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ORGANI ANM | Documenti ufficiali
27 luglio 2010

Modifica circolare Csm sui tramutamenti

Riguardo alla mail della collega Paola Di Nicola, che ci hainformato della decisione assunta dal TAR Lazio in ordine alle problematiche da lei poste circa il carattere discriminatorio della circolare sui tramutamenti del CSM, è necessario richiamare l'attenzione sui contenuti innovativi della nuova circolare che lo stesso CSM ha adottato lo scorso mese di giugno (n.12046/'09).


La modifica alla circolare
CSM sui tramutamenti  del giugno 2009



Riguardo alla mail della collega
Paola Di Nicola, che ci ha informato della decisione assunta dal
TAR Lazio in ordine alle problematiche da lei poste circa il
carattere discriminatorio della circolare sui tramutamenti del CSM
(laddove - di fatto - prevedeva un trattamento deteriore per i
genitori separati rispetto a quelli coniugati quanto alla
possibilità di ottenere punteggi aggiuntivi in sede di istanza per
il tramutamento), è necessario richiamare l'attenzione sui
contenuti  innovativi della nuova circolare che lo stesso CSM
ha adottato lo scorso mese di giugno (n. 12046/'09).

Sulle tematiche indicate dalla collega Di Nicola - punteggio
aggiuntivo da riconoscersi, in caso di tramutamento del genitore
separato, anche nell'ipotesi che il richiedente fosse affidatario
ed aumento dell'età del figlio entro la quale il punteggio va
riconosciuto - questa commissione aveva avanzato due
proposte:

1. riconoscere obbligatoriamente (e non facoltativamente) il
punteggio aggiuntivo onde agevolare il trasferimento del genitore
separato nella località di effettiva dimora del figlio, purché
quest'ultima  fosse fissata in epoca precedente alla
separazione dei genitori (anche se non uniti in matrimonio), a
prescindere dalla circostanza che il richiedente fosse o non
affidatario del figlio medesimo;

2. prevedere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo anche
rispetto a figli minorenni, ma di età superiore ai dieci anni, e
ciò fino al compimento del 16° anno (individuato quale limite
massimo per l'attribuzione del beneficio, in quanto età in cui si
esaurisce l'obbligo scolastico).

La nuova circolare sui trasferimenti ha significativamente
recepito le proposte di questa commissione rispetto al primo punto,
valorizzando l'esigenza di facilitare l'avvicinamento del genitore
alla residenza del figlio, a prescindere se egli sia o non
affidatario degli stessi. Infatti, al paragrafo XIII, premesso che
per "salvaguardia dell'unità del nucleo familiare" deve
intendersi "la necessità di consentire la convivenza del nucleo
familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla
attività", si stabilisce  (punto 5) che il punteggio
aggiuntivo "può essere riconosciuto, al fine di agevolare il
rispetto degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale, anche
al magistrato separato, sia nel caso di affidamento condiviso dei
figli, sia nel caso in cui i figli siano affidati all'altro coniuge
purché essi siano residenti in località distante più di 50 Km dalla
sede di servizio del magistrato."


Per quanto l'espressione usata ("può riconoscere") sembri
far residuare margini di discrezionalità, il successivo riferimento
sia all'affidamento condiviso, sia a quello disposto in favore
dell'altro coniuge deve far ritenere obbligatorio il riconoscimento
del punteggio aggiuntivo in dette ipotesi, potendosi ipotizzare
l'eventualità di non riconoscerlo nel caso di affidamento in via
esclusiva al richiedente. E, tuttavia, alla luce della disciplina
vigente dell'affido tale ipotesi deve essere ritenuta alquanto
remota, sia perché è in linea generale residuale rispetto a quella
dell'affidamento condiviso ex art. 155 bis c.c., sia perché - nello
specifico - appare piuttosto difficile escludere il coinvolgimento
di entrambi i genitori nella cura della prole ove uno di essi
(quello che richiede il trasferimento) lavori lontano dalla
residenza del figlio.

Nel caso tale ipotesi dovesse comunque realizzarsi, questa
commissione ritiene persistenti i profili discriminatori in
precedenza lamentati, anche alla luce dei principi enunciati dalla
sentenza del TAR Lazio n. 8147/2009, laddove ha annullato il punto
5) del paragrafo X della previgente circolare sui tramutamenti, le
cui motivazioni sono state depositate in data successiva (12 agosto
2009) a quella di emanazione della nuova circolare. Nella
motivazione di tale pronuncia, infatti, si legge che "la
disciplina di cui al punto 5.) del paragrafo X della circolare n.
15098 del 30 novembre 1993 (…) nel prendere in esame, assegnare
rilevanza e assicurare tutela soltanto alle esigenze di
ricongiungimento e avvicinamento dei magistrati non separati e dei
magistrati separati non affidatari, introduce una irragionevole
discriminazione nei confronti dei magistrati separati affidatari
dei figli, censurabile alla stregua dei parametri costituzionali
invocati dalla ricorrente (…)".

L'ancoraggio dei benefici al rapporto di coniugio, inoltre,
lascia privo di tutela il magistrato genitore di figli naturali,
sia nel caso di persistenza della relazione con l'altro genitore,
sia nel caso di rottura della stessa. Pare evidente il carattere
illegittimo (anche alla luce del principio costituzionale della
parità tra figli "legittimi" e "naturali") di tale lacuna, nella
misura in cui si traduce in un pregiudizio sul diritto del minore a
vedere tutelata la completezza degli affetti.

Si dovrebbe, dunque, insistere affinché:

1. si preveda esplicitamente il caso, sia pur prevedibilmente
infrequente, del genitore affidatario in via esclusiva della
prole;

2. si espliciti (anche al fine di evitare future
interpretazioni "anomale") il carattere obbligatorio del punteggio
aggiuntivo in tutti i casi di genitore separato che intenda
avvicinarsi alla dimora del figlio;

3. si chiarisca - anche questa volta al fine di evitare
interpretazioni formalistiche - che l'innovazione riguarda anche il
genitore divorziato, non esplicitamente menzionato nella
circolare;

4. si estendano i benefici, così come più ampiamente
modulati, ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio.

Deve, viceversa, prendersi atto che non vi sono state aperture
rispetto al secondo punto.