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28 marzo 2026

Parere sul disegno di legge in materia di conversione del decreto-legge n. 23/2026 (c.d. decreto sicurezza)

Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale nel corso della seduta del 28 marzo 2026

Premessa
Il Decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.2.2026 (n. 45) e in vigore dal 25.2.2026, comprende disposizioni eterogenee per oggetto e obiettivi.
La Commissione ha inteso esprimere un proprio parere sulle parti destinate ad impattare maggiormente sulle materie di propria competenza, concentrate nei Capi I e II.

Parte prima – Nuove figure di reato e circostanze aggravanti

1. Reati e sanzioni in materia di armi ed oggetti atti ad offendere
L’art. 1 interviene sull’art. 4, l. 110/1975, inserendo al comma 8 il seguente delitto:
Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
La condotta tipica punita è quella del porto d’armi bianche, invero già punito con la contravvenzione prevista dall’art. 4, con la precisazione del tipo di arma, che in tal caso viene descritta in “strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto”, mentre la contravvenzione punisce il porto fuori della propria abitazione di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione e quello, senza giustificato motivo, di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

La novella, pertanto, delinea un nuovo delitto e punisce più gravemente il porto, fuori della propria abitazione, di armi con lama di lunghezza superiore a otto centimetri.
La norma, in continuità con quanto già previsto, mantiene il riferimento a quel “senza giustificato motivo” che integra l’elemento soggettivo, nei suoi contenuti volitivi e rappresentativi.
L’avere inserito un ulteriore comma (comma 8), senza avere nel contempo ed esplicitamente abrogato la fattispecie contravvenzionale indicata nei precedenti commi, pone la necessità di definire il rapporto esistente tra quest’ultima ed il nuovo delitto, con ricadute in termini di elemento soggettivo, posto che mentre i fatti ascrivibili alla contravvenzione - erano - e sono puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa, il nuovo delitto richiede il dolo generico.
La maggiore tipizzazione dell’arma il cui porto viene punito ai sensi dell’art. 4, tramite la configurabilità di un delitto, restringe necessariamente l’ambito di applicazione dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, punita con la sola pena dell’ammenda, rispetto alla quale già la giurisprudenza si era espressa richiedendo, a tal fine, una valutazione non soltanto delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato .
In riferimento alla nuova ipotesi delittuosa, nella quale viene esplicitata una chiara descrizione dell’arma e delle sue caratteristiche dimensionali, legittimanti – nell’ottica del legislatore – quel passaggio da una contravvenzione ad un delitto, non sembra più possibile prevedere l’ipotesi della lieve entità, non previsto peraltro neppure dall’art. 4 bis.
La riforma appare conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha in più occasioni escluso l’ipotesi della lieve entità per il porto di un coltello a serramanico, con lama di 8 centimetri, definito uno strumento concretamente idoneo a ledere, anche in modo grave .
Il delitto presenta una cornice edittale da 6 mesi a 3 anni, proporzionata ed equiparabile a quella della contravvenzione punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro nella forma non aggravata, nonché a quello del delitto di cui all’art. 4 bis.
In caso di accertamento del delitto è previsto, inoltre, l’obbligo di comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla).

L’art. 1 interviene, poi, sull’art. 4-bis, l.110/1975, inserendo al comma 1, dopo la parola “licenza”, anche gli “strumenti con lama a due tagli e a punta acuta” e prevedendo un ulteriore delitto, punito con la medesima pena della reclusione da uno a tre anni:
“Chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”.
La novella si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità e di merito, incidendo sulla tipizzazione dell’oggetto del delitto.
L’inserimento di un delitto, accanto alle ipotesi contravvenzionali, era già stato previsto, sempre in materia di armi, dal D.L. 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n.159, con l’inserimento della fattispecie di cui all’art. 4 bis.
Al secondo comma, relativo all’ipotesi aggravata, si è eliminato il riferimento “d’arma” al porto aggravato. Tale modifica rende applicabile le relative aggravanti sia al porto d’armi che al porto di particolari strumenti da punta e taglio, tipizzati e puniti dal primo comma.
In tal senso si pone anche la modifica della rubrica dell’art. 4 bis, sostituita con porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio.
Estremamente articolata diviene così la disciplina in materia di armi bianche (art. 4 co. 1, art. 4 co. 8, art. 4bis l. n. 110/1975, art. 699 c.p.), con il rischio di sovrapposizioni ed incertezze applicative.

Vengono poi previste sanzioni amministrative pecuniarie per i genitori, in caso di reati commessi da minori con l’uso di armi e non, introducendo così una ipotesi di responsabilità amministrativa per fatto altrui che si somma a quella civile ex art. 2048 cod. civ. .
In particolare, l’art.2 del decreto inserisce il comma 4 bis all’articolo 5 del decreto-legge 5 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che prevede che:
Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
Si tratta dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne.
Il decreto poi prevede la procedura di ammonimento anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
E’ prevista, infine, la medesima sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro per chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore nel caso in cui taluno dei reati previsti dalla legge 29 maggio 2017 n. 71, disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, (articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali) venga commesso successivamente all’ammonimento.
Perché le sanzioni amministrative possano essere applicate, saranno indispensabili una costante interlocuzione ed uno scambio informativo con gli Uffici Minorili, anche perché le suindicate sanzioni amministrative presuppongono non già una mera “denuncia ma la commissione di reati, vale a dire un accertamento giurisdizionale della loro commissione.

2. Furto con destrezza in casi particolari

L’art. 3 c. 1 lett. c) modifica l’art. 624-bis c.p., aggiungendo in rubrica e nel corpo della fattispecie il riferimento al «furto con destrezza in casi particolari». L’incriminazione viene estesa a chi si impossessi della res altrui «agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità».
La disposizione deroga, per specialità, all’art. 625 c. 1 n. 4 c.p., elevando il furto con destrezza a fattispecie autonoma di reato negli specifici casi sopra indicati. Deve peraltro applicarsi il diritto vivente già formatosi sull’art. 625 c. 1 n. 4 c.p., secondo cui la nozione di destrezza non è integrata dal mero approfittamento della distrazione della persona offesa (Cass., sez. un., sent. 12 luglio 2017, n. 34090).
L’estensione alla destrezza dell’art. 624-bis c.p. – sia pure non generalizzata – desta gravi perplessità sotto il profilo della concreta proporzionalità della risposta sanzionatoria (art. 3 e 27 c. 3 Cost.).
Per una consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, la peculiare afflittività dell’art. 624-bis c.p. si giustifica per il particolare rango dei beni offesi dal furto in abitazione o con strappo. Sotto il primo profilo, viene infatti in rilievo l’inviolabilità del domicilio. Sul secondo versante, per contro, si registra l’esercizio di violenza che coinvolge – sia pur solo indirettamente – la persona, con conseguente pericolo di degenerazione in rapina, lesioni e financo nell’ipotesi ex art. 586 c.p.
Su queste basi, la Consulta ha rigettato – sia con riguardo al furto in abitazione, sia con riferimento al furto con strappo – le questioni di costituzionalità dell’art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante speciale laddove il fatto sia di lieve entità (Corte cost., sent. 22 dicembre 2025, n. 193; Corte cost., sent. 27 novembre 2025, n. 171).
La medesima ratio è sottesa alla ritenuta costituzionalità dell’art. 624-bis c. 4 c.p., nella parte in cui ascrive natura privilegiata alle circostanze aggravanti ex art. 625 c.p. (Corte cost., sent. 7 giugno 2021, n. 117).
Identiche valutazioni, infine, sono sottese al rigetto della questione di costituzionalità dell’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p., nella parte in cui preclude la sospensione dell’ordine di esecuzione in caso di condanna per furto in abitazione (Corte cost., sent. 27 settembre 2019, n. 216).
Orbene, l’ipotesi di furto con destrezza, inclusa dal decreto nell’art. 624-bis c.p., non attenta al domicilio né tantomeno si connota per un coefficiente di violenza. La dimensione dell’offesa è, pertanto, esclusivamente patrimoniale. Il che può suggerire una rimeditazione, limitatamente all’ipotesi di nuovo conio, degli orientamenti sopra citati della giurisprudenza costituzionale.
Particolarmente irragionevole, sul punto, appare la non sospendibilità dell’ordine di esecuzione, consentita invece per la più grave ipotesi di rapina ex art. 628 c. 1 c.p., il che lascia preconizzare un intervento ablatorio della Consulta, già registratosi con riguardo al furto con strappo (Corte cost., sent.1° giugno 2016, n. 125).... Leggi tutto il parere della commissione