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19 novembre 2014

Proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti di Celso, C. 2150 Ferranti su modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Audizioni ANM

Audizioni ANM

Audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati

1. Premessa: la riforma del dicembre 2005
Com’è noto, l’istituto della prescrizione è stato riformato, in tempi recenti, con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli). Tale provvedimento, in sostanza, da un lato ha mantenuto, nel complesso, la struttura preesistente dell’istituto, dall’altro, in estrema sintesi:



  1. ha modificato la durata dei termini di prescrizione, calcolati di regola sulla misura della pena massima edittale (e comunque non inferiori a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni e aumentati del doppio per alcuni reati specificamente indicati);

  2. ha sciolto gli effetti della continuazione ai fini della decorrenza della prescrizione;

  3. ha modificato la misura dei termini massimi di prescrizione, prevedendo un aumento di regola fino a un quarto del termine ordinario e un aumento maggiore in caso di recidiva, di delinquenza abituale e di professionalità nel reato.


Il sistema che ne è derivato, peraltro di notevole complessità, ha esasperato le disfunzioni del sistema giustizia, determinando in molti casi una riduzione assai consistente dei termini prescrizionali (fino a dimezzarli) e ha prodotto, in più, numerose incongruenze, ad esempio innestando sulla natura oggettiva dell’istituto le conseguenze collegate alle qualità soggettive dell’imputato e interferendo sulle scelte future del legislatore relative alla misura della pena, la cui determinazione rischia di essere condizionata dall’introduzione di un legame rigido fra termine prescrizionale e massimo edittale.
La gravità della situazione è rivelata dal numero dei procedimenti conclusi con la prescrizione, che, benché in calo, restano in numero assai elevato: ben 113.000 nel 2013, pari a una percentuale del 7% dei procedimenti definiti. Per dirla con le parole pronunciate dal primo presidente della Corte di cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, “ogni processo che si conclude con questo esito lede il sentimento di giustizia della collettività e, in particolare, le giuste aspettative delle vittime di reati anche gravi, per effetto della sostanziale impunità dei loro autori. E ciò pur dopo l’inizio del processo a loro carico e addirittura dopo l’accertamento della loro responsabilità in una sentenza di condanna di primo grado, vanificando così l’ingente impegno di energie materiali e umane profuso dagli organi investigativi e giurisdizionali.”
La riforma del sistema della prescrizione costituisce, dunque, una priorità fondamentale, in vista di una riforma complessiva che restituisca piena efficienza al sistema penale. Del resto, una riflessione sul sistema della prescrizione viene sollecitata – sia pure con specifico riferimento alla materia della corruzione – nel Rapporto GRECO (Consiglio d’Europa) di valutazione sull’Italia del 23 marzo 2012.
2. Ricostruzione sistematica dell’istituto della prescrizione
Ogni intervento legislativo che si proponga di affrontare e risolvere le patologie rese evidenti dell’esperienza giurisprudenziale deve muovere da una riflessione di carattere sistematico sulla prescrizione, la quale è istituto di diritto penale sostanziale, che trova la sua ragion d’essere nell’esaurimento dell’interesse repressivo dello Stato per un determinato fatto/reato. E’ invece estranea alla natura dell’istituto l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, che dovrebbe essere affidata ad altri strumenti, di natura processuale e organizzativa.
Se dunque l’istituto della prescrizione è collegato al c.d. diritto all’oblio ed alla conseguente rinuncia dello Stato a punire, occorre anzitutto interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema che assicuri tale diritto anche quando lo Stato non solo abbia manifestato invece (con l’esercizio dell’azione penale) la volontà di procedere per un determinato fatto/imputazione, ma stia anche concretamente procedendo, col processo, alla verifica della fondatezza della pretesa punitiva e perfino quando sia già intervenuta una sentenza, benché non definitiva.
Ancor maggiori sono i dubbi di ragionevolezza di un sistema siffatto, quando addirittura il ‘conseguimento dell’oblio’ possa essere affidato all’iniziativa discrezionale del soggetto ‘interessato all’oblio’, ancorché a seguito del legittimo esercizio delle proprie facoltà processuali. Insomma, con tale impostazione (che è quella vigente, che vede decorrere la prescrizione per tutto il tempo di pendenza del processo, fino alla sentenza definitiva) è nella maggior parte dei casi l’interessato che, pur dopo la manifestazione, da parte dello Stato, della volontà di procedere e non di ‘obliare’ il fatto/reato, può comunque attivarsi per ottenere il risultato dell’ ‘oblio’. Ne segue che la tutela che va assicurata al cittadino per resistere e contrastare la pretesa punitiva nel processo non dovrebbe essere sovrapposta al tema, del tutto distinto, dell’attualità della pretesa punitiva dello Stato.
L’unica soluzione che potrebbe pienamente realizzare l’equilibrio fra i due interessi (quello dello Stato a punire per un determinato fatto-reato, quando ne abbia manifestato il permanente interesse; quello, opposto, del cittadino imputato a difendersi da tale pretesa punitiva) sarebbe la ‘sterilizzazione’ del tempo del processo, con la sospensione del corso della prescrizione per l’intera sua durata, compresa fra l’esercizio dell’azione penale (momento di manifestazione espressa della volontà punitiva) e la sentenza definitiva.
Inoltre, l’attribuzione alla sentenza non definitiva di effetti immediati sulla prescrizione comporta il coinvolgimento della giurisdizione nel concorrere a determinare l’efficacia dell’attualità della volontà punitiva dello Stato. In altri termini, si coinvolge il giudice in una prospettiva che è tipica e propria solo della parte pubblica, con possibile pregiudizio, sul piano sistematico, del suo ruolo di terzietà.
Va anche segnalata l’incongruenza di quelle proposte che vorrebbero ancorare la sospensione del decorso della prescrizione alle sole sentenze intermedie di condanna. Infatti, la fondatezza della pretesa punitiva non è un presupposto dell’efficace manifestazione della volontà dello Stato di procedere, né al momento iniziale dell’esercizio dell’azione penale né durante il periodo in cui la parte pubblica la coltiva efficacemente, eventualmente anche con l’impugnazione delle decisioni provvisorie sfavorevoli all’accusa.
E’ utile sul punto richiamare la sentenza n. 15933 del 2012, con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno spiegato perché anche la sentenza di assoluzione sia strutturalmente idonea a determinare la ‘pendenza del grado d’appello’ e, quindi, ostativa all’applicazione retroattiva dei termini di prescrizione più favorevoli introdotti dalla c.d. legge ex Cirielli. Nella sua composizione più autorevole, la Corte di cassazione ha chiarito che, quando si ha riguardo all’individuazione di un momento del procedimento, il suo contenuto sotto l’aspetto della fondatezza dell’accusa va considerato irrilevante.
Con riguardo ai profili di diritto comparato, va richiamato il quadro della disciplina sulla prescrizione nei principali Paesi stranieri, come riprodotto nella documentazione realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati, alle p. 47-50. In breve, in Francia vige il “principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio dell’azione”. Un principio tendenzialmente simile è nel sistema processuale spagnolo. In Germania i termini di prescrizione “della perseguibilità” sono interrotti dal compimento di atti giudiziari e la prescrizione (determinata per fasce di pene) ricomincia a decorrere, con il limite massimo del doppio del suo termine legale. Nel Regno Unito il limite temporale riguarda l’esercizio dell’azione (con la conseguente sua estinzione) e non il reato, ma senza precisi automatismi. Significativo è pertanto che in questi sistemi il contenuto contingente delle decisioni non definitive non appare avere specifico rilievo sui tempi della prescrizione.
Giova dunque richiamare, ancora una volta, le parole del presidente della Corte di cassazione: “Non resta che sperare che questa intollerabile abdicazione all’indefettibile dovere dello Stato di accertare e sanzionare le responsabilità penali sia al più presto superata e si ponga finalmente mano a una riforma risolutiva. Da un lato, sterilizzando il tempo del processo successivo quanto meno alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, se non al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, in alternativa, introducendo termini di prescrizione distinti per fasi processuali; dall’altro, tenendo conto del fisiologico ritardo nell’acquisizione di alcune tipologie di notizie di reato.”
3. Prescrizione e riforma del processo
Il Legislatore deve essere consapevole della stretta connessione che vi è tra le norme del sistema processuale e la prescrizione dei reati: nessuna riforma della disciplina della prescrizione potrà mai essere ‘autosufficiente’ per ridurre sensibilmente le patologie che tale istituto determina attualmente nel concreto esercizio della giurisdizione penale e nelle attese di giustizia dei cittadini. Infatti, se non si interviene anche sul regime delle impugnazioni, ogni punto di equilibrio tra interesse della collettività e diritto del singolo che fosse perseguito con l’imposizione di tempi di durata dei processi nei diversi gradi e nelle diverse fasi, rischierebbe di essere in concreto apparente e inappagante.
Basti, a titolo esemplificativo della grave situazione attuale di sofferenza del sistema, il richiamo al dato statistico che si ricava dagli allegati alla relazione inaugurale per l’anno giudiziario 2014 del primo presidente della Corte di cassazione, relativo al numero di ricorsi penali nel 2013 pervenuti alla Corte di cassazione (52.834) e del numero di quelli definiti in quello stesso anno dalla Settima sezione (introdotta dalla legge 128 del 2001 con la modifica all’art. 610 c.p.p.): si tratta dei ricorsi che già in fase di primo ‘spoglio’ appaiono all’evidenza inammissibili e proposti al solo scopo di allontanare il tempo del giudicato: essi sono 22.216, sui complessivi 33.980 dichiarati inammissibili (comprendendo anche le decisioni delle altre Sezioni ordinarie). In proposito si deve avere ben presente che l’attuale rito processuale penale prevede che, anche per tutti questi ricorsi all’evidenza inammissibili, sia fissata udienza (pur se non partecipata), con relativo avviso alla parte: le incombenze concrete di gestione di questi fascicoli ed il tempo di scrittura dei relativi provvedimenti assorbono enormi risorse di tempo, uomini, mezzi, con spreco di denaro pubblico e distrazione di risorse umane e materiali dalla trattazione delle impugnazioni che meritano invece un esame approfondito.
Invero, i numeri che precedono vanno apprezzati tenendo conto che i dati statistici si completano con l’indicazione, per il lavoro di tutta la Corte penale nell’anno 2013, di 108 magistrati in media impegnati in udienze penali e di 493 procedimenti eliminati in media a testa. Ancor più grave e allarmante è la situazione delle Corti d’appello, specialmente di quelle di medie e grandi dimensioni, situazione che dovrebbe far riflettere sul serio pericolo di una larga vanificazione della pretesa punitiva dello Stato, pur tempestivamente manifestata e coltivata.
Gli interventi di riforma sul sistema delle impugnazioni, diretti a disincentivare quelle dirette soltanto a conseguire l’effetto estintivo per prescrizione o comunque la dilazione del giudicato per interessi contingenti dell’interessato diversi da quelli che l’impugnazione mira ad assicurare, dovrebbe però accompagnarsi ad un’attenta disciplina del rito, fondata sulla consapevole conoscenza del sistema vigente e delle sue effettive problematiche. Valgano due esempi per tutti.
Attribuire al giudice che ha deliberato il provvedimento la competenza a provvedere direttamente per alcune ipotesi eclatanti di inammissibilità dell’impugnazione (come previsto da apprezzabili progetti e disegni di legge pendenti: inosservanza del termine, mancanza dei motivi, richiesta di miglioramenti nelle statuizioni tuttavia già presenti nel provvedimento impugnato; per i patteggiamenti ex art. 444 ss. c.p.p., doglianze sull’entità della pena o sulla valutazione delle prove; ecc.) rischia di determinare paradossalmente maggior impegno di risorse umane e materiali per il sistema-giustizia se non si ha l’accortezza di prevedere che contro questi provvedimenti di inammissibilità si possa poi proporre solo un incidente di esecuzione e non un ricorso per cassazione. In tal caso, infatti, pur con l’intento di semplificare e razionalizzare il sistema, si introdurrebbe solo un passaggio in più rispetto alla situazione attuale.
Quanto alla Corte di cassazione, dovrebbe ampliarsi la possibilità di provvedere de plano per talune tipologie di ricorsi dal contenuto palesemente inconsistente, determinati da meri intenti dilatori e strumentali, perché l’obbligo indifferenziato di fissare udienza con correlata notificazione alle parti comporta sempre e comunque tempi lunghi e spreco di enormi risorse di persone e mezzi materiali, in assenza di alcuna apprezzabile esigenza di difesa.
4. Proposta di legge C. 1174 Colletti ed altri
La proposta di legge 1174 (Colletti ed altri) in sintesi:



  1. aumenta i tempi della prescrizione ordinaria;

  2. prevede che per il reato continuato il termine di prescrizione decorra dalla consumazione dell’ultimo reato del medesimo disegno criminoso;

  3. determina la sospensione della prescrizione dal momento dell’assunzione della qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p. fino all’irrevocabilità della sentenza, anche di proscioglimento.


Questa proposta mira a sterilizzare ogni condotta di tipo dilatorio, confida nell’autoregolazione del sistema e della condotta delle parti (a fronte del venir meno di ogni possibilità di mirare alla prescrizione dopo l’esercizio dell’azione penale), con il conseguente indirizzo verso i riti alternativi, come soluzione più favorevole, per i casi in cui la difesa nel merito sia priva di ragionevoli prospettive positive.
La sterilizzazione del tempo del processo fino alla sentenza definitiva, a prescindere dal contenuto delle deliberazioni intermedie, sul piano sistematico è coerente con il collegamento dell’istituto della prescrizione alla mera volontà dello Stato di rinunciare alla pretesa punitiva, come argomentato nelle premesse.
La tendenziale indeterminatezza del tempo massimo per il processo propone il tema delicato della relazione tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: al riguardo, occorre ribadire con chiarezza che rinuncia alla pretesa punitiva e tempo ragionevole di durata del processo (secondo il principio costituzionale) sono aspetti distinti e non sovrapponibili. La ‘scommessa’ (non avventata) di questa proposta di legge è che l’inutilità di ogni impugnazione solo strumentale restituisca le scelte delle parti alla fisiologia di un rapporto costi/benefici che abbia riguardo soltanto alla concreta situazione processuale.
Peraltro, anche tale soluzione dovrebbe comunque essere accompagnata da urgenti riforme dei meccanismi processuali e dell’organizzazione, che scongiurino i rischi di una pendenza prolungata del processo, ingiustamente afflittiva per le parti private.
Merita poi piena condivisione l’intervento in tema di reato continuato, perché la scelta che ha condotto all’attuale autonomia dei singoli reati (ai fini della decorrenza della prescrizione), oltre ad aver determinato rilevanti difficoltà operative (si pensi al caso di alcune contestazioni in materia di sostanze stupefacenti nelle quali la tipologia delle prove rende tutt’altro che arbitraria la contestazione di una pluralità di azioni delittuose, tuttavia non immediatamente riconducibili a date e circostanze puntualmente descrivibili), in definitiva risulta sostanzialmente incoerente con il senso stesso della prescrizione e con la configurazione di un medesimo disegno criminoso che giunge a compimento solo con l’ultimo fatto/reato.
5. Proposta di legge C. 1528 Mazziotti Di Celso e altri
Il progetto di legge 1528 (Mazziotti Di Celso e altri) recupera parte del lavoro della c.d. Commissione Fiorella (i cui lavori sono stati caratterizzati dai ristrettissimi tempi tra il momento dell’incarico e la cessazione di quell’Esecutivo). Tale progetto, in sintesi:



  1. modifica la durata dei termini di prescrizione;

  2. prevede la sospensione del termine di prescrizione nei soli casi di sentenze intermedie di condanna (due anni di sospensione dopo la sentenza di primo grado, un anno dopo la sentenza in grado di appello);

  3. introduce una prescrizione breve, per il tempo precedente l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, pari al doppio dei termini di durata delle indagini preliminari.


Quanto alla misura dei termini di prescrizione, il disegno di legge torna al sistema delle fasce di pena, preesistente alla riforma del dicembre 2005. Se tale scelta appare in astratto condivisibile, tuttavia la durata risulta – in linea tendenziale – inferiore sia a quella vigente fino al dicembre 2005, sia a quella scaturita dalla riforma della c.d. legge ex Cirielli. A ciò si aggiunga che, a seguito del verificarsi degli atti interruttivi, la proposta prevede un prolungamento dei termini in misura decrescente rispetto alla maggiore durata della prescrizione: dunque, maggiore è il termine ordinario, minore è la misura percentuale dell’aumento. I termini che ne derivano appaiono generalmente inadeguati ad assicurare, tanto più in assenza di riforme di natura processuale, l’utile conclusione dei procedimenti, prima dello spirare del termine prescrizionale.
Quanto al collegamento dell’effettivo sospensivo alle sole sentenze intermedie di condanna, non può che farsi rinvio alla ferma critica sistematica già sopra argomentata.
Ancora, la previsione di una prescrizione breve, sollecitatoria dell’azione del pubblico ministero, introduce un elemento di grave e forte impatto, riconducibile alla c.d. prescrizione del processo, disarmonico rispetto alla natura sostanziale dell’istituto, tanto più considerando che, essendosi nella fase iniziale del procedimento, potrebbe addirittura verificarsi il caso dell’operare di tale prescrizione “breve” (per non dire brevissima) quando ancora non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria e perfino a una distanza temporale minima (in ipotesi anche solo un anno) rispetto alla data di commissione del reato, il che pare davvero esito asistematico, sotto il profilo della ratio della rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato che fonda l’istituto sostanziale. Tale rigida previsione, pur spiegata con un’esigenza in sé comprensibile (sollecitare il pubblico ministero perché non ‘consumi’ la maggior parte del tempo di prescrizione nella sua fase di indagine), appare inoltre inadeguata rispetto alle peculiarità molteplici dell’andamento delle indagini: si pensi al caso dell’accertamento progressivo di nuovi reati o dell’identificazione di nuovi indagati, con conseguenti iscrizioni plurime successive e rischi di intempestivo svelamento dei risultati investigativi.
Fermi i rilievi critici che precedono, va rilevato, comunque, come tale proposta contenga una disciplina transitoria, cura che il legislatore troppe volte ha trascurato, con rischi conseguenti di incertezze interpretative e disparità di trattamento.
6. Proposta di legge C. 2150 Ferranti e altri
La proposta di legge 2150 (Ferranti e altri) si caratterizza per un’articolata analisi delle problematiche che attengono all’istituto della prescrizione. La scelta sistematica della proposta è quella della combinazione di una prescrizione sostanziale (che opera fino all’esercizio dell’azione penale) e (dopo tale momento) di una prescrizione processuale. Essa, in sintesi:



  1. prevede, per il tempo precedente l’esercizio dell’azione penale, termini di prescrizione in misura pari al massimo della pena edittale, aumentato di un quarto e comunque non inferiori a sette anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni;

  2. introduce alcune nuove ipotesi di sospensione;

  3. stabilisce come sole cause di interruzione della prescrizione l’esercizio dell’azione penale e la pronuncia della sentenza di primo grado;

  4. dopo l’esercizio dell’azione penale, prevede, per il giudizio di primo grado, termini di prescrizione del tutto autonomi, modulati in relazione alla tipologia del rito (assise e collegiale, monocratico da udienza preliminare, monocratico da citazione diretta);

  5. introduce tempi massimi di durata per la fase eventuale di appello (due anni) e di cassazione (un anno), la cui violazione dà diritto a una riduzione della pena inflitta o, in caso di assoluzione, ad un risarcimento.


La relazione illustrativa dà conto delle “finalità diverse” cui la prescrizione dovrebbe servire, e in particolare della preoccupazione di evitare tempi irragionevolmente lunghi che conducano, fra l’altro, a “condannare “persona diversa” da quella che commise il reato e che potrebbe non aver più alcun bisogno di riabilitazione”: obiettivi senz’altro condivisibili. Tuttavia, come sopra già osservato, essi potranno essere assicurati non dal regime della prescrizione (che vale piuttosto a mettere in evidenza i limiti e le disfunzioni del sistema) ma soltanto da adeguate riforme delle regole del processo e dell’organizzazione. Inoltre, la necessità di tener conto, nell’applicazione e nell’esecuzione della sanzione, della qualità concreta e attuale del reo sottende altri istituti, quali la messa alla prova nella fase cognitiva e le misure alternative in quella esecutiva.
Quanto alla previsione di termini prescrizionali per il giudizio di primo grado, non può che farsi richiamo a quanto osservato in premessa in tema di “sterilizzazione” del tempo del processo e di reciproca autonomia fra la pretesa punitiva dello Stato e il “diritto all’oblio” da un lato, e, dall’altro, l’esercizio delle facoltà che le regole del processo riconoscono all’imputato.
Ove comunque si ritenesse di ricomprendere il processo di primo grado nel tempo della prescrizione, l’individuazione di termini prescrizionali del tutto autonomi rispetto a quelli operanti in precedenza appare ragionevole, in quanto sterilizza la fase processuale rispetto a quelle precedenti e la rende immune dalla parziale, già avvenuta consumazione del termine prescrizionale massimo, dovuta, fra l’altro, all’imprevedibile lasso temporale che precede l’acquisizione della notizia di reato. Appare corretta anche la scelta di individuare quei termini in misura diversa e modulata secondo il rito (collegiale e assise, monocratico, a citazione diretta) e non in relazione alla gravità del reato, posto che la complessità di un giudizio non è solo correlata al titolo del reato. Tuttavia, dovrebbe tenersi anche conto di altri indici, sintomatici di una speciale difficoltà del processo, come il numero elevato degli imputati e dei fatti/reato o quello delle persone offese e dei testimoni.
Una volta pronunciata la sentenza di primo grado, la prescrizione, invece, non decorre più. Peraltro, la relazione (pag. 3 prima colonna) e il testo della proposta (art. 160 quarto comma c.p.) non chiariscono del tutto se l’effetto segue anche alla deliberazione di assoluzione (così parrebbe dal riferimento, nella prima parte del comma, alla “pronuncia della sentenza di primo grado” senza altre specificazioni e dalla previsione di un ristoro per l’assolto dopo un tempo irragionevole; la seconda parte del comma, però, prevede la ripresa del decorso della prescrizione interrotta in caso di annullamento della sentenza di condanna, aspetto che andrebbe chiarito nei suoi rapporti con le sentenze di assoluzione).
La soluzione che questa proposta di legge indica per assicurare che l’imputato non soffra le conseguenze di una “durata intollerabile del processo” (che la relazione efficacemente spiega essere concetto del tutto diverso dalla “ragionevole durata” del processo stesso) è quella di prevedere uno sconto di pena, per l’imputato condannato, ed un risarcimento, per l’assolto, quando la decisione intervenga dopo due anni (per l’appello) o un anno (per la cassazione).
La soluzione desta qualche perplessità, sul piano dell’adeguatezza allo scopo perseguito (indicato nelle pagine iniziali della relazione). Infatti, nel tentativo di individuare una soluzione di equilibrio tra l’irrilevanza della prescrizione dopo la prima sentenza e la previsione di tempi “non irragionevoli”, si introduce però un beneficio (la riduzione di pena fino a un terzo) che potrebbe costituire ragione più che sufficiente per mantenere azioni solo dilatorie, con il rischio di vanificare il perseguimento dello scopo dissuasivo che l’interruzione della prescrizione dopo la prima sentenza si propone. Tanto più se, come parrebbe dalla lettera del testo proposto, la riduzione del terzo per l’appello potrebbe poi sommarsi con un ulteriore terzo per la Cassazione.
Ciò vale soprattutto per il giudizio di appello, dove il termine generalizzato di due anni appare allo stato utopistico. Del resto, anche per la Cassazione, se non si interviene sull’enorme crescita dei ricorsi, il termine generalizzato di un anno non potrà essere in concreto rispettato.
Andrebbe invece considerata la possibilità di legare riduzione di pena o risarcimento al superamento del tempo complessivo (primo grado, appello, eventualmente cassazione) che l’articolo 160 c.p. in concreto prevede per i diversi gradi. Solo una soluzione del genere darebbe razionalità al disegno, tanto più che la “evoluzione della persona” tra il momento della consumazione del reato e il momento della condanna non si verifica nel singolo grado ma proprio nel complessivo tempo del processo, dopo l’esercizio dell’azione penale.
Appare opportuno comunque evidenziare anche il rilievo che la previsione di una riduzione di pena “fino a un terzo” anche per il ritardo della sentenza di cassazione allo stato della legislazione imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello, per procedere a tale riduzione che è configurata come discrezionale nella concreta quantificazione: apparirebbe pertanto indispensabile attribuire la relativa competenza alla stessa Corte di cassazione (con ulteriore previsione nell’art. 620 c.p.p.).
Positiva, infine, è l’attenzione data al compimento dei quattordici anni per la decorrenza del termine di prescrizione per reati ex art. 392 comma 1bis c.p.p., che questa e la precedente proposta di legge prevedono.



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