza processuale potrebbe determinare un notevole indebolimento dell’azione di contrasto a un fenomeno che, come si diceva, non va sottovalutato, soprattutto per quanto riguarda le droghe “pesanti”, neanche nelle sue forme di minore gravità, specie se si considera che il commercio della droga, nella prassi criminale più penetrante e diffusa, avviene abitualmente con condotte ripetute che hanno ad oggetto quantitativi molto contenuti.

In conclusione, se, di regola, è condivisibile l’intento di limitare al massimo l’applicazione e la protrazione delle misure cautelari, specie se di natura carceraria, tuttavia tali misure in alcuni casi rimangono, anche nel settore degli stupefacenti, una necessità insopprimibile. Piuttosto che vietarne tout court l’applicazione per i casi, ad esempio, di condotte ripetute e frequenti che abbiano ad oggetto droghe ‘pesanti’, ancorché di entità contenuta, o per i fatti relativi a quantitativi anche assai rilevanti (purché sotto la soglia dell’ingente quantità) di droghe ‘leggere’, sarebbe auspicabile intervenire con ulteriori forme di semplificazione processuale, che contengano il protrarsi delle cautele personali, favorendo una rapida definizione del giudizio.

Allo scopo di fornire qualche indicazione concreta, si segnala, a titolo di esempio, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è ingente un quantitativo di hashish o di marijuana fino a cinquanta chilogrammi (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 27128 del 25/5/2011) e può ravvisarsi il fatto lieve nella detenzione di sette grammi e mezzo lordi di cocaina (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 27809 del 5/3/2013). In tali casi, dunque, secondo la riforma proposta, non potrebbero essere applicate misure cautelari di alcun genere.

5. Quanto alla previsione introdotta con il comma 3 bis dell’art. 73, è condivisibile l’esplicita previsione di non punibilità delle condotte di coltivazione di cannabis indica per uso personale, questione risolta dalla Corte di cassazione nel senso della rilevanza penale di tali fatti, in base alla legge vigente. Tuttavia, la mancanza di un qualsiasi riferimento a dati quantitativi potrebbe essere fonte di incertezza, per cui sarebbe preferibile introdurre parametri oggettivi, riferiti, ad esempio, al numero delle piante, alla quantità di principio attivo, alle specifiche modalità di coltivazione.

Il fatto che la non punibilità della cessione a terzi per il consumo immediato di cannabis sia contenuta nello stesso comma 3 bis induce a ritenere, per la stretta correlazione col riferimento alla coltivazione ‘domestica’, che la cessione penalmente irrilevante sia solo quella che ha ad oggetto la cannabis proveniente da tale coltivazione. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento più esplicito su questo punto. Peraltro, si avanzano dubbi sulla ragionevolezza di una tale previsione di non punibilità, per la possibilità di trattamento difforme rispetto a condotte che presentano un grado analogo di disvalore (si pensi alla cessione gratuita all’amico di una piccola dose di hashish per farne immediato uso comune).

6. Quanto al disegno di legge C. 971, che mira, analogamente, a sottrarre all’ambito penale le condotte di coltivazione domestica delle piante da stupefacente, si avanzano perplessità in ordine alla scelta operata e alla tecnica normativa impiegata.

L'intento dichiarato della proposta di legge è quello di "evitare le irragionevoli conseguenze che discendono dall'applicazione della disciplina di rigore vigente che, da un lato, impone di sanzionare penalmente il modesto coltivatore di qualche piantina di canapa indiana mentre, dall'altro, punisce solo in via amministrativa le condotte di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, anche in quantitativi di significativa consistenza." Questo intento viene perseguito escludendo la punibilità della “attività di coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali”.

In tal modo, si lega la non punibilità esclusivamente alle caratteristiche della coltivazione, piuttosto che alle finalità di essa (uso personale o cessione a terzi), con conseguente scarsa coerenza sistematica, posto che si finisce così con l’escludere la punibilità anche nei casi in cui la coltivazione è finalizzata alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del prodotto ottenuto. Inoltre, la stessa definizione delle forme della coltivazione sottratta alla sanzione penale (“coltivazione priva di caratteristiche tecnico-agrarie o imprenditoriali”) risulta di contenuto alquanto indeterminato e incerto, con rischio conseguente di interpretazioni difformi.

Più efficace e funzionale all'obiettivo perseguito appare dunque la formulazione contenuta nel disegno di legge C. 1203, già esaminato, che prevede la non punibilità come effetto della destinazione della sostanza all’uso personale, fermi gli altri rilievi sopra formulati circa l’opportunità, comunque, di una migliore definizione oggettiva.