
Lo statuto, all'art. 27 comma 3,
prevede che "ciascun socio dell'Anm può votare in uno qualsiasi
degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente
dall'appartenenza, purché munito del certificato
elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione".
Il certificato elettorale potrà
essere ritirato anche presso il seggio elettorale immediatamente
prima della votazione. In tal caso però sarà possibile votare solo
presso la sezione di appartenenza.
Qualora un socio si recasse presso
uno qualunque dei seggi elettorali senza essere munito del
certificato, l'ufficio elettorale sezionale o sottosezionale potrà
ammetterlo al voto solo ed esclusivamente previa autorizzazione da
parte della segreteria generale dell'Anm che ne accerterà i
requisiti necessari all'esercizio del voto e previo rilascio, sotto
la propria responsabilità, di una dichiarazione dalla quale risulti
che non ha votato presso altra sezione.
Potranno inoltre essere ammessi al
voto i magistrati non iscritti all'Anm che si iscrivano al momento
rilasciando la delega
per il pagamento della quota. Tali deleghe dovranno essere
allegate a tutto il materiale elettorale (inviato alla sede
centrale Anm) accertandosi che siano complete del numero di
partita di stipendio, in assenza del quale l'iscrizione
non potrà essere considerata valida. Il nuovo socio, che sarà
compiutamente identificato, rilascerà, sotto la sua personale
responsabilità, una dichiarazione dalla quale risulti che non ha
votato presso altra sezione.