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1 ottobre 2021

Ergastolo ostativo: l'affondo garantista di Santalucia

Il presidente dell'ANM Santalucia interviene in audizione in commissione giustizia alla Camera sulla modifica della legge


palazzo-montecitorio-630x350.jpeg    Camera dei Deputati - Pre-Cop26 - Palazzo Montecitorio
di Valentina Stella 

Non si può gravare il detenuto non collaborante, proprio per un profilo costituzionale, dell'onere di provare l'assenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata»: è un concetto molto importante quello espresso ieri dal Presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, durante le audizioni informali in Commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge (Bruno Bossio, Ferraresi, Del Mastro delle Vedove) riguardanti l'accesso ai benefici penitenziari per gli ergastolani ostativi.
L'ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale ha stabilito che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa è incostituzionale ma ha dato al Parlamento un anno per emanare una nuova legge.
Quindi ora i partiti sono impegnati a presentare le loro proposte normative e a raccogliere pareri autorevoli come quello dell'Anm: proprio Santalucia è l'artefice della famosa sentenza 97/2021 in quanto fu lui a sollevare nel 2020 questione di legittimità costituzionale e ora, in continuazione con quella sensibilità verso una pena che non contrasti con la finalità rieducativa della pena, ha portato il suo contributo per il superamento dell'ergastolo ostativo, muovendo alcune critiche alla proposta del grillino Vittorio Ferraresi.
Nello specifico, per il pentastellato l'ergastolano non collaborante deve fornire «elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».
Per Santalucia, invece, «si è sempre detto, per rispettare anche il dettato costituzionale, che l'onere prova non grava mai sul soggetto, semmai sull'autorità pubblica, ma non sul privato, sull'indagato, sull'imputato e sul condannato. Egli può fornire ed è tenuto a fornire, ad allegare elementi utili al giudizio per escludere l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata ma non può essere gravato dell'onere di provare lui stesso l'assenza di una attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L'onere di allegazione deve trovare completamento nei poteri del giudice, dell'autorità giudiziaria».
Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, ha sottolineato l'urgenza di un intervento normativo: «Per la Corte costituzionale l'articolo 4bis è incostituzionale ma la dichiarazione formale di incostituzionalità interverrà, ove il Parlamento non arrivasse in tempo prima, a maggio 2022. Questo significa che quei 1250 ergastolani in atto sono ristretti in virtù di una norma già di fatto ritenuta incostituzionale. Quindi reputo ci siano ragioni di intervenire con urgenza».
Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha sottolineato che «l'aspetto che determina qualche perplessità è che la modifica» introdotta da una delle proposte «lascia al giudice una discrezionalità illimitata nell'individuazione dei confini entro i quali concedere l'accesso ai benefici stessi».
Per l'Unione della Camere Penali italiane è intervenuto Gianpaolo Catanzariti, co-responsabile dell'Osservatorio Carcere, che, condividendo la posizione dell'Anm sull'onere della prova, ha aggiunto: «solo la proposta dell'on. Bruno Bossio ci sembra in linea con le indicazioni convenzionali e costituzionali. Le altre scontano un vizio di origine: correre ai ripari per blindare un "nuovo ergastolo ostativo". La nostra critica non può, quindi, prescindere dalle intenzioni dei proponenti ovvero quello di reagire alle decisioni della Cedu e della Consulta che avrebbero inferto "un colpo mortale" all'ergastolo ostativo e posto gli stessi magistrati "a forte pressioni e pericoli di condizionamento". Eppure entrambe non hanno messo sotto accusa l'istituto della collaborazione. Diciamo che hanno segnalato la necessità di un doveroso ritorno alle origini entro la cornice costituzionale, secondo le intenzioni di Falcone: uno strumento che avrebbe dovuto favorire la fuoriuscita dal circuito penitenziario di chi collaborava è diventato un catenaccio inossidabile per impedire al resto dei detenuti non collaboranti di potervi accedere. Speriamo di avere reso bene il nostro grido di allarme ovvero il rischio di approvare una contro-riforma senza che si approvi una riforma costituzionalmente orientata».



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