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22 ottobre 2014

Proposte di legge recanti l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Audizioni ANM

Audizioni ANM

Audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati

Audizione dei rappresentanti dell'ANM in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168 recanti l’introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano



1. Premessa
Nel corso del presente parere si eviterà di procedere a una ricostruzione dettagliata della normativa internazionale (del resto già presente agli atti della Commissione) e dei relativi obblighi di attuazione, per concentrarsi piuttosto sul punto di vista della giurisdizione, tenuta all’applicazione della legge e perciò sempre doverosamente attenta agli aspetti più problematici che la quotidiana esperienza giudiziaria propone, sollecita, anticipa.
E’ inevitabile prendere le mosse dalla definizione della nozione di tortura, contenuta nell’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite 10.12.1984 : <<Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate >>. Tale definizione, peraltro coerente col sentimento e con la cultura diffusi sul punto, dovrebbe contribuire a guidare le diverse scelte ‘di sistema’ del legislatore nazionale, nel momento della formulazione della norma penale, in coerenza con i principi costituzionali e comunitari.


2. La fattispecie di tortura: considerazioni generali
Se è vero che, almeno in linea astratta, le condotte riconducibili al concetto di tortura e descritte dall’art. 1 della Convenzione potrebbero ritenersi già oggi sanzionabili utilizzando le fattispecie ordinarie e il sistema delle circostanze, quanto meno in relazione a segmenti autonomi della complessiva azione od omissione, tuttavia la necessità della previsione di una fattispecie specifica di tortura consegue sia alla peculiarità delle caratteristiche soggettive ed oggettive delle condotte e del bene giuridico offeso, sia alla necessità di un trattamento sanzionatorio che esprima una scelta consapevole e adeguata alla gravità del disvalore specifico, rispetto a quello che potrebbe conseguire all’inquadramento delle condotte in taluno dei reati già oggi configurabili, nessuno dei quali appare di per sé idoneo a sussumere le tipicità della ‘tortura’, nei termini descritti dalla Convenzione.
Proprio sotto questo profilo, la scelta fra reato proprio (a carico soltanto di coloro che esercitano una funzione pubblica o un pubblico servizio) o reato comune (quest’ultimo inclusivo della concreta possibilità che condotte di ‘tortura’ possano essere poste in essere anche da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, o comunque diversi da coloro che esercitano una funzione pubblica) non presenta problemi tecnici determinanti, se non la necessità della previsione, nel caso di scelta del reato comune, di una circostanza aggravante la cui pena sia determinata in modo autonomo o, in alternativa, di una fattispecie autonoma specializzata, sul modello degli artt. 614 e 615 c.p.. Ciò consente di adeguare la sanzione al maggior disvalore di condotte di tortura poste in essere da soggetti che, svolgendo funzioni pubbliche, rappresentano lo Stato e l’esercizio dei suoi poteri, anche coercitivi. Una tale soluzione, va aggiunto, consente anche di individuare tempi di prescrizione diversi e maggiori rispetto all’ipotesi non circostanziata.
Quanto alla collocazione sistematica (sulla quale diversamente propendono le proposte di legge, che indicano sia la libertà personale - art. 608bis c.p. - sia la libertà morale - art. 613bis - sia la incolumità individuale - art. 593bis), ogni scelta compete alla discrezionalità tecnica e alla sensibilità del legislatore, benché qualunque collocazione potrebbe forse risultare non pienamente appagante rispetto ad ogni possibile fattispecie concreta immaginabile.
Il punto sicuramente più delicato e determinante per creare le premesse di una successiva corretta applicazione giurisprudenziale, è quello dell’individuazione della condotta incriminata nel rispetto del principio di tassatività, in relazione a entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, che debbono caratterizzare la nuova fattispecie. Andrebbero dunque evitati due rischi opposti: da un lato soluzioni che attribuiscano alla sola interpretazione della giurisprudenza (pur tenuto conto degli elementi specifici desumibili dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di tortura) la concreta delimitazione della fattispecie, dall’altro previsioni troppo specifiche di taluni elementi costitutivi, che rischierebbero di sottrarre all’incriminazione – in concreto ed alla luce di esperienze anche già conosciute – comportamenti che, invece, dovrebbero essere a pieno titolo sussunti in essa. La Commissione, su tali punti, ha già ottenuto importanti rilievi dagli accademici esaminati.
Dal punto di vista della giurisdizione, appare importante innanzitutto evidenziare come ogni soluzione debba trovare opportuno coordinamento con le norme ed i principi generali dell’ordinamento penale e di quello costituzionale. Ciò vale, ad esempio, per il problema dell’applicabilità di eventuali cause di giustificazione relative all’uso legittimo della forza ovvero in relazione al trattamento obiettivamente ‘inumano’, quando tuttavia ciò non sia l’esito di condotte individuali ma la conseguenza di deficienze strutturali del sistema, per carenza di risorse o inadeguatezza della gestione politico-amministrativa ovvero dell’intervento legislativo (come è, ad esempio, per la situazione carceraria nazionale, alla luce di alcune pronunce della CEDU), che potrebbero essere fonte di responsabilità dello Stato e non anche del singolo operatore. Occorre sul punto evitare la reiterazione di principi e norme già presenti nella legislazione, eventualmente limitandosi (quando ritenuto necessario per esigenze di chiarezza) al loro mero richiamo
3. I disegni di legge in esame
Il rilievo che precede introduce direttamente all’aspetto più gravoso: l’individuazione delle condotte in concreto incriminate.
La scelta operata nel testo 2168, già approvato dal Senato, si discosta sensibilmente dalla previsione contenuta nella già citata Convenzione ONU. Sotto il profilo oggettivo, la condotta è limitata alle condotte consistenti in condotte plurime di “violenze o minacce gravi” ovvero in “trattamenti inumani o degradanti la dignità umana”, laddove la Convenzione richiama genericamente “qualsiasi atto”, purché con esso siano “inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche”, effetto, questo, richiesto comunque anche dalla previsione del DDL in esame. Quest’ultimo, peraltro, individua come soggetto passivo della condotta soltanto “una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa”, mentre la Convenzione non definisce una speciale categoria di parte offesa. Quanto all’elemento soggettivo, il DDL 2168 ritiene sufficiente il dolo generico, laddove la Convenzione considera elemento costitutivo della tortura il fine di ottenere dalla vittima “o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione”.
L’una e l’altra formulazione, in realtà, colgono alcuni degli aspetti che l’esame della fenomenologia concreta, anche recente, individua come elementi tipici della tortura. La maggiore definizione della condotta, ove l’elemento soggettivo si riduca al dolo generico, ovvero la necessità di una finalità specifica, ove la descrizione della condotta si attesti invece in termini più generici, rispondono all’esigenza, già sopra rilevata, di sottrarre la fattispecie di tortura ai rischi di un eccesso di indeterminatezza, con ovvie ricadute negative sul principio di tassatività.
L’una e l’altra scelta, peraltro, potrebbero non essere del tutto soddisfacenti – sotto il profilo della onnicomprensività delle condotte ovvero della rispondenza, appunto, al principio di tassatività – una volta calata la fattispecie nella realtà del nostro sistema penale.
Venendo in particolare ai disegni di legge in esame, quanto al profilo dell’elemento oggettivo, i soli richiami – presenti in alcuni progetti di legge – alle nozioni tassative di “violenza fisica o morale” (276) o di “violenza o minacce gravi” (189) potrebbero risultare obiettivamente inadeguati. Già l’uso promiscuo del singolare e del plurale nella qualificazione della minaccia e della violenza deve allertare sulla delicatezza delle implicazioni sistematiche delle rispettive previsioni e scelte. In particolare, l’eventuale riferimento esclusivo a condotte di violenza e minaccia (o violenza morale, come si legge in taluna delle proposte) sarebbe inopportunamente restrittivo, poiché escluderebbe condotte invece pienamente coerenti con le ragioni della nuova incriminazione.
Il riferimento espresso al trattamento inumano o degradante, peraltro, se da un lato risponde all’esigenza di evitare una definizione troppo restrittiva della fattispecie, dall’altro rischia di produrre effetti controproducenti. L’esempio (che pure in audizioni già assunte è stato fatto) è quello, emblematico ed efficace, dell’appartenente alla polizia penitenziaria o alla polizia giudiziaria che si trovi a ‘gestire’ arrestati o detenuti in condizioni ambientali che la giurisprudenza CEDU considera in se stesse trattamento inumano o condizione degradante. Se è vero che in tali contesti appaiono configurabili alternative esimenti comuni, tuttavia è significativo che l’attuale formulazione della proposta di legge 2168 (che è quella già approvata dal Senato) non permette di escludere immediatamente la rilevanza penale anche solo sul piano dell’elemento psicologico strutturale (in quanto il riferimento è al generico e ambiguo “cagiona”, al quale sarebbe preferibile il termine “intenzionalmente infligge”), con le intuibili conseguenze dell’apertura di procedimenti inutili ma di non immediata definizione.
Dunque, le varie formulazioni accolte nei disegni di legge in esame potrebbero esporsi a specifici rilievi di inadeguatezza a permettere la fedele ed efficace applicazione nel nostro ordinamento (sotto il profilo della completezza ma anche sotto quello della adeguata definizione della fattispecie di tortura) dell’obbligo internazionale che la Convenzione 1984 afferma. Va anche considerato che la diversa scelta – più aderente al testo della Convenzione – di una tipizzazione della fattispecie ottenuta valorizzando, invece, l'intenzionalità delle conseguenze prodotte (le sofferenze fisiche o psichiche, lesioni, di rilevante entità), le finalità (quelle indicate nell’art. 1 della Convenzione), e la condotta dell’‘infliggere’ e non del mero ‘cagionare’ (anche con espressa previsione della necessaria esplicita volontà di cagionare le gravi sofferenze ulteriori rispetto a quelle proprie di eventuali custodie legittime), se da un lato porrebbe rimedio ai profili critici sopra indicati, dall’altro potrebbe circoscrivere troppo l’ambito applicativo della norma e sollevare il problema della prova obiettiva delle finalità della condotta.
In conclusione, la previsione di cui alla proposta 2168 – già approvata dal Senato – eventualmente emendata nel senso sopra suggerito, finisce comunque con il valorizzare il ruolo che avrà la giurisprudenza nel compito di una sua corretta applicazione, rispettosa dei caratteri tipici del fenomeno della tortura, attraverso una lettura coerente con i principi costituzionali, con la Convenzione, con le cause di giustificazione e con il complessivo sistema penale, evitando da un lato interpretazioni della condotta materiale troppo restrittive, dall’altro scelte interpretative onnicomprensive, che rischierebbero di banalizzare la nozione di tortura estendendola oltre l’ambito dei fatti più gravi e finirebbero per snaturarne caratteri e funzione, con conseguenti ricadute sul rispetto del principio di tassatività.



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