Articolo 1
Le norme di cui all’art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
Articolo 2
Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell’art. 18 legge 300/70 sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
Articolo 3
I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui all’art. 2.
Articolo 4
I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data del ____ (data di entrata in vigore della legge – n.d.r.) sono trattati e definiti secondo le norme di cui all’art. 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Articolo 5
Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 D.lgs. n. 150/2011.
La proposizione dell’azione nell’una o nell’altra forma preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio col rito diverso.
Articolo 6
Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, col rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli art. 409 e segg. c.p.c. e sono soggette alle disposizioni degli art. 2 e 3 della presente legge.