L'ANM è l'associazione cui aderisce circa il 90%
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.




https://www.associazionemagistrati.it/77/commissione-esecuzione-penale-e-carcere.htm
ORGANI ANM | Documenti ufficiali
24 luglio 2012

Parere elaborato dalla Commissione

Scheda tecnica sul progetto di legge n. 5019 "Messa alla prova"

ELEMENTI POSITIVI

  1. Strumento di deflazione processuale: si applica nella fase della cognizione e con effetti sospensivi; 
    e di deflazione carceraria: in caso di esito positivo della prova si impedisce l’ingresso in carcere in fase esecutiva (è importante osservare che per la messa alla prova non vi sarebbero le preclusioni di cui all’art. 656 c.p.p. - recidiva, reati più gravi ex art. 4 bis o.p., etc. - che oggi impediscono la sospensione dell’esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza anche per pene inferiori a 3 anni);
    insieme alla previsione dell’art. 5 (pene detentive non carcerarie) la messa alla prova si atteggia a strumento di efficace ‘decarcerizzazione’ relegando la pena detentiva ad extrema ratio.
  2. Profili culturali: è positivo che il giudice della cognizione e non solo la magistratura di sorveglianza ponga attenzione al tema della funzione rieducativa della pena (il finalismo rieducativo dell’art. 27 Cost. deve operare, come peraltro già chiarito da numerose pronunce della Corte Costituzionale, fin dalla fase della cognizione e in tale ottica si colloca l’istituto della messa alla prova).
  3. Contenimento della recidiva: la messa alla prova, che si articola grossomodo come la misura alternativa dell’ affidamento in prova (applicabile solo nella fase dell’esecuzione), anche se fortemente incentrato sul lavoro di pubblica utilità piuttosto che sugli aspetti più prettamente risocializzanti tipici della misura alternativa, riprende di questo gli aspetti positivi in particolare quello del contenimento della recidiva (secondo le statistiche del DAP chi espia la pena in tutto o in parte in misure alternative al carcere ricomincia a delinquere nel 19% dei casi mentre chi espia la pena interamente in carcere presenta un tasso di recidiva del 68%);
  4. Giustizia riparativa: la previsione di obblighi riparatori che connotano la misura (lett. c art. 3) si inserisce nel solco della ‘giustizia riparativa’ in linea con le raccomandazioni della normativa europea (Raccomandazione n. 99/19 del Consiglio d’Europa sulla mediazione penale e la Decisione quadro 2001/220 GAI) attualmente confinata normativamente solo nel settore minorile e in quello del Giudice di pace (è da favorire, anche per la giusta tutela da riservare già in fase cognitiva ai diritti delle vittime, il pas-saggio da un modello più strettamente riabilitativo - misure alternative da riservare ai di reati di mag-giore gravità ed affidate alla magistratura di sorveglianza - ad un modello riparativo/conciliativo - da riservare ai reati di minore allarme sociale e da sperimentare già in fase di cognizione)....

Leggi la versione integrale della scheda tecnica