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AREA GENERALE | Comunicati stampa
16 settembre 2011

Perplessità su legge revisione circoscrizioni

Il decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per lastabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo è stato oggiconvertito in legge.La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma piùvolte richiesta dall'Anm per migliorare l'efficienza del serviziogiustizia.


Il decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo è stato oggi convertito in
legge.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma più
volte richiesta dall'Anm per migliorare l'efficienza del servizio
giustizia.

E', dunque, apprezzabile l'iniziativa del Governo, anche se la
scelta dello strumento della legge-delega inserita con un
emendamento all'interno della manovra finanziaria rischia di
impedire un'adeguata riflessione sui contenuti
dell'intervento.

Nel merito dell'iniziativa del Governo, pur condividendo i criteri
di massima indicati nell'art.1, comma 2, lettera b) del nuovo
testo, alcuni punti suscitano perplessità e presentano evidenti
criticità.

In particolare, non appare razionale escludere dalla possibilità di
accorpamento i tribunali aventi sede nei comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giugno 2011 e, dunque, senza un
coordinamento con la contemporanea scelta di soppressione di alcune
province e senza tenere in considerazione le caratteristiche dei
tribunali presenti secondo i criteri indicati nella lettera b)
dell'art.1.



Allo stesso modo appare irrazionale la previsione contenuta nella
lettera f)  diretta a garantire comunque la presenza di almeno
tre degli attuali uffici giudiziari in ogni distretto, a
prescindere dalle dimensioni del distretto e dei tribunali. Ad
esempio, nel distretto di Perugia, oltre ai due uffici giudiziari
presso sedi provinciali (Perugia e Terni), dovrà rimanere in vita
almeno un altro ufficio giudiziario sub provinciale.

In entrambi i casi si rischia il mantenimento di tribunali di
dimensioni ridotte o ridottissime. L'Associazione nazionale
magistrati ritiene che siano necessarie scelte coraggiose da
adottare già in sede di legge-delega.



In particolare, l'Anm, anche richiamandosi alle conclusioni della
Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (CTFP) istituita presso
il Ministero del Tesoro, ha individuato in 20 magistrati in
organico (tra procura e tribunale) la dimensione minima
assolutamente inderogabile di un ufficio giudiziario. Sarebbe
auspicabile che tale indicazione fosse assunta come criterio
direttivo della legge-delega.



Del tutto fuori dal sistema e foriera di gravi disfunzioni sul
piano organizzativo è, altresì, la previsione di poter dar corso
alla ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici
requirenti anche mediante ricorso ad accorpamento in un unico
ufficio di procura della competenza allo svolgimento di funzioni
requirenti in più tribunali (lett. c). Infatti, se e' vero che sono
fatti salvi sia i tribunali sia le procure presso le attuali
province viene, invece, prevista per gli uffici subprovinciali la
soppressione in maniera disgiunta. Così, potrà capitare che permane
un tribunale, ad esempio quello di Alba, ma non anche la relativa
procura che, invece, potrà essere accorpata a un altro ufficio
requirente più grande.

Tale previsione, infatti, introduce una centralizzazione
dell'esercizio dell'azione penale senza considerare i profili di
carattere organizzativo connessi alla molteplicità delle esigenze
dei diversi tribunali.

Al riguardo, l'Anm reputa che sarebbe preferibile trasformare i
tribunali interessati in sezioni distaccate del tribunale
accorpante o, in subordine, prevedere che le funzioni di gip e di
giudice collegiale siano comunque assegnate al tribunale presso il
quale si trova la procura.