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Relazione alla proposta di modifica del codice di procedura civile

di Luciano Varotti - 9 gennaio 2015

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Premessa
L’allegata bozza di codice di procedura civile è nata (per gioco) dall’esperienza (durata due settimane) maturata dal sottoscritto presso il Tribunale di Colonia (D).
Allo stato attuale essa è incompleta. Per motivi di tempo non son state completate varie parti fondamentali. Nondimeno costituisce una prima base sulla quale poter costruire, in un tempo relativamente breve e senza sforzi eccessivi, un nuovo codice di procedura civile o, quanto meno, una significativa modifica delle norme attualmente in vigore.


Processo di primo grado
Il processo di primo grado viene novellato prevedendo l’introduzione del giudizio con ricorso.
A seguito del deposito del ricorso è previsto un preliminare esame da parte del giudice istruttore, il quale può invitare la parte a integrare o modificare il ricorso introduttivo non solo qualora si verifichino delle nullità, ma anche delle ipotesi di irricevibilità meglio descritte nell’articolo 163 ter.
Se il ricorso nella sua formulazione originale o a seguito delle integrazioni è ricevibile, il giudice assegna al convenuto un termine per dichiarare se vuole costituirsi in giudizio.
La volontà di difendersi è espressa mediante una memoria preliminare, con la quale il convenuto può anche indicare al giudice il termine che potrebbe essere assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Mentre il termine per la memoria preliminare è fisso e perentorio, non è stato previsto un termine specifico per il deposito della comparsa di risposta, sul presupposto che tale termine possa essere modulato dal giudice valutando le oggettive difficoltà difensive.
A seguito del deposito della comparsa di risposta segue un esame preliminare della stessa da parte del giudice, il quale può dichiararne la nullità in alcune sue parti o l’irricevibilità, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo.
Se questa è l’ipotesi, il giudice assegna un termine, anche questo non predeterminato, per il deposito di un atto integrativo o modificativo.
Se gli atti sono perfetti, il giudice istruttore fissa l’udienza di prima comparizione delle parti.
A seguito di essa è ancora possibile un'attività prodromica al processo, consistente nella formulazione di istanze di chiamata in causa, di eccezioni, domande,
ecc… che non è stato possibile formulare prima.
Infine, segue la formulazione compiuta delle istanze istruttorie, secondo lo schema che ben si conosce anche oggi.
Con l’ordinanza di ammissione delle prove il giudice istruttore può scegliere di dare spazio a un’istruttoria non formale (analoga a quella del procedimento cautelare) o formale (nel qual caso si seguono le norme che disciplinano l’assunzione delle prove stesse).
Nel corso del processo è inoltre prevista l’emissione di ordinanze anticipatorie della decisione di merito.
Esse possono essere emesse laddove il giudice ritenga la causa già matura per la decisione, o in toto, ovvero in ordine a una o più questioni o domande.
Per rendere più agevole l’emissione di tali provvedimenti anticipatori è previsto che la motivazione di essi possa essere omessa.
Tale disposizione non sembra contrastare con l’articolo 111 sesto comma della Costituzione, in quanto la mancanza di motivazione dell’ordinanza anticipatoria è transitoria ed è colmata dalla motivazione della sentenza definitiva.
Nel corso del giudizio è inoltre previsto che il giudice istruttore debba sempre informare tutte le parti in causa della soluzione che intende dare alle questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini del decidere e che tale informazione non pregiudica la decisione definitiva della lite, né può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Il corso ulteriore del giudizio è rimasto pressoché invariato, salva l’abbreviazione di alcuni termini eccessivamente lunghi, quali quelli per le conclusionali e le repliche.


Procedimento monitorio
Alcuni adattamenti sono previsti per il procedimento monitorio, che viene modificato per renderlo compatibile con la nuova forma di introduzione del giudizio di primo grado.


Viene inoltre previsto un procedimento monitorio puro, col quale il ricorrente può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo sulla sola base dell'affermazione del proprio credito, così risparmiando sulle spese occorrenti per l’acquisizione della documentazione probatoria. Per tutelare l’ingiunto è tuttavia previsto che tale tipo di decreto non possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.


 

Autore
Luciano Varotti
Giudice del Tribunale di Reggio Emilia