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30 giugno 2023

Sulla necessità di differire la riforma sulle riprese audiovisive degli esami testimoniali nel processo penale


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Come già segnalato, con forte preoccupazione, in occasione dell'ultimo incontro – del 27 giugno u. s. – che la Giunta esecutiva centrale ha avuto con il Ministro della Giustizia, on. C. Nordio, l'imminente entrata in vigore della disposizione del d. lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) – che pone l'obbligo di riassunzione della prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice dibattimentale salvo che l’esame sia stato documentato mediante mezzi di riproduzione audiovisiva (ora art. 495, comma 4-ter cod. proc. pen.) – avrebbe imposto la tempestiva adozione di soluzioni tecnologiche adeguate.


Ed invece, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia – DGSIA – si è limitata a comunicare, qualche giorno fa, che nel "breve termine" si dovrà fare ricorso al sistema Teams – i cui limiti sono stati ampiamente sperimentati nel periodo di emergenza sanitaria –, il che costringerà gli operatori del processo ad improbabili acrobazie che, con tutta la buona volontà, non riusciranno ad assicurare un servizio efficiente.


In mancanza di strumentazione idonea e di costante ausilio tecnico nelle aule di udienza, sarà pressoché inevitabile il ricorso alla verbalizzazione tradizionale, con la conseguenza di dover procedere a rinnovazione dell'istruttoria in tutti i casi di mutamento del giudice. 


È quasi superfluo evidenziare l'incongruenza di una simile evenienza con gli sforzi che si stanno compiendo per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e in specie per la riduzione dei tempi dei processi penali.


Va scongiurato il rischio, ormai più che concreto, che una disposizione, introdotta nel sistema normativo con l'obiettivo di rendere compatibile il principio di oralità della prova con quello di ragionevole durata dei processi, venga svuotata di contenuto, realizzando di fatto solo un intollerabile rallentamento dei tempi della giustizia.


Se il Ministero della Giustizia non è in grado di apprestare, come purtroppo è di immediata evidenza, mezzi e risorse adeguate, è necessario che, con provvedimento di urgenza, si differisca l'entrata in vigore della nuova disposizione codicistica.


 



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