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29 aprile 2014

Comunicato congiunto ANM e CONAMS su ospedali psichiatrici giudiziari

Esecuzione penale

Esecuzione penale

L'Associazione Nazionale Magistrati e il Coordinamento dei Magistrati di Sorveglianza, esaminato il testo del disegno di legge di conversione del DL n. 52/2014, approvato dal Senato il 24/4/2014, formulano le seguenti osservazioni.
Con il DL n. 211/2011 conv. nella L. n. 9/12 si è proceduto alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) – chiusura rinviata alla fine di marzo 2015 – ma non alla loro abolizione, in quanto la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche quella provvisoria nel corso delle indagini, continua ad essere prevista, assieme alla nozione di pericolosità sociale e di non imputabilità che ne sono i presupposti, dal codice penale e di procedura penale. Tale normativa generale non è stata toccata dalla riforma che ha ad oggetto, com’è noto, il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il cui modello penitenziario, frutto della stagione del positivismo, ormai da tempo non è piu’ compatibile con la civiltà di un paese democratico e con i progressi e le migliori acquisizioni della moderna scienza giuridica, criminologica e psichiatrica.
Va sottolineata la piena condivisione di tale importante intervento legislativo che prevede, finalmente, la sostituzione degli attuali OPG, (il cui complessivo sistema non appare in linea con le esigenze di cura e con i principi di rispetto della dignità degli internati) con le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), da istituirsi su base regionale con una capienza massima di 20 posti, le quali saranno gestite interamente da personale sanitario, essendo prevalenti nello spirito della riforma le finalità di cura.
Tanto premesso, si devono in ogni caso sottolineare le perplessità e le preoccupazioni che desta l’art. 1 lett.b) del testo approvato nella parte in cui svincola il giudizio di pericolosità sociale (che compete anche al GIP nel momento dell’applicazione provvisoria della misura) dai parametri di cui all'art. 133 c. 2 n.4, così derogando alle previsioni dell' art. 203 c. 2 c.p. per il quale il giudizio di pericolosità sociale va desunto da tutte le circostanze indicate nell’art. 133 c.p.. Il giudizio di pericolosità potrà pertanto essere desunto esclusivamente dalle qualità soggettive della persona, vale a dire dalle sole condizioni biologiche, caratteriali e di salute psichica del soggetto, e non anche da quelle di vita individuale, familiare e sociale, condizioni che da sempre assumono importanza fondamentale nelle valutazioni della pericolosità sociale di tutti i soggetti siano o non siano essi infermi di mente. In base a tale disciplina, che espressamente nega rilevanza prognostica alla mancanza di progetti terapeutici individuali, la pericolosità sociale sarà legata in definitiva solo alla malattia, ove è palese il richiamo a teorie positivistiche il cui superamento, alla stregua delle più moderne teorie criminologiche e psichiatriche, si riteneva ormai patrimonio comune.
Tali modifiche normative, ancorché dettate da buone intenzioni (evitare ulteriori proroghe della chiusura degli OPG e limitare il numero degli internamenti), finiscono tuttavia col realizzare forzature e incrinature di fondamentali categorie penalistiche, criminologiche e psichiatriche, senza una generale e meditata rivisitazione della materia.
In conclusione si auspica la piena attuazione della L. n.9/12, il rapido completamento delle REMS sull’intero territorio nazionale senza ulteriori rinvii e, nel contempo, l’avvio di una seria riflessione per una revisione complessiva della materia, ivi compresi gli istituti della imputabilità e della pericolosità sociale, senza affrettate, riduttive e regressive reinterpretazioni che rispondono più a impulsi contingenti che ad una sana logica sistematica.
La Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM
Il Comitato Esecutivo del CONAMS



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