Il vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati Marcello De Chiara è intervenuto oggi in audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato, chiamata a esaminare tre distinti disegni di legge in materia di sospensione condizionale della pena, responsabilità civile e legittima difesa. L'attenzione si è concentrata sul ddl 1972, che introduce un nuovo quinto comma all'articolo 52 del codice penale.
Il testo prevede la non punibilità di qualsiasi reazione della vittima in presenza di un'aggressione a mano armata, commessa in un'abitazione privata o nella sede di un'attività commerciale o professionale, a condizione che la reazione sia immediata. Una formulazione che, secondo De Chiara, allarga in modo significativo i confini tradizionali della legittima difesa domiciliare, fino a comprendere anche reazioni poste in essere quando il pericolo è ormai cessato, perché l'aggressore si è allontanato o è addirittura in fuga.
Il punto più delicato riguarda il rapporto con l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla vita e ammette il ricorso alla forza solo quando sia "assolutamente necessario". La giurisprudenza europea, ha ricordato il vicepresidente, ha costantemente richiesto che la reazione sia strettamente proporzionata al pericolo concreto. Trattandosi di una norma interposta, un eventuale contrasto potrebbe esporre la nuova disposizione al sindacato della Corte costituzionale, oltre a sollevare dubbi di compatibilità con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
A preoccupare è soprattutto la previsione che esclude la punibilità indipendentemente dalla finalità difensiva della condotta: "Il contrasto con la formulazione letterale dell'articolo 2 è palese", ha osservato De Chiara, sottolineando che una simile scelta "difficilmente potrebbe ritenersi compatibile con il parametro europeo".
L'audizione ha messo in luce anche altri profili critici: l'indeterminatezza della formula "aggressione a mano armata", che non specifica quale tipo di arma renda legittima la reazione, e il rischio che la non punibilità finisca per coprire anche condotte rivolte contro persone diverse dall'autore dell'aggressione.